Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29575 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29575 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso 1627-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difnde, giusta delega in atti;
– ricorrante
contro

2017
3119

GERACE ALESSANDRO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1285/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 10/01/2012 R.G.N. 379/08;

Data pubblicazione: 11/12/2017

RILEVATO
che con sentenza in data 10 gennaio 2012 la Corte di Appello di Firenze ha
confermato la sentenza del Tribunale di Firenze nella parte in cui aveva dichiarato la
nullità del termine apposto al contratto intercorso tra Poste Italiane s.p.a. e
Alessandro Gerace dal 15 maggio al 29 giugno 2002 e dichiarato sussistente un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato mentre in accoglimento parziale del

dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 che ha quantificato in otto mensilità di
retribuzione.
che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a cinque
motivi. Alessandro Gerace è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1428,
1429, 1431 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., oltre che l’omessa insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte
di merito trascurato di considerare che il comportamento tenuto dal lavoratore – il
quale, convocato per ripristinare il rapporto in esecuzione della sentenza di primo
grado, non si era presentato – costituiva una chiara dimostrazione del suo
disinteresse che avrebbe potuto e dovute essere valutata per ritenere risolto per
mutuo consenso il rapporto.
che

la censura, in disparte i profili di inammissibilità, è comunque infondata.

Premesso infatti che la società, pur allegando al ricorso la lettera dell’ 8 agosto 2005
con la quale il Gerace avrebbe dichiarato di non avere interesse al ripristino del
rapporto, tuttavia non ne ha riportato il contenuto, neppure per estratto, così
precludendo alla Corte di apprezzarne, dalla sola lettura del ricorso, la rilevanza (cfr.
Cass. 15/07/2015 n. 14784). Peraltro, come condivisibilmente affermato dalla Corte di
appello, la rinuncia al ripristino del rapporto per essere intervenuta successivamente
alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non esprime una
volontà di abdicare all’accertamento della illegittimità del termine con tutte le
conseguenze ad esso connesse. Ciò che è venuto meno, semmai, è il solo interesse al
ripristino della funzionalità dello stesso dal momento in cui l’offerta avanzata ed è
stata respinta dal lavoratore(cfr. per una fattispecie analoga Cass. 08/06/2016 n.
11741)
che con il secondo ed il terzo motivo di ricorso ci si duole della violazione dell’art. 1
del d.lgs. n. 368 del 2001 in relazione alla Direttiva comunitaria 99/70/CE e

gravame ha condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria ai sensi

all’accordo quadro concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES e di una errata applicazione
della norma stessa per avere ritenuto non sufficientemente specifica la causale
apposta al contratto per ragioni sostitutive restando la stessa integrata dal riferimento
al luogo della prestazione, delle mansioni dei lavoratori da sostituire e del diritto degli
stessi a conservare il posto ancorché gli stessi non siano stati identificati
nominativamente.

articolata motivazione della sentenza della Corte di merito. Premesso che il termine
era stato apposto al contratto per far fronte ad “per esigenze tecniche organizzative e
produttive anche di carattere straordinario conseguenti ai processi di riorganizzazione
sul territorio anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti
all’introduzione di nuove tecnologie prodotti o servizi nonché all’attuazione delle
previsioni di cui agli accordi del 17,18 e 23 ottobre , 11 dicembre 2001, 11 gennaio,
13 febbraio e 17 aprile 2002” va rilevato che la Corte di merito ha motivatamente
ritenuto la causale generica e le censure che qui si esaminano non risultano idonee a
porne in discussione la correttezza. In maniera del tutto generica è richiamata la
disciplina comunitaria e denunciata l’erroneità della sentenza con riguardo ad un
preteso arretramento della tutela e ad una violazione della clausola di non regresso
che, tuttavia nel caso in esame, non aveva affatto inciso sulla decisione. D’altra parte,
e in primo luogo, le censure non colgono nel segno laddove non considerano che il
contratto non era stato concluso per far fronte ad esigenze sostitutive ma, piuttosto,
per la diversa causale sopra riportata rispetto alla quale la motivazione della sentenza
non è stata specificatamente censurata.
che con il quarto motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli
artt. 12 disp. legge in generale, 1419 cod. civ. , 1 d. Igs. n. 368 del 2001 e 115 cod.
proc. civ. dolendosi della conversione in un rapporto a tempo indeterminato.
che anche tale censura è infondata alla luce della costante giurisprudenza di questa
Corte che ha affermato che tale norma ha confermato il principio generale secondo cui
il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo
l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria anche nel sistema, del tutto nuovo,
della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine per
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; ne deriva che, in
caso di insussistenza delle ragioni giustificative, e pur in assenza di una norma che ne
sanzioni espressamente la mancanza, in base ai principi generali in materia di nullità
parziale del

contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale,

Che tali censure, in parte generiche , non investono specificatamente la complessa ed

all’illegittimità del termine e alla nullità della clausola di apposizione dello stesso
consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola (pur se eventualmente
dichiarata essenziale) e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
(cfr. Cass. 29/05/2017 n. 13480, Cass. 10/03/2015 n. 4760, Cass. 21/05/2008 n.
12985).
che del pari è infondato l’ultimo motivo di ricorso con il quale è denunciata l’omessa

violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966 in relazione
all’art. 360 primo comma n. 3 e 5 cod. proc. civ.. Premesso che in tema di contratto a
termine, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità
prevista dall’art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 – che richiama i
criteri indicati dall’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 – spetta al giudice di merito
ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o
contraddittoria (cfr. tra le tante Cass. 17/03/2014 n. 6122) va rilevato che la Corte,
seppur succintamente motivando, ha ancorato la quantificazione dell’indennità
risarcitoria proprio a parametri dettati dal citato art. 8 della legge n. 604 del 1966 (la
durata del rapporto protrattosi con due contratti). Con riguardo poi alla possibilità
della riduzione alla metà del limite massimo dell’indennità prevista dall’art. 32, comma
5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in dipendenza della applicabilità al lavoratore
di accordi di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 32, comma 6 della legge 183 cit., questa
deve essere verificata con riferimento alla data della cessazione del rapporto ed è
subordinata all’effettiva e concreta possibilità per il lavoratore di aderire, in tale
momento, ad un accordo di stabilizzazione e non, invece, alla semplice stipula, in
assoluto, da parte del datore di lavoro, di accordi di stabilizzazione (cfr. Cass.
11/02/2014 n.3027).
che in conclusione assorbito il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere
sulle spese essendo il Gerace rimasto intimato.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso nella Adunanza camerale del 6 luglio 2017
nzionad0 Giudizisrio

Il Presidente

insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizio e la

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