Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29571 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21649-2019 proposto da:

D.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCANTONIO MOSCHETTI;

– ricorrente –

contro

ITALGAS RETI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 11, presso lo

studio dell’avvocato MANLIO ABATI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1227/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Palermo confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata da D.C.A. nei confronti di Italgas Reti s.p.a., volta al riconoscimento di mansioni superiori conseguenti all’esercizio delle funzioni di responsabile dell’Ufficio Contabilità Generale della Siciliana Gas s.p.a. a partire dall’11/1/2004, e al risarcimento dei danni derivanti dal demansionamento intervenuto a seguito dell’incorporazione di Siciliana Gas in Italgas ed al conseguente esautoramento dell’ufficio a partire dal 29/1/2009;

la Corte rilevava che l’analisi del compendio istruttorio, documentale e orale, induceva a escludere i connotati per l’inquadramento professionale del dipendente nella categoria 1 del contratto energia e petroli, dallo stesso rivendicata;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso d.C. sulla base di due motivi;

Italgas Reti s.p.a. ha resistito con controricorso;

entrambe le parti hanno prodotto memorie;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il ricorrente deduce falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 9, 10 e 16 del CCNL energia e petrolio 2002/2006, anche in relazione ai principi della giurisprudenza di legittimità, e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5;

rileva che la Corte ha ritenuto che, ai fini dell’inquadramento, il c.d. ruolo professionale in forma sintetica previsto nel CCNL energia e petrolio, quale definizione descrittiva del livello professionale, non prevale ma recede al cospetto delle declaratorie contrattuali, le quali conservano un ruolo preminente per definire l’inquadramento, e ciò in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato la prevalenza delle figure professionali specifiche rispetto alle declaratorie definitorie astratte, oltre ad avere male interpretato la testimonianza resa dal teste C. e avere omesso di considerare la circostanza relativa a quanto accaduto in occasione di una verifica fiscale in cui il ricorrente aveva ricevuto dall’amministratore delegato specifica delega;

con ulteriore censura il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 111 Cost., comma 6, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione, osservando che la Corte d’appello ha escluso la sussistenza della dequalificazione partendo dal presupposto che dovesse sussistere una valutazione peggiorativa da compiere rispetto al profilo professionale di appartenenza, ancorchè avesse contestualmente dichiarato, nello stesso testo della decisione, che il profilo di analista contabile non rientrava nella qualifica posseduta dal ricorrente (seconda categoria) ma in quella inferiore (terza), con ciò realizzando un’anomalia motivazionale integrante un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;

il primo motivo è infondato nella prima parte e inammissibile nella seconda;

infondato dal momento che la Corte territoriale ha correttamente effettuato una comparazione tra le mansioni effettivamente svolte dal D.C., come risultanti dall’istruttoria, e i requisiti tipici della declaratoria contrattuale professionale della qualifica posseduta, sicchè la pretesa erroneità della decisione in ragione del termine “responsabile” contenuto nella declaratoria sintetica, si svuota di rilevanza alla luce dei chiarimenti forniti al riguardo dalla Corte territoriale, in forza dei quali la definizione del ruolo sintetico di Responsabile, pur se “potenzialmente rientrante nella cat. 1 dell’Area business, vendita e trasporto gas, non esaurisce, a dispetto del nome iuris utilizzato, il valore della specifica funzione, la cui caratura professionale si risolve e si chiarisce nel giudizio di comparazione e sussunzione delle mansioni svolte all’interno delle declaratorie contrattuali in parola”, valorizzando, inoltre, la Corte la descrizione delle mansioni come contenuta nel documento denominato “Bilancio di esercizio e Reporting Statutory di Gruppo”, che individua un ruolo di soggetto preposto alla registrazione dei flussi contabili e alla “riconciliazione” dei saldi provenienti dai diversi uffici che ben si attaglia alla descrizione dell’operato del D.C. quale responsabile del COGE della Siciliana gas, sicchè l’enunciazione censurata circa la prevalenza delle specifiche declaratorie contrattuali sul c.d. ruolo professionale in forma sintetica appare superflua e priva di rilevanza nel ragionamento complessivo;

inammissibile, nella seconda parte, perchè la censura attiene a questioni di fatto (valutazione di una testimonianza) e perchè individua vizio di motivazione non censurabile in sede di legittimità, peraltro in ipotesi di doppia conforme in fatto (Cass. n. 26774 del 22/12/2016);

il secondo motivo è manifestamente infondato, perchè l’iter motivazionale, per quanto rilevato in precedenza, esiste ed è ben comprensibile, non evidenziandosi profili di manifesta illogicità e contraddittorietà, avuto riguardo all’ambito de sindacato di legittimità sulla motivazione, che resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (Cass. n. 23940 del 12/10/2017);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con regolamentazione delle spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

 

 

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