Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29576 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. I, 24/12/2020, (ud. 12/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11620/2016 proposto da:

Banca Carige S.p.a., Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Ugo De Carolis n. 34-b, presso lo studio

dell’avvocato Cecconi Maurizio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Villani Renato, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.I.T. Sviluppo Iniziative Turistiche S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

degli Scipioni n. 132, presso lo studio dell’avvocato Cigliano

Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Paolessi Carlo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1170/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

pubblicata il 15/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2020 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. – Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ricorre per un mezzo, nei confronti di Sviluppo Iniziative Turistiche S.r.l., contro la sentenza del 15 ottobre 2015 con cui la Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello principale della banca e quello incidentale dell’allora Sviluppo Iniziative Turistiche S.p.A. in liquidazione, originaria attrice, contro due sentenze, l’una non definitiva e l’altra definitiva, rese tra le parti dal Tribunale di Genova, le quali, in parziale accoglimento della domanda di quest’ultima società volta alla rideterminazione del saldo derivante dall’esecuzione di un contratto di conto corrente e due di apertura di credito, avevano dichiarato l’inapplicabilità della commissione di massimo scoperto e la mancata indicazione, quanto alle aperture di credito, del tasso debitore da applicare in assenza di sconfinamento del fido, determinando infine il saldo del conto corrente in Euro 491.713,51 a credito del correntista e condannando la banca al relativo pagamento.

2. – Sviluppo Iniziative Turistiche S.r.l. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per un mezzo.

Sono state depositate memorie.

considerato che:

3. – L’unico motivo di ricorso principale è svolto alle pagine 25-34 sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in tema di interpretazione dei contratti”.

Sostiene in particolare la banca ricorrente che il Tribunale prima e la Corte d’appello poi non avrebbero indagato la comune intenzione delle parti, nè avrebbe esaminato le clausole contenute nel contratto di apertura di credito e nel contratto di conto corrente, omettendo altresì di valutare il comportamento complessivo anche posteriore alla stipulazione: e ciò, in buona sostanza, perchè le aperture di credito avrebbero rinviato, quanto alla misura del tasso di interesse debitore (“Per l’utilizzo delle linee di credito Vi preghiamo di aprire i relativi conti correnti a nostro nome, con l’intesa che detti affidamenti saranno regolati al tasso di interesse debitore convenuto nei rispettivi contratti di conto corrente con capitalizzazione trimestrale…”), al contratto di conto corrente.

4. – L’unico motivo di ricorso incidentale, svolto alle pagine 15-17 nel controricorso, è svolto sotto la rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 7, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Vi si sostiene in breve che la Corte territoriale avrebbe male inteso la distinzione tra operazioni attive e passive, recata dalla norma.

ritenuto che:

5. – Il ricorso principale è inammissibile.

Questa Corte ha avuto in più occasioni modo di affermare che, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355).

Nel caso in esame, questa Corte è posta al cospetto di una censura paradigmaticamente costruita allo scopo di rimettere in discussione l’accertamento di merito svolto dalla Corte territoriale, ribaltandone le conclusioni attraverso una diversa lettura dei medesimi elementi di fatto che essa ha già esaminato.

Ed invero, la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, non ha mancato di soffermarsi sul rinvio al contratto di conto corrente contenuto nelle aperture di credito: ed a posto l’accento sul rilievo che il contratto di conto corrente, quanto al tasso debitore, conteneva due diciture: “Per apertura di credito” e “Per scoperto di conto corrente”, e contemplava cioè due ipotesi separate, quella dell’utilizzo dell’apertura di credito nei limiti dell’affidamento e quella dell’effettuazione di operazioni (in assenza o) oltre i limiti dell’affidamento. Dopo di che la Corte territoriale ha ritenuto, in conformità al Tribunale, che il rinvio, in punto di misura degli interessi debitore, delle aperture di credito non potesse essere ricondotta alla previsione, concettualmente distinta, degli interessi per scoperto di conto corrente, e che dunque dovesse concludersi che il rinvio contenuto nelle aperture di credito non si agganciasse ad alcunchè, dal momento che il contratto di conto corrente non recava l’indicazione della misura degli interessi per apertura di credito.

