Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29573 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 7112/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

GIP CONSORZIO INVESTIMENTI PARTECIPAZIONI società semplice in

liquidazione, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Filippo

Bracci, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,

Largo del Teatro Valle n.6.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione n. 37, n. 313/37/2011, pronunciata il 12/12/2011, depositata

il 20/12/2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre

2018 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate ricorre, per due motivi, nei confronti della GIP Gestione Investimenti Partecipazioni, società semplice in liquidazione – che resiste con controricorso, illustrato anche con memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR), in epigrafe, che – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria avverso l’istanza della contribuente di rimborso, del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, ex art. 38, dell’IRPEG versata per l’anno d’imposta 1996, sui redditi da locazione di immobili di interesse storico-artistico, che la società aveva erroneamente considerato beni strumentali all’esercizio dell’impresa, senza applicare il regime fiscale agevolativo di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11,comma 2, riguardante, appunto, gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico – per quanto ancora rileva, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente.

La CTR, innanzitutto, disattendendo una specifica censura rivolta dall’Ufficio alla sentenza di primo grado, ha reputato che la società avesse pienamente documentato la fondatezza della pretesa di rimborso fiscale e, d’altro canto, ha affermato l’inammissibilità degli altri motivi d’appello, qualificandoli (implicitamente) come “motivi nuovi”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo del ricorso: “Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Si denuncia l’errore di diritto della sentenza impugnata che avrebbe qualificato come eccezione nuova, insuscettibile di essere fatta valere per la prima volta in appello, in ragione del divieto del cit. art. 57, comma 2, la censura dell’Ufficio secondo cui l’agevolazione fiscale prevista dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, è riservata agli immobili storico-artistici che fanno parte del patrimonio della società contribuente, non anche ai beni strumentali all’esercizio dell’impresa (nella specie, trattasi di società il cui oggetto sociale consiste nella commercializzazione, secondo diverse forme giuridiche, di beni immobili).

In tale cornice fattuale, prosegue l’Agenzia, la contestazione, in appello, del carattere patrimoniale degli immobili, non integra un’eccezione in senso stretto, soggetta al divieto di proposizione di “eccezioni nuove” in appello, di cui al citato art. 57, comma 2, ma rileva quale mera argomentazione difensiva in ordine al concreto atteggiarsi dell’onere della contribuente di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa restitutoria.

1.1. Il motivo è fondato.

Preliminarmente va ricomposto il quadro normativo di riferimento.

Sul piano sostanziale, in tema di imposte sui redditi, il beneficio introdotto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11,riguarda la determinazione del solo reddito fondiario, sicchè non si applica agli immobili d’interesse storico ed artistico strumentali all’esercizio di attività d’impresa, in quanto la natura di tale agevolazione integra un risparmio d’imposta (e, dunque, un reddito per il contribuente) e si giustifica perchè correlata ad un pregiudizio di analoga natura (ossia, un esborso), mentre nell’esercizio dell’attività d’impresa i costi relativi ai suddetti beni sono deducibili e, quindi, si traducono in un vantaggio (Cass. 2/04/2014, n. 7615).

Quanto al versante processuale, poi, nel giudizio tributario, la parte resistente, la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso, può rendere specifica la stessa in sede di gravame poichè il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine (Cass. 23/05/2018, n. 12651).

Osservando il caso di specie al lume di questi principi di diritto, è viziata la decisione della CTR che ha (implicitamente) qualificato come nuova eccezione, come tale inammissibile, ai sensi del detto art. 57, comma 2, il rilievo dell’Ufficio secondo cui la contribuente avrebbe dovuto dare prova della patrimonialità dei beni immobili, da assoggettare all’agevolazione fiscale.

Un simile rilievo critico, infatti, lungi dall’introdurre nel giudizio di gravame, in modo non consentito, fatti impeditivi, modificativi, estintivi del diritto di credito vantato dalla controparte (ossia nuove eccezioni in senso stretto), ovvero nuovi temi d’indagine, assume la veste giuridica di una mera puntualizzazione delle difese (genericamente) svolte dall’Amministrazione finanziaria, fin dal primo grado del giudizio, per contrastare l’istanza di rimborso della contribuente che, preme rimarcarlo, era gravata dell’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria.

2. Secondo motivo: “In subordine: insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

In subordine, si fa valere il vizio dell’apparato argomentativo della sentenza che non avrebbe spiegato in base a quali documenti, prodotti dalla contribuente, sia stata desunta la prova della sussistenza del suo diritto al rimborso fiscale.

2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente mezzo.

3. In definitiva, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame della controversia e anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA