Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29575 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. I, 24/12/2020, (ud. 12/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11329/2016 proposto da:

Banco Popolare Società Cooperativa, quale incorporante per fusione

della Banca Popolare di Lodi S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

della Giuliana n. 66, presso lo studio dell’avvocato Paternò

Raddusa Pietro, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicolosi

Domenico, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A.F., in proprio e quale erede di

D.A.G., nonchè D.A.S., P.G., quali

eredi di D.A.G., elettivamente domiciliati in Roma,

Viale Giuseppe Mazzini n. 142, presso lo studio dell’avvocato

Pennisi Vincenzo Alberto, rappresentato e difeso dall’avvocato

Sanfilippo Dario, giusta procura a margine controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 795/14 e la sentenza definitiva

n. 1644/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositate

rispettivamente il 28/05/2014 e il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2020 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. – D.A.F. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, la Banca Popolare Italiana Scarl ed ha chiesto rideterminarsi il saldo del conto corrente numero (OMISSIS), intrattenuto presso la banca, in ragione della nullità delle clausole convenzionali di interesse ultralegale e di anatocismo.

La banca ha resistito alla domanda e, previa chiamata in causa del fideiussore D.A.G., ha chiesto in riconvenzionale condanna dell’originario attore e di quest’ultimo al pagamento, in solido, dell’importo di Euro 25.874,38, pari al saldo passivo del conto corrente alla data del (OMISSIS).

Il Tribunale adito, ritenuta la nullità della clausola recante interessi ultralegali, ma soltanto in relazione all’arco temporale corrente dall’esordio del rapporto al 7 maggio 1999, nonchè la nullità della clausola di capitalizzazione, ha rideterminato il saldo del conto corrente in Euro 12.749,61, condannando i D.A. al relativo pagamento, con accessori e compensazione di spese.

Interposto appello principale dai D.A., per quanto ancora rileva volto a lamentare che il primo giudice avesse determinato il menzionato saldo di conto corrente quantunque la banca avesse prodotto gli estratti conto soltanto a far data dal (OMISSIS), essendo stato stipulato il contratto di conto corrente il precedente (OMISSIS), ed incidentale dalla banca, la Corte d’appello di Catania, ha pronunciato una prima sentenza non definitiva, oggetto di riserva della banca, con la quale ha respinto in parte l’appello principale ed integralmente l’appello incidentale, disponendo consulenza tecnica d’ufficio diretta a ricostruire il saldo contabile derivante dal rapporto di conto corrente, ed una seconda sentenza, definitiva, con la quale ha condannato la banca al pagamento, in favore del D.A.F., della somma di Euro 31.449,79, oltre accessori e spese.

Nella sentenza non definitiva la Corte territoriale ha osservato che la banca aveva “versato in atti gli estratti del dedotto conto corrente soltanto per il periodo successivo al (OMISSIS)”, sicchè “il credito è rimasto certamente indeterminato dell’an per il periodo intercorrente tra la data di apertura del conto ((OMISSIS)) ed, appunto, il (OMISSIS) per fatto processualmente ascrivibile alla banca”. La sentenza non definitiva, quindi, ha aggiunto che la banca non aveva “provato che alla data del (OMISSIS)… il credito riportato in detto estratto conto e conclusivo dell’andamento dei conti per il periodo pregresso fosse quello effettivo dovuto in ragione della più volte citata nullità delle clausole sugli interessi e sull’anatocismo”. Di qui la Corte d’appello ha ritenuto che i calcoli del rapporto di dare-avere dovessero essere effettuati a partire dal (OMISSIS) a saldo zero.

2. – Per la cassazione della sentenza il Banco Popolare Società che Cooperativa, subentrato all’originaria convenuta, ricorre per quattro mezzi.

3. – D.A.F., in proprio e quale erede di D.A.G., nonchè D.A.S. e P.G., quali eredi del medesimo, resistono con controricorso. Considerato che:

4. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver fatto ricadere sulla banca le conseguenze della mancata produzione degli estratti conto relativi al periodo dall’inizio del rapporto a tutto il 1994. Si sostiene nel ricorso che, essendo stato il D.A.F. ad agire in giudizio per la rideterminazione del saldo, avrebbe dovuto essere il medesimo D.A. a dare la prova, secondo le regole generali, della domanda spiegata.

Il secondo motivo denuncia nullità delle sentenze impugnate per omesso esame su un punto decisivo della controversia ed in particolare sulla valutazione delle prove proposte, violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Il motivo verte in effetti sulla stessa questione, e cioè sul fatto che la Corte d’appello aveva condannato la banca nonostante l’interessato non avesse provato il proprio credito.

Il terzo motivo denuncia nullità delle sentenze impugnate per violazione ed omessa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che gli appellanti avevano chiesto esclusivamente alla sentenza di accertamento e non di condanna.

Il quarto motivo, erroneamente rubricato come terzo, denuncia nullità della sentenza definitiva nel capo concernente il regolamento delle spese per violazione dell’art. 91 c.p.c..

ritenuto che:

5. – Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

5.1. – E’ fondato il primo motivo.

Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543).

Nel caso in esame si versa in ipotesi di domanda proposta dal correntista, sicchè, dal versante dell’accoglimento di essa (non da quello dell’ipotetico accoglimento della riconvenzionale), incombeva sull’originario attore la prova che il saldo del conto, in ragione della nullità delle clausole concernenti interessi convenzionali e anatocismo, fosse inferiore, ed in quale misura, rispetto a quello risultante dagli estratti conto.

Sicchè la Corte territoriale ha errato nell’effettuare il ricalcolo a partire dal saldo zero alla data del (OMISSIS), mentre, in applicazione del principio di diritto sopra trascritta, avrebbe dovuto elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. 5.2. – Gli altri motivi sono assorbiti.

6. – Le sentenze impugnate sono cassate in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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