Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29576 del 11/12/2017
Civile Ord. Sez. L Num. 29576 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: DE MARINIS NICOLA
ORDINANZA
sul ricorso 365-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134 presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
DAL RE CATERINA C.P. DLRCRNS8A43D700R:
– intimata –
3130
Nonché da:
DAL RE CATERINA C.F. DLRCRN58A43D708R, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio
Data pubblicazione: 11/12/2017
dell’avvocato
GIANNI
EMILIO
IACOBELLI,
che
lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134 presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 4920/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 08/09/2012 R.G.N. 9233/08;
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
RILEVATO
–
che con sentenza dell’8 settembre 2012, la Corte d’Appello di
Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di
Roma, accoglieva la domanda proposta da Caterina Dal Re nei
confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la
declaratoria di nullità dei due contratti a termine conclusi tra le
“necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze
per ferie” ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 26.11.1994, il secondo,
relativamente al periodo 5.6/30.9.2004, per “ragioni di carattere
sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla
sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa e
addetto al servizio di recapito presso la Filiale di Latina assente
con diritto alla conservazione del posto…”,
sancendo la
secondo contratto,
limitatamente al
conversione a tempo
indeterminato del rapporto a decorrere dal 5.6.2004, la
riammissione
in
servizio
e
la
spettanza
dell’indennità
onnicomprensiva di cui all’art. 32 I. n. 183/2010 nella misura di 4
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
–
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto infondate le censure mosse avverso la pronunzia di
legittimità del primo contratto resa dal giudice di prime cure; di
contro, illegittimo il secondo contratto, in ragione dell’impossibilità
della verifica di effettività della causale invocata conseguente alla
mancanza di qualsiasi indicazione in ordine al numero dei
lavoratori assenti ed alla tipologia dell’assenza; ammissibile la
conversione, applicabile l’art. 32 I. n. 183/2010;
–
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando
l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Dal
Re, la quale, a sua volta, propone un motivo di ricorso incidentale
ed un motivo di ricorso incidentale condizionato, cui resiste, con
controricorso la Società;
parti, il primo, relativamente al periodo 20.7/30.9.1999, per
-
che la Dal Re ha poi presentato memoria ex art. 378 c.p.c.;
CONSIDERATO
–
che con il primo motivo, la Società ricorrente principale, nel
denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c.,
lamenta l’assenza di qualsiasi pronunzia in ordine alla sollevata
motivi;
che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1 d.lgs. n. 368/2001 e 1362 e segg. c.c.,
la Società ricorrente principale deduce l’erroneità della lettura che
della nuova disciplina in materia ha accolto la Corte territoriale,
per risultare questa tarata sul previgente parametro normativo;
–
che nel terzo motivo del ricorso principale, i vizi di omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio e di violazione e falsa
applicazione degli artt. 253, 420 e 421 c.p.c. sono prospettati in
relazione all’omessa motivazione da parte della Corte territoriale
in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale
richiesta a dimostrazione della ricorrenza in concreto dell’esigenza
invocata ed al mancato ricorso ai propri poteri istruttori d’ufficio;
–
che, dal canto suo, la Dal Re deduce a motivo del proposto ricorso
incidentale la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24
Cost., 336 c.p.c. e 32, comma 5, I. n. 183/2010, per aver la Corte
territoriale dato applicazione all’art. 32 citato nel senso di ritenere
esaurita nell’indennità onnicomprensiva ivi prevista ogni pretesa
risarcitoria conseguente alla dichiarata nullità del termine;
–
che l’ulteriore motivo di ricorso incidentale condizionato è teso a
censurare l’omessa pronunzia della Corte territoriale in ordine alla
prospettata illegittimità del primo contratto per la violazione della
clausola di contingentamento di cui all’art. 8 del CCNL Poste del
26.11.1994 proposta dalla Dal Re con il ricorso introduttivo e
ribadita in sede di appello;
eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per genericità dei
che l’impugnazione principale va rigettata per essere non
correttamente formulate le censure di cui al primo e terzo motivo,
non essendo queste, risolventesi nella denuncia di omesse
pronunzie, riferibili ad un vizio di omesso esame di fatti decisivi
per il giudizio ma, semmai, riconducibili ad errores in procedendo,
peraltro non riscontrabili in ragione del difetto di allegazione di
elementi atti ad attestare in concreto la ricorrenza dell’invocata
causale sostitutiva posta a base del secondo contratto, difetto in
relazione al quale si legittima la conclusione cui perviene la Corte
territoriale in ordine al mancato assolvimento da parte della
Società dell’onere di
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ritenuto dalla stessa Società nel secondo motivo del ricorso
principale, anche dalla novella di cui al d.lgs. n. 368/2001;
che va parimenti rigettato il motivo di ricorso incidentale alla
stregua della pronunzia resa dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 303/2011 e del conseguente orientamento accolto da
questa Corte (cfr. Cass. n. 1411/2012) inteso a sostenere il
carattere onnicomprensivo dell'indennità di cui all'art. 32 I. n.
183/2010 poi confermato dalla norma di interpretazione autentica
di cui all'art. 1, comma 13, I. n. 92/2012;
che, per quanto sopra considerato, deve ritenersi assorbito il
motivo di ricorso incidentale condizionato;
che la soccombenza di entrambi le parti legittima la
compensazione tra le stesse delle spese del presente giudizio;
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e l'incidentale, assorbito il
ricorso incidentale condizionato; compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 6 luglio 2017
Il Presidente F nziolurio Giovanqi.
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