Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29576 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 14/11/2019), n.29576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22323-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M., C.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 263/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di B.M. e C.L. di avviso di accertamento per riclassificazione e rivalutazione di rendita catastale, rigettava l’appello dell’Ufficio. La CTR, pur considerando sufficientemente motivato l’atto di riclassamento, L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, riteneva “la motivazione contenuta nell’avviso di accertamento non rituale nella misura in cui riconduce l’immobile ad una microzona diversa”.

La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Col secondo motivo si deduce difetto di giurisdizione, sulla erronea determinazione della microzona, rientrando la identificazione della microzona nell’ambito delle materie oggetto di determina dell’Agenzia delle entrate, impugnabile presso il giudice amministrativo.

Rilevato che tale motivo involge motivi di giurisdizione per i quali- in assenza di giurisprudenza consolidata- la sezione semplice non può decidere, ex art. 360 c.p.c., n. 1, giacchè la giurisdizione è delegata per legge alle Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M.

Rimette gli atti al Primo Presidente per i provvedimenti di sua competenza.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 novembre 2019

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