La Corte di merito, quindi, ha esaminato il punto di vista della banca, la quale aveva sostenuto che “nel caso di cui trattasi in cui vi è un’unica apertura di credito si applicano precisamente le condizioni di cui allo scoperto di conto”, mostrando tuttavia di non condividerlo, in ragione dell’evidente distinzione che, sul piano degli equilibri contrattuali, distingue il tasso debitore da applicarsi nell’ipotesi in cui il cliente della banca abbia operato nei limiti della apertura di credito ed il diverso tasso da applicarsi nell’ipotesi in cui il cliente abbia sconfinato dall’apertura di credito.

Ecco, dunque, che la censura proposta, lungi dal denunciare realmente l’inosservanza dei criteri di ermeneutica dettati dall’art. 1362 c.c., pone in discussione l’applicazione concreta di quei criteri operata dal giudice di merito.

6. – Il ricorso incidentale va viceversa accolto.

La questione attiene al significato da attribuire all’art. 117, comma 7, del Testo Unico Bancario, secondo cui, per quanto qui interessa: “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione”.

I commi 4 e 6, cui la norma rinvia, stabiliscono rispettivamente:

-) “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”;

-) “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonchè quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Ciò detto, si tratta di stabilire se, nelle aperture di credito, in mancanza dell’indicazione del tasso debitore da applicare in assenza di sconfinamento del fido, debba farsi applicazione, ai sensi del citato comma 7, del tasso minimo oppure di quello massimo dei BOT del periodo.

Secondo la corte d’appello: “Il Tribunale ha… posto in evidenza che il tenore letterale della norma citata è tutt’altro che univoco, dal momento che l’espressione utilizzata dal legislatore non chiarisce se il carattere attivo o passivo dell’operazione debba essere visto dalla parte della banca ovvero da quella del correntista, sottolineando che, se si intendono per operazioni attive quelle con cui la banca eroga il credito e passive quelle con cui la banca raccoglie il risparmio pur tuttavia si definiscono comunemente interessi passivi quelli pagati dal correntista sulle operazioni cosiddette attive vale a dire quelle di erogazione del credito da parte della banca. Non è del tutto fuori luogo osservare che quanto appena detto corrisponde anche alla formulazione della documentazione contrattuale in atti, laddove la terminologia adottata utilizza il punto di vista del correntista, definendo creditore (e quindi attivo) l’interesse applicato sui depositi del correntista (quelle che sarebbero le operazioni passive per la banca) e debitore il tasso applicabile sulle somme prelevate dal cliente, nell’ambito dell’apertura di credito o dello scoperto di conto corrente (quelle che sarebbero per la banca alle operazioni attive). La Corte condivide, pertanto, quanto affermato nella sentenza impugnata in ordine alla necessità di procedere ad un’interpretazione che tenga conto della ratio legis e della natura degli interessi coinvolti. Muovendo dall’osservazione che l’interpretazione criticata, meramente letterale, conduce ad assegnare tassi minimi alle operazioni di erogazione del credito e tassi massimi a quelle di deposito da parte del correntista, si deve riconoscere che tale conseguenza appare inaccettabile, in quanto si verrebbe a concretizzare una fattispecie del tutto anomala rispetto all’ordinario andamento ed alla logica delle relazioni bancarie. Il dato letterale non è dunque sufficiente a corroborare l’interpretazione proposta dall’appellante incidentale, data l’ambiguità del testo normativo: sotto il profilo della ratio legis, la conseguenza implicata da tale interpretazione potrebbe avere giustificazione soltanto se si attribuisce alla norma un carattere sanzionatorio, come si verificherebbe nel caso in cui ci si trovasse di fronte ad un’operazione non semplicemente illegittima, ma addirittura illecita, ad esempio nell’ipotesi di pattuizione di interessi usurari, allorchè la disposizione di cui all’art. 1815 c.c., comma 2, che prevede la nullità della relativa clausola, non semplicemente illegittima ma illecita in quanto integrante una condotta criminosa, stabilisce altresì la non applicazione di interessi. Nel caso specifico, siamo invece di fronte ad una violazione di una regola che attiene alla forma prescritta dalla legge per la pattuizione in esame, e quindi non ad una illiceità, ma ad una semplice illegittimità: rispetto alla quale si giustifica una reazione dell’ordinamento non di carattere sanzionatorio, ma attuata mediante sostituzione della clausola invalida con una disciplina ritenuta idonea a realizzare un equo contemperamento degli interessi coinvolti, e non una totale compromissione, quale sarebbe giustificabile soltanto a carico della parte cui sia attribuita una condotta illecita quando non addirittura criminosa e quale si verificherebbe se si attuasse l’applicazione, per le operazioni di erogazione del credito di tassi inferiori a quelli applicabili per le operazioni di deposito di somme da parte del correntista”.

