Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29576 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29576 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA

sul ricorso 365-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134 presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017

DAL RE CATERINA C.P. DLRCRNS8A43D700R:
– intimata –

3130

Nonché da:
DAL RE CATERINA C.F. DLRCRN58A43D708R, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio

Data pubblicazione: 11/12/2017

dell’avvocato

GIANNI

EMILIO

IACOBELLI,

che

lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del

domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134 presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4920/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 08/09/2012 R.G.N. 9233/08;

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

RILEVATO

che con sentenza dell’8 settembre 2012, la Corte d’Appello di
Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di
Roma, accoglieva la domanda proposta da Caterina Dal Re nei
confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la
declaratoria di nullità dei due contratti a termine conclusi tra le

“necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze
per ferie” ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 26.11.1994, il secondo,
relativamente al periodo 5.6/30.9.2004, per “ragioni di carattere

sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla
sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa e
addetto al servizio di recapito presso la Filiale di Latina assente
con diritto alla conservazione del posto…”,
sancendo la

secondo contratto,

limitatamente al

conversione a tempo

indeterminato del rapporto a decorrere dal 5.6.2004, la
riammissione

in

servizio

e

la

spettanza

dell’indennità

onnicomprensiva di cui all’art. 32 I. n. 183/2010 nella misura di 4
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto infondate le censure mosse avverso la pronunzia di
legittimità del primo contratto resa dal giudice di prime cure; di
contro, illegittimo il secondo contratto, in ragione dell’impossibilità
della verifica di effettività della causale invocata conseguente alla
mancanza di qualsiasi indicazione in ordine al numero dei
lavoratori assenti ed alla tipologia dell’assenza; ammissibile la
conversione, applicabile l’art. 32 I. n. 183/2010;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando
l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Dal
Re, la quale, a sua volta, propone un motivo di ricorso incidentale
ed un motivo di ricorso incidentale condizionato, cui resiste, con
controricorso la Società;

parti, il primo, relativamente al periodo 20.7/30.9.1999, per

-

che la Dal Re ha poi presentato memoria ex art. 378 c.p.c.;
CONSIDERATO

che con il primo motivo, la Società ricorrente principale, nel
denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c.,
lamenta l’assenza di qualsiasi pronunzia in ordine alla sollevata

motivi;
che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1 d.lgs. n. 368/2001 e 1362 e segg. c.c.,
la Società ricorrente principale deduce l’erroneità della lettura che
della nuova disciplina in materia ha accolto la Corte territoriale,
per risultare questa tarata sul previgente parametro normativo;

che nel terzo motivo del ricorso principale, i vizi di omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio e di violazione e falsa
applicazione degli artt. 253, 420 e 421 c.p.c. sono prospettati in
relazione all’omessa motivazione da parte della Corte territoriale
in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale
richiesta a dimostrazione della ricorrenza in concreto dell’esigenza
invocata ed al mancato ricorso ai propri poteri istruttori d’ufficio;

che, dal canto suo, la Dal Re deduce a motivo del proposto ricorso
incidentale la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24
Cost., 336 c.p.c. e 32, comma 5, I. n. 183/2010, per aver la Corte
territoriale dato applicazione all’art. 32 citato nel senso di ritenere
esaurita nell’indennità onnicomprensiva ivi prevista ogni pretesa
risarcitoria conseguente alla dichiarata nullità del termine;

che l’ulteriore motivo di ricorso incidentale condizionato è teso a
censurare l’omessa pronunzia della Corte territoriale in ordine alla
prospettata illegittimità del primo contratto per la violazione della
clausola di contingentamento di cui all’art. 8 del CCNL Poste del
26.11.1994 proposta dalla Dal Re con il ricorso introduttivo e
ribadita in sede di appello;

eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per genericità dei

che l’impugnazione principale va rigettata per essere non
correttamente formulate le censure di cui al primo e terzo motivo,
non essendo queste, risolventesi nella denuncia di omesse
pronunzie, riferibili ad un vizio di omesso esame di fatti decisivi
per il giudizio ma, semmai, riconducibili ad errores in procedendo,
peraltro non riscontrabili in ragione del difetto di allegazione di
elementi atti ad attestare in concreto la ricorrenza dell’invocata

causale sostitutiva posta a base del secondo contratto, difetto in
relazione al quale si legittima la conclusione cui perviene la Corte
territoriale in ordine al mancato assolvimento da parte della
Società dell’onere di

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e 42. – , 2[<, f(X.<2 della causale giustificativa dell'apposizione del termine, richiesto, contrariamente a quanto ritenuto dalla stessa Società nel secondo motivo del ricorso principale, anche dalla novella di cui al d.lgs. n. 368/2001; che va parimenti rigettato il motivo di ricorso incidentale alla stregua della pronunzia resa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303/2011 e del conseguente orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 1411/2012) inteso a sostenere il carattere onnicomprensivo dell'indennità di cui all'art. 32 I. n. 183/2010 poi confermato dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 13, I. n. 92/2012; che, per quanto sopra considerato, deve ritenersi assorbito il motivo di ricorso incidentale condizionato; che la soccombenza di entrambi le parti legittima la compensazione tra le stesse delle spese del presente giudizio; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e l'incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 6 luglio 2017 Il Presidente F nziolurio Giovanqi. Ottitatt Z i COME SOPREMADI MIMO« IV Sezione '• .›.›,t t • • .; i; , '.. >
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