Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29570 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 31/10/2019, dep. 14/11/2019), n.29570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20189-2017 proposto da:

D.G.B., M.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, V. EZIO 24, presso lo studio dell’avvocato CHIARA PEZZANO,

rappresentati e difesi dagli avvocati GRAZIELLA CANTIELLO, MARIA

ANTONIA PILI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZ.

PROV.LE (OMISSIS) – UFF. TERRITORIO-SERVIZIO PUBBLICITA’ IMMOBIL.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il

06/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dai ricorrenti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I ricorrenti in data 15 giugno 2016 avevano concluso una convenzione di negoziazione assistita di separazione personale ai sensi del D.L. n. 132 del 2014, artt. 2 e 6, prevedendo, tra le condizioni della separazione, la cessione da parte del M. alla moglie della quota del 50% dell’immobile in (OMISSIS).

Ottenuto il nulla osta da parte della Procura della Repubblica, le parti instavano per la trascrizione dell’accordo presso la Conservatoria dei RR.II. di (OMISSIS), la quale però rifiutava la trascrizione, ritenendo che il titolo non fosse idoneo alla pubblicità immobiliare, mancando l’autenticazione delle sottoscrizioni prevista dalla legge ad opera di un pubblico ufficiale a tanto abilitato.

A seguito di reclamo proposto innanzi al Tribunale di Pordenone, il giudice adito accoglieva la richiesta dei reclamanti, sulla base della previsione di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 76, che equipara gli accordi in esame ai provvedimenti che definiscono i procedimenti di separazione giudiziale.

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo l’Agenzia delle Entrate D.P. di (OMISSIS), e la Corte d’Appello di Trieste lo accoglieva, con decreto del 6 giugno 2017.

A tal fine rilevava che la norma in esame, art. 5, con una previsione di portata generale, dispone che ai fini della trascrizione degli accordi de quibus sia sempre necessaria l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Trattasi di previsione destinata a regolare tutti gli aspetti esecutivi collegati al raggiungimento dell’accordo di negoziazione assistita e che si estende anche all’ipotesi di cui al successivo art. 6.

La certificazione dell’autografia delle firme da parte degli avvocati ha la limitata finalità di permettere la trasmissione dell’accordo all’ufficiale dello stato civile per gli adempimenti anagrafici, ma non rileva anche ai diversi fini della trascrizione.

Infatti, deve ancora attribuirsi portata prevalente alla previsione di cui all’art. 2657 c.c., che individua i requisiti di forma che deve avere l’atto ai fini della trascrizione, e non può reputarsi derogata dalla diversa previsione di cui all’art. 6 citato, che in maniera generica si limita a prevedere una equiparazione tra l’accordo di negoziazione ed i provvedimenti che definiscono i procedimenti di separazione.

Nè le esigenze di certezza alle quali è funzionale l’art. 2657 c.c., possono reputarsi garantite dal semplice nulla osta del PM, il quale non svolge alcuna funzione di autenticazione, e non tramuta quindi la natura dell’accordo da atto privato in atto pubblico.

In tal caso quindi solo l’intervento del notaio poteva assicurare all’accordo il rispetto dei requisiti formai richiesti per la trascrizione.

Inoltre non poteva farsi richiamo alla disciplina in tema di libera prestazione di servizi da parte degli avvocati di cui alla Dir. n. 249 del 1977, che appunto prevede che all’interno di determinate categorie di avvocati, individuate secondo la disciplina dei singoli stati membri, possa riservarsi solo ad alcuna di esse il potere di redigere atti autentici in materia immobiliare, avendo la stessa Corte di Giustizia (sentenza 9 marzo 2017) chiarito che il TFUE, art. 56, non osta alla normativa di uno stato membro che riservi solo ai notai il potere di autentica delle sottoscrizioni in calce ai documenti necessari per il trasferimento di diritti reali immobiliari.

Infine alcuna decisività aveva la nota del Ministero della Giustizia richiamata dai reclamati, che lungi dall’avallare la tesi sostenuta dai coniugi, si era limitata ad auspicare un intervento chiarificatore da parte del legislatore.

Per la cassazione di tale decreto hanno proposto ricorso D.G.B. e M.A. sulla base di un motivo.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

2. Ritenuto che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5), e che la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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