Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29570 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29570 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 15157-2012 proposto da:
SCIACCA ANTONELLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio dell’avvocato
LIVIO BUSSA, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati ANDREA BUSSA, SERGIO ACQUILINO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro
2017
2978

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. c.f. 01585570581, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI
SANT’ANDREA DELLA VALLE

6,

presso

lo

studio

dell’avvocato STEFANO D’ERCOLE, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 11/12/2017

-‘, difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 460/2011 della CORTE D’APPELLO

di GENOVA, depositata il 05/07/2011 R.G.N. 433/2010.

R.G. 15157/2012

Premesso
che in un primo giudizio, introdotto nel novembre 2001 e conclusosi con sentenza (n.
634/2005) passata in giudicato, il Tribunale di Genova respinse la domanda di Antonello
Sciacca nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. volta ad ottenere l’inquadramento

svolte dal 13/2/1996 o dall’1/4/1997 e, dal giugno 2001, per mansioni di “coordinatore
per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del d.lgs. n. 494/1996;
che nel presente e successivo giudizio, introdotto con ricorso depositato il 10/1/2006, il
lavoratore ha nuovamente proposto la domanda di inquadramento superiore, nel livello B

Professional (già Area V – 8° liv.), sul rilievo di avere svolto le mansioni di “coordinatore
per l’esecuzione dei lavori” in modo prevalente e pressoché continuativo a decorrere dal
dicembre 2001;
che la domanda è stata accolta dall’adito Tribunale di Genova, con sentenza n. 477/2009,
previo rigetto dell’eccezione di ne bis in idem sollevata dalla società resistente;
che tale pronuncia è stata riformata integralmente, con la sentenza n. 460/2011 (dep.
5/7/2011), dalla Corte di appello di Genova, la quale, diversamente dal primo giudice, ha
ritenuto fondata l’eccezione pregiudiziale di cosa giudicata e, di conseguenza, precluso
l’esame della domanda nel merito;
che avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, con
unico motivo;
che la società ha resistito con controricorso;
che entrambe le parti hanno depositato memoria;

rilevato
che con il motivo proposto, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e
degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2099
c.c. e dell’art. 101 CCNL 1990/1992, oltre a vizio di motivazione, il ricorrente censura la
sentenza di secondo grado per avere accolto l’eccezione di giudicato, nonostante che la
domanda, sulla quale era chiamata pronunciare, dovesse considerarsi diversa da quella
formulata in precedenza, in quanto fondata sulla differente allegazione dello svolgimento
delle mansioni di “coordinatore” non sporadicamente, come allegato nel primo giudizio,
ma – a decorrere dal 2002 – con prevalenza e continuità;

1

nell’Area V – 8° livello retributivo, in luogo dell’Area IV – 7° livello, per mansioni superiori

osservato
che . ki consolidato e risalente il principio di diritto, secondo il quale “la violazione della
-èoSa giudicata, in quanto importa disapplicazione dell’art. 2909 c.c., è denunciabile in
Cassazione, ma il controllo di legittimità deve limitarsi all’accertamento degli estremi
legali per la efficienza del giudicato esterno nel processo in corso, senza potersi sindacare
l’interpretazione che del giudicato stesso abbia dato il giudice di merito, perché essa
rientra nella sfera del libero apprezzamento di quest’ultimo e, quindi, è incensurabile in
sede di legittimità, quando l’interpretazione stessa sia immune da errori giuridici o da vizi

che la sentenza impugnata si sottrae a tali rilievi, avendo, con motivazione adeguata ed
esente da vizi logici e giuridici, posto in evidenza, sulla base di un esame puntuale del
ricorso depositato nel 2001 e della sentenza n. 634/2005, come il primo giudizio avesse
già accertato la riconducibilità delle mansioni di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”
alla ex Area IV – 7° livello retributivo, con la conseguenza che quella proposta nel
secondo e successivo giudizio, in quanto non fondata sulla deduzione di fatti ulteriori e
diversi da quelli oggetto di precedente esame, non poteva ritenersi domanda nuova;
che, in particolare, la Corte ha escluso di poter attribuire rilevanza, ai fini di una diversa
conclusione, al “profilo quantitativo” e ciò nella considerazione che il primo giudice era
pervenuto al rigetto della domanda – secondo quanto risultava dalla sentenza definitiva sulla base della “ritenuta ascrivibilità” della mansioni di coordinatore “alla ex Area IV e
non al fatto che, in quanto solo occasionali” tali mansioni “non potessero dar luogo al
superiore inquadramento richiesto”;
che la Corte ha poi rilevato come non vi fosse stata neppure “una diversa prospettazione
circa il contenuto qualitativo delle mansioni di coordinatore”, stante la coincidenza delle
allegazioni sul punto dei due ricorsi introduttivi, secondo ciò che doveva desumersi dal
loro confronto testuale; e come, infine, non fosse stata “allegata una diversa rilevanza
giuridica ovvero una diversa valorizzazione, ìn ragione della disciplina contrattuale tempo
per tempo vigente, delle mansioni dedotte”, sicché, anche sotto tale ultimo profilo, non
poteva essere posta in dubbio l’identità della causa petendi (cfr sentenza, p. 5);

ritenuto
conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P. cl• nlLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per
compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
2

di logica” (cfr., da ultimo e fra le molte, Cass. n. 14297/2017);

deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 giugno 2017.

Il Presidente

9ott. Giovanni Amo

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Maria Pia /

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