Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29570 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 7011/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

P.R., rappresentato e difeso dall’avv. Germano Garao,

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, viale A.

De Gasperi n. 173.

– controricorrente –

SERIT SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sezione n. 34, n. 35/34/11, pronunciata il 13 dicembre

2010, depositata il 24/01/2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre

2018 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di P.R., di una cartella di pagamento e della successiva comunicazione d’iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore, per somme dovute all’Erario a titolo di IRPEF e IRAP, per l’anno d’imposta 1998.

Il primo giudice ha dichiarato inammissibile, perchè tardiva (in quanto la cartella era stata notificata quattro anni addietro), l’impugnazione della cartella di pagamento, mentre ha accolto l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria rilevando che il contribuente aveva dimostrato di avere presentato istanza di condono della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9-bis, di avere versato la prima rata e, ancora, di avere poi sospeso il pagamento, avvalendosi delle agevolazioni previste per i soggetti colpiti da eventi sismici.

Avverso il capo di sentenza che dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione della cartella di pagamento ha interposto appello il contribuente; dal canto suo, l’Agenzia, con appello incidentale, ha impugnato il capo di sentenza che la vedeva soccombente.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia (hinc: CTR), con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello del contribuente e, per contro, ha rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio.

Per la cassazione ricorre l’Agenzia delle entrate, per un motivo, cui resiste il contribuente con controricorso, illustrato anche con memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.; Serit Sicilia Spa non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Unico motivo di ricorso: “Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

L’Agenzia delle entrate si duole che la sentenza impugnata abbia affermato contra legem che la procedura di condono si perfezioni anche in caso di mancato versamento delle rate successive alla prima.

1.1. Il motivo è fondato.

Innanzitutto, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del mezzo, sollevata nel controricorso, per errata indicazione numerica del motivo di ricorso, poichè l’Amministrazione finanziaria ha dedotto una violazione di legge richiamando espressamente il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anzichè il motivo di cui al n. 3 dello stesso articolo (cfr. pagg. 4-6 del controricorso).

Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. 26/10/2015, n. 23062; 24/07/2013, n. 17931).

Nella specie, al di là dell’erronea indicazione del motivo di ricorso (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anzichè n. 3), è evidente, sulla base dell’univoco tenore letterale della doglianza, che l’Agenzia ha inteso censurare un errore di diritto della decisione, quale vizio pacificamente sussumibile al paradigma normativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Venendo all’esame del motivo di ricorso, s’intende dare continuità al costante e condivisibile indirizzo della Corte in virtù del quale: “il condono previsto dalla L. n. 289 del 2012, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata, e si provveda al pagamento delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata (cfr. ex multis Cass. nn. 19546/2011, 21346/2012, 10650/2013, 25238/2013)” (Cass. 20/05/2016, n. 10481; 27/04/2018, n. 10206).

Tornando al caso di specie, la CTR, nell’affermare che l’omesso versamento delle rate del condono clemenziale, ex art. 9-bis cit., successive alla prima, non è causa ostativa al suo perfezionamento, ha completamente disatteso il suenunciato principio di diritto.

2. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

3. Le spese dei gradi di merito vanno compensate; invece, le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente ai sensi di cui in motivazione;

compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate e debito.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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