Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29576 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2200-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato EMANUELE COGLITORE, che lo rappresenta e difende

assieme all’Avvocato MARIAGRAZIA BRUZZONE giusta procura speciale

estesa a margine del controricorso.

– controricorrente –

e

EQUITALIA ESATRI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.

– intimata –

avverso la sentenza n. 126/35/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA depositata il 24.11.2010, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.10.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto gli appelli, riuniti, di G.G. e dell’Agenzia delle Entrate avverso le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Milano nn. 148/41/2009 (emessa nei confronti di Equitalia) e 112/41/2009 (emessa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate), quest’ultima impugnata solo dal contribuente, – sentenze relative alla medesima cartella di pagamento per IRPEF 2004 e relativi interessi e sanzioni, conseguente a controllo automatizzato effettuato il D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, con cui, rispettivamente, era stato rigettato il ricorso del contribuente in considerazione del fatto che “la cartella non presenta vizi propri e il funzionario della riscossione, nel caso specifico, non ricopre un compito di cartellazione e notifica”, ed era stato accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, ridotte equitativamente ad un terzo, con conferma degli importi dovuti a titolo di imposta sul presupposto che “la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente a quello del ruolo non era stata presentata e quindi l’eccedenza di imposta riportabile a nuovo non era stata considerata per il 2004… (e)…. anche il mod. Unico relativo a quest’ultimo non era stato presentato per negligenza del professionista che avrebbe dovuto consegnarlo all’Amministrazione”; la CTR, in accoglimento degli appelli del contribuente e respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate ha annullato la cartella impugnata e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Concessionario;

l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5”;

con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa o quanto meno insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”;

con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c.” in merito al difetto di legittimazione del Concessionario;

il contribuente si è costituito deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. risulta fondato il primo motivo di censura, con cui l’Agenzia ricorrente si duole che la CTR abbia annullato la cartella di pagamento a cagione del fatto che l’iscrizione a ruolo delle somme non era stata preceduta dall’avviso bonario L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5, sostenendo che non fosse necessaria tale comunicazione in caso di controllo automatizzato della dichiarazione e laddove non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione;

1.2. la giurisprudenza di questa Corte, che qui si conferma, ha già ritenuto, con riferimento alla liquidazione “cartolare” di cui al D.P.R. n.600 del 1973, art. 36 bis, la legittimità della cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione perchè la norma non prevede alcuna sanzione (cfr., ex multis, Cass. n. 26361/2010) e, con riferimento alla nullità prevista dallo Statuto, art. 6, che detta norma non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati direttamente riportati in dichiarazione dal contribuente, senza riscontro documentale esterno e margini di tipo interpretativo (cfr. Cass. nn. 9463/2017, 996/2016, 12023/2015, 24607/2014, 26316/2010, 8342/2012, 7536/2011, 795/2011);

1.3. la Corte ha inoltre chiarito che la comunicazione della liquidazione della maggiore imposta dal D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, che avviene all’esito di un controllo meramente cartolare, ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l’eventuale omissione non incide sull’esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità (cfr. Cass. n. 15311/2014);

1.4. nel caso di specie – errata indicazione di eccedenza d’imposta, riportata a nuovo, pur non essendo stata presentata la dichiarazione dei redditi per l’anno precedente – va rimarcato che non è stato esposto alcun elemento di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, nè ciò emerge dalla sentenza impugnata o dal controricorso;

2.1. parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui era stata rilevata la carenza di motivazione della cartella per aver fatto “riferimento unicamente ad eccedenze di imposta “risultanti dalle prec. Dich. RN27″”;

2.2. il Collegio rileva, infatti, che il contenuto della cartella di pagamento è sufficientemente specifico, perchè, facendo seguito ad un controllo automatizzato a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è in linea con le previsioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, commi 2 e 2-bis e di cui al D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6;

2.3. in questo senso precise indicazioni sono desumibili dalla giurisprudenza di legittimità, essendo diffusa, invero, l’affermazione secondo cui la cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione (così Cass. n. 15564/2016, ma anche Cass. n. 25329/2014, in materia di disconoscimento di credito IVA indicato dal contribuente con riferimento all’anno precedente e per il quale, però, non risultava presentata dichiarazione);

3.1. va disatteso il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta che la CTR abbia dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Concessionario della Riscossione, dovendo menzionarsi, in merito alla questione circa la legittimazione passiva di Equitalia, l’orientamento di questa Corte per il quale, in tema di disciplina della riscossione coattiva mediante iscrizione nei ruoli, nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi propri di un atto proveniente dal concessionario, oggi Agente della riscossione, quale è la cartella di pagamento, la legittimazione passiva spetta a quest’ultimo, con onere, però, dello stesso, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio l’ente impositore se non voglia rispondere delle conseguenze della lite (cfr. Cass. nn. 3707/2016, 5832/2011), che può anche impugnare, come nel presente caso, la decisione relativa alla cartella impugnata;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, vanno accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, respinto il terzo, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Giudice di merito in altra composizione per l’applicazione dei principi espressi e per l’esame delle questioni non esaminate, nonchè per la liquidazione delle spese dì giudizio anche del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, respinto il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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