Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29572 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29572 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 23272-2012 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.E. 80078750587,

in

persona

del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati PAOLA MASSAFRA, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

2017
3029

GHIDELLI MARIA CONSIGLIA, elettivamente domiciliata
in

ROMA, VIA VALADIER 36, presso lo studio

dell’avvocato IOLANDA PICCININI, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 11/12/2017

- controricorrenti Verso la sentenza n. 6206/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2011 r.g.n.
4613/2007;

fl

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

R.G. 23272/2012

RILEVATO

Che la Corte d’Appello di Roma in data 5/10/2011, in riforma della

sentenza del Tribunale stessa sede n.5130/2007, ha condannato l’Inps a

Maria Consiglia Ghidelli, segretario comunale, trasferita nei ruoli dell’Inps in
seguito a esercizio dell’opzione di cui all’art. 18, co.11, d.P.R. n.465/1997.
Che avverso tale decisione ha interposto ricorso in Cassazione l’Inps,

affidando le sue ragioni a un unico motivo, cui ha opposto difese Mari /
Consiglia Ghidelli con tempestivo controricorso ríe

2Lkl-

CONSIDERATO

Che nell’unico motivo di censura l’Inps lamenta la violazione di una

pluralità di norme di legge e dei contratti collettivi (art. 1, co. 47, 48 e 49 I.
n.311/2004; art.16 I. n.246/2005; art. 18 d.P.R. n.465/1997 e degli artt. 1362
e ss., anche con riferimento al c.c.n.l. per i segretari comunali e provinciali per
il quadriennio normativo 1998/2001 ed economico 1998/1999 in relazione
all’art. 111 Cost. in particolare co. 7, in lettura integrata con l’art. 6 CEDU).
Che parte ricorrente deduce che in base a un’errata ricostruzione e

interpretazione delle norme citate in epigrafe, la Corte d’Appello avrebbe
ritenuto che l’art. 1, co. 49 della I. n. 311/2004 avesse inteso disporre il diritto
dei segretari comunali – già trasferiti presso le amministrazioni pubbliche di
destinazione e ivi inquadrati con la qualifica di funzionari – ad ottenere il
diverso e più favorevole inquadramento come dirigenti presso i medesimi enti
in cui da tempo prestano servizio in presenza di due presupposti: anzianità di
servizio nel ruolo superiore a tre anni e esercizio dell’opzione alla mobilità
volontaria presso altre pubbliche amministrazioni, previsto dall’art. 18 del
d.P.R. n.465/1997.
Che la censura, così prospettata, è fondata.

reinquadrare ai sensi dell’art. 1, co. 49, I. n.311/2004 nell’area della dirigenza

Che la questione è stata recentemente affrontata dalle Sezioni Unite di
qoésta Corte (sentenze n.n. 784, 785, 786/2016) perché ritenuta di
particolare importanza ai sensi dall’art. 374, co. 2, cod. proc. civ.
Che le Sezioni Unite, in seguito a una dettagliata ricostruzione del
quadro normativo e contrattuale in materia di procedure di mobilità dei
segretari comunali (disciplinate, inizialmente, dagli artt. 18 e 19 del d.P.R. n.

e provinciali 1998-2001; dalla legge n.186/2004, di abrogazione dell’art. 18
del d.P.R. n. 465/1997; dalla legge n.246/2005 d’interpretazione autentica
della I. n. 311/2004) hanno ritenuto che l’art. 1, co. 49, della legge n.
311/2004 – che stabilisce la possibilità di reinquadrannento e di accesso alla
dirigenza a seguito del passaggio ad altra P.A. – non sia applicabile ai
segretari comunali o provinciali trasferiti per effetto di procedure di mobilità
già esaurite alla data di entrata in vigore della citata legge.
Che

tanto le Sezioni Unite hanno affermato, alla luce di

un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell’art. 1, co.49, della
I. n.311/2004.
Che tale inapplicabilità è primariamente desumibile dal tenore letterale
della norma (l’incipit del comma 49, che rinvia ai processi di mobilità
disciplinati dal comma 48; lo stesso comma 48, collegato al blocco delle
assunzioni previsto dal comma 47, che detta una disciplina derogatoria
rispetto al contratto collettivo di settore 1998-2001 e rivolta al futuro, in
quanto delimitata dalle regole che le parti sociali, in sede di rinnovo del
contratto collettivo, vorranno adottare; la previsione di un limite di spesa nel
comma 49) ma che essa risulta altresì confermata da un’interpretazione
sistematica e teleologica della stessa all’interno del quadro normativo
complessivo di riferimento, il quale indica un graduale e costante processo di
restrizione nell’accesso alla dirigenza, incoraggiato sia dal legislatore che
dalle parti sociali.
Che i passaggi normativi orientati al processo innanzi richiamato sono
contenuti: nel d.P.R. n. 465 del 1997, il quale prevedeva che al dipendente
che transitava ad altra pubblica amministrazione fosse attribuita la qualifica

