Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29574 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10164-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

T.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 193/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 08/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE, che si riporta al

ricorso;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’ Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di T. B. (che non ha resistito), ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di diniego di rimborso Irap in relazione agli anni 1998/2001, la C.T.R. Lombardia confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso introduttivo) rilevando che era emerso dagli atti che il contribuente, avvocato, aveva svolto la sua attività senza l’ausilio di autonoma organizzazione, quest’ultima da intendersi non come assetto organizzativo ma come possibilità di prestazioni di servizi indipendentemente dalla presenza del professionista.

2. L’unico motivo (col quale, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente si duole che i giudici di appello abbiano erroneamente inteso il concetto di autonoma organizzazione e non abbiano pertanto operato alcuna valutazione in proposito omettendo ogni motivazione circa la sussistenza del presupposto impositivo) è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale ricorre il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito – quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (v. tra le altre SU nn. 12108 e 12111 del 2009, nonchè Cass. n. 21122 e n. 21123 del 2010), e ciò a prescindere dal fatto che la presenza del professionista sia (o meno) indispensabile al fine della prestazione di servizi.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che deciderà la controversia sulla base del principio di diritto sopra esposto, provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lombardia.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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