Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29572 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7101-2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

e contro

E.L., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Luigi Braschi,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale

Parioli n. 180.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sezione n. 31, n. 12/31/2011, pronunciata il 19/11/2010,

depositata il 27/01/2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre

2018 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di tre motivi, nei confronti di E.L., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana (hinc: CTR), in epigrafe, che – in controversia concernente l’impugnazione di due avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione, ai fini delle imposte dirette, il primo per l’annualità 2002, il secondo per l’annualità 2003, maggiori redditi, non dichiarati, accreditati, da banche estere, su un conto corrente del contribuente – in accoglimento dell’appello di quest’ultimo, ha dichiarato l’illegittimità dell’intera pretesa impositiva dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, con riferimento all’atto impositivo relativo al 2002, la CTR espone che è contestata al contribuente la cessione a titolo oneroso di terreni e fabbricati situati all’estero (e, perciò, non coperti dal c.d. condono tombale della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, cui il contribuente aveva aderito), sulla scorta della segnalazione, dell’anagrafe tributaria, di accreditamenti dall’estero (per un ammontare di Euro 1.844.999,00) con la causale “disinvestimenti in beni e diritti immobiliari”.

Rileva, ancora, che per il contribuente non sarebbe stato possibile fornire la prova negativa di non possedere “attività mobiliari ed immobiliari” all’estero, ragione per cui era onere dell’Ufficio, ai sensi del del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42,provare che detti accreditamenti riguardavano beni posseduti all’estero (non soggetti al c.d. condono tombale).

Quanto all’avviso di accertamento per i redditi 2003, non coperti da condono, anch’essi risultanti dall’informativa dell’anagrafe tributaria circa accreditamenti, dall’estero, sul conto corrente del contribuente, il giudice d’appello afferma che l’Ufficio avrebbe dovuto provare che si trattava di accrediti bancari derivanti dalla vendita di: “beni mobiliari e/o immobiliari venduti all’estero, mentre da parte del contribuente è stata fornita varia documentazione, anche se non sempre del tutto esauriente, ma di cui l’Ufficio non ne ha dimostrato validamente il contrario, per dimostrare che aveva svolto soltanto attività in Italia per conto di stranieri, derivandone compensi a suo favore essenzialmente come procuratore d’affari” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo del ricorso: “Violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 2, n. 2, art. 41 bis e art. 42, nonchè della L. 27 dicembre 2002, art. 9 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Si deduce l’errore di diritto della CTR che, nell’affermare che sarebbe stato onere dell’Agenzia dimostrare che gli accreditamenti riguardavano beni del contribuente detenuti all’estero, con conseguente non operatività del c.d. condono tombale, avrebbe trascurato che l’univoca causale degli importi, provenienti da banche estere, confluiti sul conto corrente di quest’ultimo, costituiva un elemento presuntivo idoneo a provare la natura di redditi prodotti all’estero, nonchè la loro fonte (dismissione di beni immobili), il che trasferiva alla controparte l’onere di dimostrare il diverso assunto in virtù del quale quegli accreditamenti erano il frutto della sua attività di procuratore di società operanti in Italia.

2. Secondo motivo: “In subordine: insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Si denuncia, in subordine, il vizio dell’apparato argomentativo della sentenza su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, vale a dire se l’Ufficio avesse o meno provato che gli accreditamenti provenienti da banche di altri paesi (Germania e Regno Unito) costituissero redditi prodotti all’estero.

3. Terzo motivo, riguardante l’avviso di accertamento relativo al 2003: “Violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 2, n. 2 e dell’art. 2697 c.c.. Violazione del D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”.

L’Agenzia si duole che la sentenza impugnata, anche con riferimento all’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003, abbia erroneamente distribuito tra le parti i rispettivi oneri probatori e soggiunge che la CTR ha annullato l’atto impositivo in violazione degli artt. 2 e 7 proc. trib..

4. Il primo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono fondati.

In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte Cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti. (Cass. 20/01/2017, n. 1519).

Ciò precisato, sul piano dei principi di diritto in punto di ripartizione dell’onus probandi tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente, nel caso di specie l’Agenzia, fornendo la prova (tramite l’informativa dell’anagrafe tributaria) che, negli anni 2002 e 2003, sul conto corrente del contribuente erano affluite ingenti somme per accreditamenti bancari dall’estero, con la causale dell’operazione “disinvestimenti in beni e diritti immobiliari”, aveva già dimostrato, in via presuntiva, la disponibilità, da parte di quest’ultimo, di maggiori redditi tassabili.

In conseguenza di ciò, pertanto, nella corretta distribuzione del carico probatorio, incombeva sul contribuente l’onere di provare non certo il “fatto negativo” di non essere titolare di immobili situati all’estero, come ha invece erroneamente supposto la CTR, bensì il fatto, vero e proprio, dell’esatta provenienza delle rimesse (estere) sul suo conto corrente, quale presupposto, tra l’altro, della soggezione dei redditi del 2002 al c.d. condono tombale.

5. Il secondo motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento della prima censura.

6. In definitiva, poichè la CTR non ha fatto corretta applicazione dei detti princìpi di diritto, la sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per il riesame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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