Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29571 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

REDOIL ITALIA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANIENE 14, presso lo studio

dell’avvocato SORRENTINO BONAVENTURA, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2007 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 02/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti della Redoil s.p.a. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del rifiuto di rimborso dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62 versata nell’anno di imposta 2005, la C.T.R. Sicilia confermava la sentenza di primo grado, la quale aveva accolto il ricorso della società affermando che la Direttiva CE 2003/96 continua a prevedere l’esenzione da imposizione degli oli lubrificanti destinati ad uso diverso dalla carburazione e dalla combustione; che le note interpretative poste a verbale dal Consiglio, non essendo state allegate alla predetta Direttiva, e quindi non portate a conoscenza dei contribuenti, non possono ritenersi vincolanti; infine che la Circolare 24/D dell’Agenzia delle Dogane aveva mal interpretato la citata direttiva.

I giudici d’appello, nel confermare la decisione dei primi giudici, aggiungevano che, pur non essendo la Direttiva CE 2003/96 immediatamente applicabile in assenza di adeguamento legislativo nazionale, i cittadini degli stati membri possono far valere dinanzi al giudice nazionale le disposizioni della direttiva che siano incondizionate ed inoltre che la sentenza CGCE C-437/01 del 25/9/2003, che aveva riconosciuto l’esistenza di un contrasto tra una norma interna e la direttiva comunitaria, era da ritenersi vincolante e di immediata applicazione per il giudice nazionale.

2. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 116 nonchè della Direttiva CE 2003/1996, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto illegittimo l’assoggettamento degli oli lubrificanti destinati ad usi diversi dalla combustione e dalla carburazione all’imposta di consumo di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62 a partire dal 1/1/2004.

In particolare l’Agenzia ricorrente, premesso che la Commissione Europea con parere motivato del 12.11.1999 aveva invitato le Stato Italiano ad abolire l’imposta di consumo per gli oli lubrificanti destinati ad usi diversi dalla combustione e carburazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62 che il Governo italiano con il D.L. n. 542 del 2001, art. 6 aveva inizialmente previsto la soppressione della suddetta norma a decorrere dal 1.10.2001 e successivamente (con D.L. n. 209 del 2002 conv. con modifiche in L. n. 265 del 2002) a far data dalla entrata in vigore del regolamento istitutivo del contributo di riciclaggio e risanamento ambientale, mai emanato, ed inoltre che era successivamente intervenuta la sentenza della CGCE in C-437/01 nella quale si affermava la violazione da parte dell’Italia degli obblighi posti dall’art. 3 della Direttiva del Consiglio 92/12/CEE e dall’art. 8 della Direttiva del Consiglio 92/81/CEE, evidenzia che è poi stata adottata la Direttiva CE 2003/1996, la quale ha ridisegnato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità lasciando liberi gli Stati membri di (continuare ad) imporre una propria tassazione sui prodotti energetici destinati ad usi diversi dalla combustione e dalla carburazione, non ponendo alcun vincolo normativo comunitario sulla tassazione di tali prodotti. La censura è fondata.

L’interpretazione della direttiva 2003/1996 sostenuta dalla ricorrente risulta avallata dalla sentenza CGCE 5 luglio 2007 in cause C-145/06 e C-146/06, la quale ha affermato che la direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/75/CE, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta di consumo gravante sugli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi da quelli di carburante per motori o combustibile per riscaldamento.

La ritenuta fondatezza del motivo in esame comporta l’assorbimento del successivo motivo di ricorso col quale la sentenza impugnata viene censurata per vizio di motivazione.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo.

Atteso che la citata sentenza della Corte di Giustizia è successiva anche alla proposizione del presente ricorso per cassazione, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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