Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2957 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 10/02/2010), n.2957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6550-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO, SEZIONE STACCATA di BRESCIA del 9/2/06, depositata il

10/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stato dall’Agenzia delle entrate proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, avverso la sentenza del 10/2/2006 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia di rigetto del gravame interposto nei confronti della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova di accoglimento dell’opposizione spiegata dal contribuente sig. R.E. in relazione ad avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate di Mantova a titolo di IRPEF e S.S.N. e sanzioni per l’anno d’imposta 1994;

vista la requisitoria scritta del P.G. con la quale si è richiesta pronunzia ex art. 375 c.p.c. di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;

osservato che l’intimato non ha svolto attività difensiva;

considerato che con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 28, 30, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, artt. 1242 e 1246 c.c., L. n. 212 del 2000, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

osservato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Nè tale principio può ritenersi superato per effetto della L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 1 (cd. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall’anno d’imposta 2002), ovvero per effetto del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 il quale, nell’ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l’applicazione all’ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore (v. Cass., 25/5/2007, n. 12262; Cass., 30/6/2006, n. 15128; Cass., 30/6/2006, n. 15123);

considerato che nel ritenere ammissibile “la compensazione invocata dal contribuente con il proprio credito I.V.A. per l’anno 1994” in quanto “il principio generale contenuto nell’art. 1242 c.c. espressamente richiamato nella sentenza appellata, secondo cui la compensazione di partite di debito-credito opera di diritto” il suindicato principio è stato invero disatteso dal giudice dell’appello nell’impugnata sentenza;

ritenuto che la censura è pertanto fondata ed il ricorso va accolto, dell’impugnata sentenza imponendosi pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che facendo del suindicato principio applicazione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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