Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29573 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

PPG INDUSTRIES ITALIA SRL, quale incorporante della MAX MEYER S.p.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 81/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 07/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della PPG Industries Italia s.r.l. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento ai fini Invim in relazione alla vendita di un fabbricato – la C.T.R. Emilia Romagna confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società.

2. Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 48, comma 2 e art. 49, comma 1 la ricorrente si duole che i giudici d’appello abbiano confermato la sentenza di primo grado – che aveva affermato la carenza di motivazione dell’avviso opposto – sostenendo che il suddetto avviso conteneva elementi tali da mettere in condizione il contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo in particolare questa Corte evidenziato che, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (v. Cass. n. 15867 del 2004). E’ inoltre appena il caso di rilevare che è necessario che l’atto della cui motivazione si discute venga riportato testualmente, considerato che la congruità della motivazione va valutata nel suo complesso e nel suo contesto.

L’inammissibilità del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei successivi, posto che, anche ove tali ultimi motivi fossero fondati, la sentenza resterebbe pur sempre sorretta dalla ratio decidendi non ammissibilmente censurata col motivo che precede.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato con assorbimento degli altri. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA