Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29570 del 22/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 22/10/2021), n.29570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 135-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 560/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle -MARCHE, depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

L’Agenzia delle Entrate di Ancona notificava a C.L., titolare della ditta individuale “Magnificio New Houses” un avviso di accertamento, col quale rilevando l’omessa presentazione del Modello Unico 2003 rideterminava il reddito imponibile ai fini Irpef, Iva ed Irap per l’anno 2002 utilizzando la procedura R.A.D.A.R. un metodo sintetico che analizzava un campione di soggetti impiegando tutte le informazioni presenti al Sistema.

Impugnato l’atto dal contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Ancona rigettava il ricorso con sentenza n. 215/2010 che veniva riformata dalla Commissione tributaria regionale, adita dal medesimo contribuente, con la sentenza in epigrafe indicata, con la quale fu accolto il gravame.

La CTR, pur riconoscendo la legittimità dell’utilizzazione dei metodi c.d. sintetici come quello in esame, riteneva che, nel caso di specie, le ragioni addotte dal contribuente non erano state minimamente valutate dall’Amministrazione finanziaria sicché in difetto di adeguata verifica della personalizzazione del parametro induttivo adottato gli atti impositivi non potevano considerarsi sostenuti da quella presunzione ” super semplice”.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’intimato non si è costituito.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si critica la decisione che, ad avviso della ricorrente, non avrebbe esplicitato le ragioni di fatto e di diritto per le quali ha ritenuto che il contribuente abbia fornito la prova del non conseguimento dei redditi per l’anno di imposta in questione

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione di un omesso fatto decisivo ed oggetto di discussione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,

Si sostiene che l’attività esercitata dal contribuente non avrebbe presentato elementi tali da doverla differenziare sul piano dei ricavi dalla media del settore di appartenenza in quanto tutte le pretese peculiarità, operative reddituali, erano oggetto di mere dichiarazioni unilaterali del contribuente su cui la CTR non aveva svolto alcuna verifica.

Si contesta la decisione adottata che fonda la sua ratio decidendi sulla constatazione di un preteso” difetto di personalizzazione del parametro induttivo adottato” che il Fisco avrebbe potuto applicare instaurando un contraddittorio preventivo con il contribuente.

Si critica altresì il ragionamento seguito dalla CTR laddove ha affermato che gli elementi specificamente forniti dal contribuente sarebbero sufficienti a dimostrare nel merito la veridicità del non conseguimento di alcun reddito per l’anno in esame in palese contrasto con la previsione dell’art. 39 richiamato in rubrica.

Il primo motivo è infondato.

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunziabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la

formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Nella specie la CTR ha enunciato le ragioni in fatto e diritto -consistite nell’avere il contribuente fornito la prova delle ragioni (espressamente enunciate) per le quali il parametro induttivo impiegato dall’Amministrazione non poteva trovare applicazione – che sorreggono il decisum in modo da rispettare il parametro del “minimo costituzionale”.

Il secondo motivo è fondato con l’assorbimento del terzo.

Secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte, in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali e a fini IVA ad opera del contribuente, l’Amministrazione Finanziaria – i cui poteri trovano fondamento non già nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 (accertamento sintetico) o art. 39 (accertamento induttivo), bensì art. 41 (c.d. accertamento d’ufficio) – può procedere alla ricostruzione del reddito complessivo “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza”, e, all’uopo, utilizzare qualsiasi elemento probatorio e fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni c.d. supersemplici (prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3), prescindendo, in tutto o in parte, dalle eventuali scritture contabili (ancorché regolarmente tenute). Qualora l’accertamento sia in tal guisa operato, grava poi sul contribuente, ricorrente in via giurisdizionale, l’onere di fornire prova contraria (con qualsiasi mezzo: così Cass. 13/02/2019 n. 4212; Cass. 15/11/2018 n. 29479), di confutare cioè la ricostruzione reddituale compiuta dall’Ufficio e di indicare elementi intesi a dimostrare che il reddito non sia stato prodotto o sia stato prodotto in misura inferiore a quella indicata, senza che a tale onere possa supplire un apprezzamento discrezionale del giudice tributario (ex plurimis, Cass. 17/07/2019, n. 19191; Cass. 15/06/2017, n. 14930; Cass. 20/01/2017, n. 1506; Cass. 03/10/2007, n. 20708; Cass. 13/02/2006, n. 3115).

Analogamente, in tema di IVA, in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale, l’Ufficio impositore è abilitato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 a determinare induttivamente l’ammontare imponibile e l’aliquota “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’Ufficio”, determinandosi anche in tale evenienza l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, tenuto a vincere con dati certi, supportati da idonea documentazione probatoria, le presunzioni alla base dell’avviso di accertamento (così Cass. 22/01/2014, n. 1240; Cass. 04/12/2015, n. 24778; Cass. 24/02/2017, n. 4785).

Dagli enunciati principi si è discostata la CTR la quale ha non correttamente ritenuto sussistente un obbligo di personalizzazione del modello prescelto dall’Amministrazione per calcolare in via induttiva il reddito del contribuente in assenza di elementi probatori in grado di dimostrare che l’attività esercitata da C.L. fosse in grado di generare ricavi inferiori ai ricavi medi del settore di appartenenza.

L’Ufficio aveva infatti contestato in sede di controdeduzioni trascritte in ricorso in ossequio al principio di specificità che le prospettate diversità dimensionali rispetto al campione utilizzato dall’Amministrazione finanziaria poggiavano su mere allegazioni privi di riscontri oggettivi evidenziando che l’arco temporale in cui il contribuente aveva omesso le dichiarazioni circa 6 anni e l’assenza di scritture contabili avevano reso inevitabile il calcolo del reddito secondo la media del settore.

Ancora (e soprattutto): il percorso argomentativo del giudice di merito sovverte l’innanzi illustrato criterio di riparto dell’onere probatorio in tema di accertamento di ufficio.

In presenza di elementi a valenza presuntiva di sicura pregnanza astrattamente giustificanti l’operato dell’Amministrazione finanziaria il giudice di appello avrebbe dovuto valutare la idoneità e concludenza degli argomenti di prova (eventualmente) dedotti dal contribuente a confutazione dell’accertamento.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo ed assorbito il terzo cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

 

 

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