Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29570 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 390-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UMBERTO

SABA 84, presso lo studio dell’avvocato FRANCO CAMPIONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELA COLELLA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 763/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Lecce confermava la decisione del Giudice di primo grado che aveva dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza L. 11 marzo 1970, n. 83 ex art. 22 il ricorso con cui P.A. aveva chiesto accertarsi il suo diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori a tempo determinato in agricoltura per gli anni 2005, 2006 e 2007;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.A. sulla base di due motivi;

l’Inps si è costituito con procura in calce al ricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, falsa ed errata applicazione della L. n. 83 del 1970, art. 22 – mancata applicazione del D.L. n. 112 del 2008, all. A, art. 24, osservando che era stata dichiarata la decadenza in ragione dell’operatività della L. n. 83 del 1970, art. 22, riguardo al termine per la proposizione dell’azione giudiziaria, ancorchè al tempo del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro (15/1/2010) la suddetta norma fosse stata abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, allegato A), art. 24, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, e successivamente reintrodotta dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 5, con decorrenza in pari data;

con il secondo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del principio della irretroattività – principio del tempus regit actum diritto di difesa e certezza del diritto – giusto processo ex art. 111 Cost., osservando che il principio secondo il quale, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alla situazioni soggettive già in essere, con decorrenza dall’entrata in vigore della modifica legislativa, introdotto con la pronuncia SU n. 15352 del 22/7/2015 richiamata nella sentenza impugnata al fine di giustificare la decadenza dall’azione, non era applicabile al caso di specie, poichè non si versa in ipotesi di introduzione di nuovo termine decadenziale, ma di reintroduzione di un termine;

rileva, inoltre, che se il legislatore avesse voluto disciplinare con la previsione di decadenza i fatti verificatisi nel periodo di inoperatività della L. n. 7 del 1970, art. 22, avrebbe espressamente stabilito con norma ad hoc che la nuova legge trovava applicazione anche alle fattispecie verificatesi nel periodo di non vigore della norma;

evidenzia che, diversamente ragionando, sussisteva comunque un’ipotesi di overruling, poichè la sig.ra P., al momento della proposizione del ricorso, nel 2012, non poteva sapere che la Cassazione nel luglio 2015 avrebbe mutato l’orientamento fino ad allora applicato in termini di entrata in vigore delle leggi, e la sua perfetta buona fede era tale da giustificare, in subordine, la rimessione in termini per affidamento incolpevole;

i motivi, da trattare unitariamente in ragione dell’intima connessione, sono infondati;

va richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità ed affermato da questa Corte in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, secondo cui “In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, il termine di centoventi giorni per impugnare i provvedimenti di cancellazione D.L. n. 7 del 1970 ex art. 22, conv. con modif. nella L. n. 83 del 1970, già abrogato dal D.L. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella L. n. 133 del 2008, è stato ripristinato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 5, conv. con modif. nella L. n. 111 del 2011, sicchè, in applicazione del principio generale in materia di termini di cui all’art. 252 disp. att. c.c., esso riprende a decorrere “ex novo” dalla data della sua entrata in vigore, ossia dal 6 luglio 2011, per i provvedimenti comunicati anteriormente a tale epoca e per i quali la decadenza non sia ancora maturata al 21 dicembre 2008.” (Cass. n. 16661 del 25/06/2018);

correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto decaduta dall’azione P.A., che aveva promosso il giudizio il 5/3/2012, oltre 120 giorni dopo il 6/7/2011, non potendo ravvisarsi un’ipotesi di overruling poichè, anche in base a quanto riportato nella citata decisione n. 15352/2015, prima di tale pronuncia chiarificatrice era ravvisabile un contrasto giurisprudenziale tra decisioni rese dalla Corte di Cassazione a sezioni semplici, mentre a affinchè sia ravvisabile l’affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il “prospective overruling”, è necessario il mutamento di stabili approdi interpretativi della Suprema Corte, eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di “communis opinio” tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione (Cass. n. 4135 del 12/02/2019), nè può prospettarsi una situazione idonea a dar luogo a rimessione in termini poichè il ricorrente non allega nè indica se e, eventualmente, quando e come l’istanza sia stata formulata, si da poterne vagliare la tempestività e immediatezza (Cass. n. 19290 del 29/09/2016. 15145 del 20/07/2015), richiesta per la sua ammissibilità, presupponendo la medesima una tempestiva istanza della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza da un’attività processuale per causa ad essa non imputabile (Cass. n. 6102 del 01/03/2019);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, senza provvedimenti in ordine alle spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte dell’Inps.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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