Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29575 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1290-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis.

– ricorrente –

contro

P.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso

lo studio dell’Avvocato STEFANO DI MEO, che lo rappresenta e difende

assieme all’Avvocato Alessandro Giovannini giusta procura speciale

estesa in calce al controricorso.

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 87/09/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA depositata il 12.11.2010, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.10.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza n. 52/02/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, che aveva accolto il ricorso di P.B.A. avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso avanzata sul presupposto che i versamenti, effettuati a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni edificabili, fossero frutto di erronea valutazione della facoltà concessa dalla legge;

l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “falsa applicazione della norma di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, commi 1 e 6, dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 53 Cost., comma 1”;

con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “falsa applicazione della norma di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, commi 2, 3 e 4” in merito al momento perfezionativo del procedimento rivalutativo di cui all’art. cit., ritenendo la CTR “ancora aperta la facoltà… nel caso concreto di mancato saldo per rateizzazione incompleta”;

con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa motivazione di un fatto controverso e decisivo” per avere la CTR omesso di indicare la sussistenza di circostanze legittimanti la domanda di rimborso;

il contribuente si è costituito deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo di ricorso si lamenta che erroneamente la CTR avrebbe affermato che “la dichiarazione tributaria costituisca una semplice dichiarazione di scienza, pertanto sempre emendabile”, sebbene ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 7, la “rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola sulla base di una perizia, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, con conseguente pagamento dell’imposta sostitutiva (sia)… oggetto di un’opzione rimessa al contribuente che, quindi,… pone in essere un atto negoziale”;

1.2. come in plurime occasioni chiarito da questa Corte, “l’imposta sostitutiva in esame è un’imposta volontaria, in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene, con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata; in cambio (per così dire), l’Amministrazione finanziaria riceve un immediato introito fiscale” (cfr. Cass. n. 24057/2015);

1.3. in particolare, è stato precisato che l’opzione fiscale in oggetto non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili (salvo il caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell’art. 1428 c.c.), non potendo pertanto ravvisarsi i presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso prevista del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, non essendo configurabile un errore materiale bensì una scelta discrezionale compiuta dal contribuente, e non ricorrendo un’ipotesi di duplicazione o inesistenza della obbligazione (cfr. Cass. nn. 939/2016; 385/2016; 6688/2015; 3410/2015);

1.4. nel caso di specie è da escludere, quindi, che nella fattispecie ricorra un’ipotesi di errore essenziale e riconoscibile da parte dell’Amministrazione, avendo, al contrario, la CTR erroneamente affermato che “la facoltà del contribuente di “rivedere” la propria previsione (qualora sia ancora aperta la facoltà come nel caso concreto di mancato saldo per rateizzazione incompleta) può essere conseguente ad un legittimo ripensamento”;

1.4. risultano parimenti errate in diritto le affermazioni della CTR, secondo cui “se, a fronte di una cessione del bene, l’ufficio fosse legittimato a trattenere le somme versate, ci si troverebbe nel caso di prelievo fiscale indebito, in quanto non supportato dall’avveramento del fatto (vendita) e come tale in contrasto con i principi costituzionali del rispetto della capacità contributiva (art. 53 Cost., comma 1)”;

1.5. devesi infatti escludere che le circostanze dedotte siano idonee a rendere indebito il versamento di imposta sostitutiva, trovando questa causa necessaria e sufficiente in sè stessa, ossia nella stessa scelta liberamente operata dal contribuente di accedere all’opzione offertagli dal legislatore, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti probabilmente dovuta sulla plusvalenza non affrancata, ma senza che sia affatto richiesto che tale vantaggio sia effettivamente conseguito, potendo persino mancare la cessione stessa quale fattore generatore di una plusvalenza tassabile e, a fortiori, non potendo assumere rilievo la circostanza che quest’ultima risulti al momento della cessione, comunque, per qualsiasi altro motivo irrealizzabile (cfr. Cass. n. 19217/2017 in motiv.);

2. il ricorso deve pertanto essere accolto, rimanendo assorbito l’esame dei restanti motivi;

3. la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo;

4. il consolidarsi della giurisprudenza in epoca successiva all’introduzione della lite giustifica la compensazione delle spese processuali relativamente ai gradi di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese del giudizio di merito e condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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