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465/1997 e successivamente dall’art. 32, del c.c.n.l. per i segretari comunali

di provenienza; nel c.c.n.l. 1998-2001 per i segretari comunali e provinciali,
uale aveva da un lato rivisto il sistema di classificazione e, dall’altro,
limitato l’accesso alla dirigenza solamente ai dipendenti in possesso delle
qualifiche più elevate; nella legge n. 186 del 2004, che, nell’uniformare la
mobilità dei segretari comunali e provinciali alla disciplina generale
introdotta dal T.U. sul pubblico impiego (art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001), era

parte della legge n. 246 del 2005, che aveva introdotto il principio
maggiormente restrittivo secondo il quale anche per i segretari comunali e
provinciali appartenenti alle qualifiche più elevate, l’accesso alla dirigenza
non poteva ritenersi più la regola.
Che un’interpretazione del co. 49 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004
così estensiva, tale da imporre una generalizzazione dell’accesso alla
dirigenza sulla base dei due requisiti ivi previsti (servizio di segretario svolto
per almeno tre anni ed esercizio dell’opzione per la mobilità, prevista dal
d.p.r. n. 465 del 1997) equivarrebbe a introdurre un fattore di stridente
contraddizione con l’intera evoluzione normativa e contrattuale in materia di
mobilità dei segretari comunali e provinciali; che non varrebbe, a ben
vedere, neppure invocare il principio di conservazione degli atti negoziali
affermato dall’art. 1367 c.c., il quale rappresenta un criterio sussidiario che
non si attaglia all’interpretazione delle fonti esterne, sia eteronome sia
autonome, anche ammesso che sussistessero casi di procedure di mobilità
ancora in corso all’entrata in vigore della legge n. 311 del 2004.
Che il Collegio intende dare continuità all’orientamento giurisprudenziale
espresso nelle decisioni sopra richiamate, che hanno confermato le
conclusioni alle quali questa Sezione era già pervenuta con le sentenze n.
165/2014, 1047/2014, 1324/2014, orientamento ripreso dalle recenti
ordinanze n.n. 16521, 12035, 12034, 12033 e 7620 del 2016.
Che

le argomentazioni sviluppate dalle Sezioni Unite appaiono

confermate dalle riforme in itinere, dalle quali allo stato non si ricavano
elementi idonei a incidere sull’interpretazione seguita, andando il legislatore
– così come si desume dall’ampio contenuto della delega – nella direzione di

3

stata oggetto d’interpretazione autentica poco dopo la sua emanazione da

una 9i- imodulazione a largo raggio degli assetti del personale della P.A. (da
0i” emerge con sufficiente chiarezza l’intento di assecondare la tendenza
all’unificazione, alla soppressione ovvero all’istituzione di ruoli, gradi e
qualifiche e alla rideterminazione dei fabbisogni di personale, superando lo
strumento della pianta organica), secondo criteri sia di semplificazione sia di
valorizzazione del merito e della professionalità.

di una disciplina diversificata in capo alla stessa categoria di soggetti in
momenti temporali diversi. L’eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art.
1, co. 49, della legge n. 311 del 2004 con riferimento all’art. 3 Cost., è
stata, infatti, ritenuta manifestamente infondata, oltre che per le ragioni già
indicate dalle Sezioni Unite (cfr. punti 60-64 sentenza n. 784, 59-62
sentenza n. 785, 60-64 sentenza n. 786), per il principio costantemente
affermato dalla Corte Costituzionale secondo cui «lo stesso naturale fluire
del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche » (cfr.
fra le tante Corte Cost. n.n. 61/2010, 170/2009, 94/2009, 341/2007).
Che ragioni analoghe portano a escludere ogni eventuale contrasto con il

principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della CEDU, giacché,
anche a voler prescindere dalla questione dell’applicabilità della norma alle
sole ipotesi in cui vengano in rilievo le altre norme sostanziali della
Convenzione preposte a tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (fra le più recenti Corte EDU 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo
contro Italia, § 54; 7 febbraio 2013, Fabris contro Francia, § 47; 22 marzo
2012, Konstantin Markin contro Russia), la giurisprudenza della Corte è
costante nell’affermare che una disparità di trattamento assume valenza
discriminatoria solo qualora «manchi di una giustificazione oggettiva e
ragionevole», «quando non persegua un fine legittimo» ovvero non sussista
«un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il fine
perseguito» (Corte EDU 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, § 59;
25 ottobre 2005, Niedzwiecki contro Germania; 27 marzo 1998, Petrovic
contro Austria, § 30; 10 febbraio 2000, Mazurek contro Francia, § 46 e 48).

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Che non è ipotizzabile un’ingiustificata disparità di trattamento a fronte

Che dette condizioni difettano laddove – come nel caso in esame 01” quadramento è stato disposto nel rispetto della normativa all’epoca
vigente in relazione alla quale il diritto di opzione era stato esercitato, per
cui nessuna compromissione dei diritti riconosciuti dalla Carta potrebbe mai

ravvisarsi, posto che il trattamento più favorevole per gli appartenenti alla
categoria, invocato quale termine di comparazione, è sopravvenuto in un

Che ciò porta, pertanto, a escludere qualsiasi profilo discriminatorio della
disciplina in oggetto.
Che il ricorso è fondato e va accolto e la sentenza impugnata va cassata,
con l’adozione di pronuncia ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. di rigetto
dell’originaria domanda.
Che le ragioni che hanno portato all’intervento delle Sezioni Unite

giustificano la compensazione delle spese dell’intero processoir

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J.-c–2-sii)e-c dR-

e4 2244 ,)

24.>< cit (CC P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., rigetta l'originaria domanda; le spese si compensano tra le parti per intero. Così deciso nell'Udienza Camerale del 28/06/2017 momento in cui la procedura di mobilità si era conclusa.

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