Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29573 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23592-2019 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato LUIGI RAGNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFILIPPO CECCIO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,

EMANUELE DE ROSE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Messina accoglieva l’opposizione proposta da P.S. avverso l’avviso di addebito notificato al predetto in relazione a omissioni contributive relative all’anno 2008, ritenendo prescritto il credito contributivo azionato per la prima volta sette anni dopo l’insorgenza del medesimo;

la Corte d’appello, in riforma della sentenza, rigettava l’opposizione rilevando che l’Agenzia delle Entrate, con il proprio accertamento notificato l’11/12/2013, aveva interrotto il termine di prescrizione quinquennale e che, pertanto, lo stesso non poteva ritenersi decorso alla data della notifica dell’avviso di addebito;

avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione P.S. sulla base di unico motivo;

l’Inps si è costituito con procura in calce al ricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e dell’art. 2943 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando che, diversamente che per quanto accade in caso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36 bis, cui sottende il ruolo, sostanzialmente un mandato a riscuotere il dovuto, l’Agenzia delle Entrate non ha il potere, tipico del titolare della pretesa, di esigere il pagamento dei contributi e non agisce, alla stregua del creditore, in modo che l’avviso di accertamento valga a interrompere i termini prescrizionali, quale atto compiuto da un soggetto non diverso dal titolare del credito: per l’effetto, nel caso in disamina l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non può qualificarsi quale atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c., dovendo quest’ultimo contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione di adempimento;

ai fini della soluzione della questione sottoposta all’attenzione della Corte va richiamato in questa sede il principio espresso da Cass. n. 17769 del 2015 (“In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, l’Agenzia delle entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un’attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all’INPS, sicchè ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall’Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell’avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l’interruzione della prescrizione anche in favore dell’INPS”);

trattasi di arresto cui il Collegio intende dare continuità, non potendo logicamente sostenersi, e ciò a prescindere dalla circostanza che si versi in tema di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36 bis, che, a seguito dell’attribuzione delle potestà relative alla liquidazione, all’accertamento e alla riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, l’Agenzia delle Entrate possa essere considerata un soggetto diverso dal titolare del credito, nel senso di cui all’art. 2943 c.c. (nel senso dell’efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’Inps dell’atto con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato la debenza di contributi a percentuale si veda Cass. n. 13463 del 29/05/2017);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, senza provvedere in ordine alle spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte dell’Inps.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

 

 

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