Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29574 del 11/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 29574 Anno 2017
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

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sul ricorso 8845-2012 proposto da:
OMNIBUS S.R.L. C.F. 01146700537, quale incorporante
PUNTO SNAI SANREMO S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e difende
2017
3045

unitamente all’avvocato ENRICO CLAUDIO SCHIAVONE,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE,

Data pubblicazione: 11/12/2017

quale successore ex lege ENPALS ENTE NAZIONALE
PREVIDENZA ASSISTENZA LAVORATORI SPETTACOLO,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 206 ENPALS, presso lo studio
dell’avvocato MICHELE SORDILLO, che lo rappresenta e

– controricorrentie-

avverso la sentenza n. 390/2011 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 31/03/2011 R.G.N. 808/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega orale
Avvocato BOER PAOLO;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega orale
Avvocato SORDILLO MICHELE.

difende, giusta delega in atti;

Rgll 884512012
OAINIBUS sr.!. c/ INPS
(_,Tdiena 4 brglio 2017

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il
ricorso della Omnibus S.r.l., società incorporante il Punto SNAI San Remo

volta a far dichiarare la sussistenza, nei confronti dell’INPS, dell’obbligazione
contributiva pretesa dall’ENPALS, con atto di diffida del 10 agosto 2007, in
riferimento al periodo 1° aprile 2002-31 marzo 2005, per il personale della
società, con rapporto di collaborazione autonoma, addetto alla raccolta di
scommesse relative a tutti i giochi ed avvenimenti sportivi presso comuni sale
scommesse presso le quali si raccoglievano, altresì, scommesse per corse
ippiche o dei cani.
2. Per la Corte fiorentina rilevava esclusivamente, agli effetti della tutela
previdenziale dell’ENPALS, che i lavoratori, per i quali era stata chiesta la
contribuzione, fossero addetti o meno alle attività considerate
dall’ordinamento come assoggettate a contribuzione ENPALS, dovendo
ritenersi inconferente l’allocazione dei dipendenti diversa dalle agenzie
situate presso ippodromi, cinodromi, sale da corsa e agenzie ippiche; inoltre,
quanto alla reclamata esenzione dalle sanzioni per la buona fede della società,
in considerazione del versamento dei contributi all’Inps anziché all’Enpals, la
Corte di merito riteneva il gravame inammissibile, in difetto di argomenti
critici avverso la statuizione del primo giudice, che aveva rimarcato il
contenuto del contegno successivo a fronte delle opposte determinazioni degli
Enti previdenziali con cui l’Enpals reclamava il versamento dei contributi e
l’Inps li ricusava, dopo una diversa e precedente indicazione, di due anni
antecedente invocata dalla società.
3. Avverso tale sentenza ricorre Omnibus S.r.l., società incorporante il Punto
SNAI San Remo s.r.I., con due motivi, ulteriormente illustrati con memoria,
cui resiste, con controricorso, l’INPS, successore ex lege dell’ENPALS.

t
Rossana Mancino estensore

s.r.I., avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art.3,
d.lgs.C.p.S. 16 luglio 1947, n.708, ratificato con legge 29 novembre 1952,
n.2388 e successive modificazioni, del d.P.R. 22 luglio 1986, n.1006 e del
d.m. ministero del lavoro 15 marzo 2005, la parte ricorrente censura la

l’attività svolta e le fattispecie legislativamente previste che comportavano
l’iscrizione del personale con rapporto di collaborazione all’ENPALS anziché
all’INPS; per l’erroneo esito nell’individuazione della

ratio delle già citate

disposizioni, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare il profilo
ambientale (vale a dire il collegamento ambientale e il rapporto di
contestualità con lo spettacolo che si svolge presso gli ippodromi e cinodromi)
e il carattere di esclusività, richiesto dalla legge, perché la raccolta delle
scommesse, al di fuori del contesto ambientale, fuoriesca dalla tutela
generale per rientrare nell’area della tutela gestita da un fondo sostitutivo,
qual è l’ENPALS; inoltre, per l’adottata interpretazione estensiva della
normativa regolatrice della materia e la ritenuta competenza dell’ENPALS nel
tutelare soggetti, legati da rapporto di lavoro autonomo, anche se operanti al
di fuori del contesto ambientale dello spettacolo e addetti alla raccolta di
scommesse di ogni tipo, non solo relative a corse di cani e di cavalli; che, al
più, la pretesa dell’ENPALS poteva ritenersi fondata solo per il periodo
compreso tra il 16 e il 31 marzo 2005, restando confermata la competenza
dell’INPS nel periodo 10 aprile 2002 – 14 marzo 2005.
5. Il motivo è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
6. La Corte di merito ha espressamente ritenuto irrilevante l’elemento in fatto
valorizzando, esclusivamente, la circostanza che i collaboratori fossero
addetti o meno alle attività considerate dall’ordinamento come assoggettate
a contribuzione Enpals, corroborando la decisione con precedenti di
legittimità, dai quali ha tratto l’oggettivo rilievo dell’inserimento, o meno, dei
lavoratori n una delle categorie individuate dalla normativa risultante dal
combinato disposto dei citati d.P.R. n. 1006/1986 e DM. 15/3/2005, e con la

9

Rossana Mancino estensore

sentenza impugnata per l’omessa verifica dell’effettiva corrispondenza tra

pretesa incomprensibilità di un diverso regime previdenziale fra lavoratori
addetti alla medesima mansione ma differenziati unicamente dal luogo ove
detta mansione verrebbe portata ad esecuzione.
7. La Corte di merito ha, tuttavia, esposto la

ratio decídendí,

dipanatasi

attraverso un’interpretazione logico sistematica del decreto presidenziale n.
1006 del 1986 e del decreto ministeriale 15 marzo 2005, in riferimento alla

effettuano anche scommesse aventi ad oggetto corse di cavalli o di cani
(“senza perciò che si potessero configurare delle agenzie ippiche o sale da
corsa”, si legge nella sentenza impugnata), trascurando di accertare, perché
non costituente dato pacifico tra le parti, l’eventuale natura di agenzia ippica
del Punto S.N.AA. San Remo s.r.I., società abilitata ad operare nella raccolta
delle scommesse ippiche (e non ancora incorporata, per il periodo
contributivo controverso, dalla s.r.l. La Omnibus) e l’adibizione dei prestatori
d’opera anche alla raccolta di scommesse di ogni tipo, risultando così del tutto
sviata la ratio decídendi.
8. All’accoglimento, in tali termini, del primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo, indirizzato avverso la delibazione di inammissibilità della domanda
subordinata incentrata sulla buona fede dell’indebito soggettivo, segue la
cassazione della sentenza impugnata e, per essere necessario un ulteriore
accertamento in fatto, la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in
diversa composizione, che procederà a nuovo esame.
9. Alla Corte del rinvio si demanda anche la regolazione delle spese del giudizio
di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,
alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

3
Rossana Mancino estensore

tutela assicurativa degli addetti ad una comune sala scommesse in cui si

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2017
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Il Presidente

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