Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29572 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21849-2019 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CALOGERO CICERO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, MAURO

SFERRAZZA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 957/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Inps proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Patti avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza di I.S. per il pagamento dell’indennità di maternità;

all’udienza destinata alla comparizione delle parti il difensore dell’Istituto veniva rimesso in termini per la notificazione dell’atto introduttivo alla controparte;

il Giudice di primo grado, disattesa l’eccezione di improcedibilità dell’opposizione sollevata da I.S. in ragione della tardiva proposizione del ricorso in opposizione e della impossibilità di operare la rimessione in termini, decideva nel merito la controversia disattendendo l’eccezione di prescrizione della pretesa e condannando l’Inps al pagamento delle spese di giudizio;

la Corte d’appello, a seguito di impugnazione dell’Inps, ritenuta maturata la prescrizione, revocava il decreto opposto;

avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione I.S. sulla base di unico motivo;

l’Inps si è costituito con procura in calce al ricorso notificato;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti- unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 415 e 291 c.p.c., oltre che degli artt. 111 e 24 Cost., osservando che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 28/4/2016 e che l’atto di opposizione, depositato il 26/5/2016, non era stato notificato per l’udienza fissata del 21/9/2016, ma solo in seguito alla rimessione in termini concessa in udienza;

va rilevato che, come affermato da Cass. S.U. n. 20604 del 30/7/2008, nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, deve essere esteso anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, stante l’inapplicabilità in tal caso, anche in forza del principio della ragionevole durata del processo, degli artt. 291 e 421 c.p.c., senza che possa addursi in senso contrario il carattere ordinatorio del termine di notificazione di cui al decreto di fissazione dell’udienza;

il richiamato principio è stato ribadito e ulteriormente specificato (si veda per tutte Cass. n. 6159 del 14/03/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d’appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio.”) e ad esso questa Corte intende dare continuità;

conseguentemente, risultando del tutto omessa la notificazione prima dell’udienza fissata, il ricorso va accolto e, ai sensi dell’art. 382 u.c., la sentenza cassata senza rinvio, non potendo il processo essere proseguito;

le spese del giudizio di appello e quelle di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ferme le spese liquidate in primo grado in favore della I..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Condanna l’Inps al pagamento in favore di I.S. delle spese del giudizio di appello e di quello di cassazione, liquidate per ciascuno di essi in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, confermando le spese liquidate in favore della ricorrente nel giudizio di primo grado.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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