Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29575 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 14/11/2019), n.29575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27910-2018 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del Rettore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TRIONFALE 7,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANNUCCI, rappresentata e

difesa dagli avvocati VINCENZO REINA, AGIATA DANZUSO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1270/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La vicenda contenziosa qui all’esame della Corte scaturisce dalla proposizione di un ricorso proposto avverso l’avviso di liquidazione per imposta di registro a seguito di omessa registrazione della sentenza resa dalla Corte d’Appello di Catania, con la quale era stata determinata l’indennità di espropriazione e di occupazione degli immobili espropriati.

L’Università, in particolare, contestava l’ammontare dell’imposta e i criteri di determinazione della stessa in ordine all’aliquota del 12% riferita ai terreni e ai fabbricati rurali, quella del 9% riferita ad un fabbricato urbano e quella del 3% riferita all’occupazione d’urgenza, sostenendo che ai provvedimenti di natura ricognitiva dell’indennità, come nel caso di specie, andava applicata l’aliquota dell’1%, e non quella del 3%.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso con sentenza gravata di appello dall’Agenzia delle entrate. La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello presentato dall’Amministrazione finanziaria, ha determinato nella misura del 3% l’imposta proporzionale di registro dovuta sull’intero ammontare dell’indennità di esproprio, compresa quella dovuta per l’occupazione. Secondo il giudice di appello la sentenza che aveva rideterminato l’indennità di esproprio e di occupazione legittima era soggetta all’obbligo di registrazione con sottoposizione all’imposta percentuale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, della Tariffa – Parte prima allegata, art. 8, lett. b) trattandosi di statuizione di condanna alla quale non si associa il trasferimento della proprietà del bene allo Stato, invece limitata alla qualificazione in dell’indennizzo espropriativo.

Aggiungeva, poi, che non poteva dell’aliquota all’1% prevista dalla Tariffa citata, art. 8, lett. c)”atteso che la sentenza, pur riferendosi ad un diritto di natura patrimoniale e cioè quello all’indennità di esproprio, di fatto contiene una condanna al pagamento di una somma, ritenuta equa a compensazione della perdita della proprietà del bene espropriato. Ed è per l’ammontare dell’indennità, e per ottenere la relativa condanna al pagamento, che fu adita la Corte di appello quale giudice dell’unico grado di merito, e non anche per il riconoscimento del relativo diritto all’indennità, che invece era contenuto in seno al provvedimento ablatorio”. Il giudice di appello riteneva quindi applicabili i principi espressi da questa Corte con le sentenze nn. 9137/2014 e 20315/2017.

L’Università degli studi di Catania ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro l’Agenzia delle Entrate che si è costituita con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

La ricorrente deduce la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nonchè la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta, altresì, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e, da ultimo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso, con il quale l’Università degli studi di Catania ritiene la natura dichiarativa della pronuncia resa in sede di giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione con conseguente applicazione dell’aliquota dell’l%, il Collegio ha evidenziato un contrasto in ordine alla sussunzione dell’atto di determinazione dell’indennità di esproprio e dell’indennità di occupazione all’interno delle ipotesi contemplate dal D.P.R. n. 131 del 1986, della Tariffa Parte 1 allegata, art. 8, lett. b) – alla cui stregua agli atti recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura si applica l’aliquota nella misura del 3% – o dalla lett. c) – prevede l’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1% agli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

Secondo un indirizzo di questa Corte, infatti, all’ipotesi qui in esame alla sentenza che, rideterminandone l’entità, ordini il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, delle dovute indennità di esproprio e di occupazione legittima, si applica l’imposta percentuale di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, della Tariffa – Parte prima allegata, art. 8, lett. b), trattandosi “in parte qua”, di statuizione di condanna, priva della funzione, propria del provvedimento amministrativo di espropriazione per pubblica utilità, di trasferire la proprietà del bene allo Stato, e che si limita, nel definire una controversia di natura patrimoniale derivante dalla opposizione alla stima, a determinare in via definitiva l’ammontare dell’indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio” (Cass. n. 9137/2014; Cass. n. 10346/2007; Cass. n. 19746/2010; Cass. n. 12692/2005, e, da ultimo, Cass. n. 6481/2019).

Per altro verso, si è ritenuto che “in tema di imposta di registro per espropriazioni per pubblica utilità, il beneficio della registrazione a tassa fissa, anzichè proporzionale, dei provvedimenti di esproprio trova la propria “ratio” nella funzione, propria di tali atti, di trasferire la proprietà del bene in favore dello Stato o di un ente pubblico territoriale, mentre tale funzione è del tutto estranea alla sentenza che, definendo una controversia di natura meramente patrimoniale derivante dalla opposizione alla stima, determina in via definitiva l’ammontare della indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio. Ne consegue che non merita censura il provvedimento con il quale l’Ufficio finanziario assoggetti tale tipo di sentenza all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, art. 8 quale sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” (Cass. n. 12692/2005 e, più recentemente, Cass. n. 17593/2012 e Cass. n. 19747/2010).

P.Q.M.

Trasmette gli atti alla Sezione Quinta civile non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 novembre 2019

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