Ritiene il Collegio che il congegno integrativo previsto dall’art. 117, comma 7, del Testo Unico Bancario, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, “rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”, debba essere inteso nel senso dell’applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere), derivanti invece dalle operazioni passive.

La distinzione tra operazioni attive a passive va poi senz’altro effettuata sulla base delle comuni regole di tecnica bancaria, secondo cui:

-) sono operazioni passive quelle di raccolta fondi, con cui la banca si procura i mezzi necessari alla sua funzione di intermediazione creditizia, così divenendo debitrice verso coloro che le forniscono i mezzi; esse determinano il sorgere di costi, costituiti da interessi passivi;

-) sono operazioni attive quelle di impiego fondi, con cui la banca utilizza i mezzi in suo possesso, divenendo creditrice verso i destinatari dei fondi; esse determinano il sorgere di ricavi, costituiti da interessi e commissioni attive.

La Corte d’appello ha viceversa optato per un orientamento, talora seguito della giurisprudenza di merito, secondo cui, facendo applicazione della menzionata distinzione, si perverrebbe ad un arricchimento del correntista, non giustificabile sul piano logico.

In contrario può tuttavia osservarsi che il dato letterale è inequivoco, tanto più ove si consideri che la menzionata distinzione:

-) è recepita ed applicata dalla Banca d’Italia, che, nelle istruzioni di vigilanza impartite alle banche (v. Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successive modificazioni), ricomprende fra le operazioni attive quelle effettuate a debito del cliente e che apportano alla banca una componente attiva di reddito, mentre ricomprende fra le operazioni passive quelle a credito del cliente e a debito della banca;

-) è nuovamente recepita dal D.Lgs. n. 385 del 1993, testo unico bancario, all’art. 125 bis, comma 5, in tema di credito al consumo, il quale per quanto rileva dispone che: “Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”; anche in questo caso, cioè, in una situazione di impiego fondi, e dunque di operazione attiva, nei termini prima indicati, il congegno prevede esplicitamente l’applicazione sostitutiva del tasso minimo.

Del resto, quanto alla ratio della disposizione, la lettura della Corte d’appello, secondo cui l’interpretazione respinta finirebbe per ravvisare nella norma “una fattispecie del tutto anomala rispetto all’ordinario andamento ed alla logica delle relazioni bancarie”, prescinde da un dato evidente, e cioè che dell’art. 117, comma 7 del Testo Unico Bancario non regola il fisiologico andamento della relazione tra banca e cliente, ma interviene su una situazione patologica, quale quella che si determina laddove il contratto non contenga l’indicazione del tasso di interesse e di quant’altro ivi indicato: e vi interviene, ben comprensibilmente, incentivando in tal modo l’osservanza, da parte della banca, del dato normativo.

Si versa perciò nel nostro caso, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, in ipotesi di operazione attiva dalla quale discende l’applicazione del tasso minimo indicato dalla norma.

7. – In definitiva il ricorso principale è dichiarato inammissibile e quello incidentale è accolto, la sentenza impugnata è al riguardo cassata e rinviata alla Corte d’appello di Genova, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico della ricorrente principale, del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale ed accoglie l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA