Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2957 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2957 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 1953-2014 proposto da:
CONDOMINIO di PIAZZA ALDEBARAN 5 in CAGLIARI, in
persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO GRIMALDI 47, presso
lo studio dell’avvocato PAOLA PELLEGRINO, rappresentato
e difeso dall’avvocato MARCELLO MARCEDDU;
– ricorrente contro
SABATTINT GIANFRANCO, IBBA VINCENZINA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la
Sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e difesi dagli
avvocati ANGELO LUMINOSO, ALBERTO LUMINOSO;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 2422/2013 del TRIBUNALE di

Data pubblicazione: 07/02/2018

CAGLIARI, depositata il 30/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere RAFFAELE

SABATO.

12.12.2017 n. 10 1953-14

Rilevato che:

1. Con ricorso al giudice di pace di Cagliari depositato in data 18

stabile sito in Cagliari, piazza Aldebaran n. 5, hanno impugnato la
delibera assembleare del 21/05/2010 con cui era stato stabilito che le
aiuole e spazi verdi condominiali dovessero essere lasciati liberi da
qualsiasi ingombro, a seguito della quale l’amministratrice aveva
provveduto autonomamente a rimuovere i vasi e le piante del signor
Sabattini ivi collocate.
2. Alla prima udienza, svoltasi in data 05/11/2010, è stata dichiarata
la contumacia del condominio, costituitosi nel corso dell’udienza
seguente in data 17/12/2010.
4. Con ulteriore ricorso depositato in data 15/10/2010 i predetti
condomini hanno impugnato la successiva delibera assembleare del
06/09/2010, con cui sono stati determinati il divieto di utilizzare le
aiuole condominiali per piantarvi essenze vegetali, di deporre vasi o
materiali sugli spazi comuni e nei pressi di taluni pilastri, nonché la
recisione della pianta rampicante collocata nell’aiuola condominiale a
ornamento del balcone del signor Sabattini; con la delibera è stata
altresì decisa la conclusione di una transazione di una causa.
5. Con sentenza depositata il 20/02/2012 il giudice di pace ha
dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell’art. 7, comma terzo,
cod. proc. civ., fissando termine per la riassunzione dinanzi al
tribunale di Cagliari.
4. I signori Sabattini e Ibba hanno impugnato la decisione con appello
al tribunale di Cagliari, sostenendo, sulla resistenza del condominio:

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giugno 2010 Gianfranco Sabattini e Vincenzina Ibba, condomini dello

a)

l’inammissibilità dell’eccezione d’incompetenza sollevata nel

giudizio di primo grado, in quanto tardiva, essendo stata proposta
l’eccezione e rilevata l’incompetenza oltre la prima udienza, in
violazione degli art. 38 e 311 cod. proc. civ.;
b) l’infondatezza dell’eccezione medesima, sia con riferimento alla

del diritto di proprietà sulle parti comuni, ma la liceità o meno delle
limitazioni imposte dall’assemblea al diritto di godimento delle cose
comuni da parte dei condomini, sia con riferimento al valore, avendo
gli appellanti indicato il medesimo in una somma inferiore a euro
5.000.
6. Il tribunale di Cagliari con sentenza depositata il 30/07/2013 ha
accolto l’appello, affermando l’erroneità della decisione di primo grado
quanto al diniego della competenza, giacché la relativa questione era
preclusa non essendo stata l’incompetenza tempestivamente eccepita
dal convenuto, né rilevata d’ufficio dal giudice. Nel merito ha ritenuto
comunque sussistente la competenza del giudice di pace per materia
(rientrando l’oggetto delle delibere assembleari nella previsione ex
art. 7, comma quarto, n. 2) cod. proc. civ.) e per valore (essendo
preclusa la questione per mancato appello incidentale quanto alla
delibera del 06/09/2010 e, quanto al petitum risarcitorio, avendo gli
attori indicato il valore della controversia in una somma inferiore a
euro 5000). Ha dichiarato infine fondato l’appello nel merito,
disponendo l’annullamento delle delibere del – 21.05.2010 e del
06.09.2010 siccome contrastanti con gli artt. 1102 e 1136 cod. civ.,
quanto rispettivamente alle decisioni concernenti l’uso delle aiuole e
spazi comuni nonché la transazione della lite in assenza di
maggioranza ove non poteva comprendersi il voto del signor Zuddas,
e condannando il condominio al risarcimento dei danni per euro
849,29 nei confronti del signor Sa battini per la rimozione e
distruzione delle piante di sua proprietà, oltreché alla somma,

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materia, essendo nel caso di specie in contestazione non la titolarità

equitativamente determinata, di € 3.000, ai sensi dell’art. 96, comma
terzo, cod. proc. civ.
7. – Avverso la predetta decisione il condominio ha proposto ricorso
per cassazione, articolato su cinque motivi e illustrato da memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il condominio deduce violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3) cod.
proc. civ., in relazione agli artt. 38, 167 commi primo e secondo, 311
e 320 cod. proc. civ., sostanzialmente lamentando l’erroneità della
statuizione del tribunale in ordine alla preclusione del rilievo
dell’incompetenza, essendo stato esso tempestivo in quanto come
prima udienza deve intendersi quella di prima effettiva trattazione
alla quale si era costituito il condominio, non anche la precedente
udienza di mero rinvio. Con il secondo motivo il condominio deduce
poi violazione delle norme sulla competenza ex art. 360, primo
comma, n. 2) cod. proc. civ., in relazione all’art. 7 cod. proc. civ.,
lamentando sussistere l’incompetenza per materia del giudice di pace,
diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, non derivando dalle
delibere adottate — quanto ai divieti e loro attuazione – una mera
limitazione del diritto sulle parti comuni (come si confà alle
controversie in materia di modalità o misura dell’uso dei servizi
condominiali attribuite al giudice di pace) ma una radicale negazione
di esso, con competenza del tribunale. Con il terzo motivo il
condominio reitera la doglianza di cui al secondo, stavolta in relazione
agli artt. 7 e 10 cod. proc. civ., lamentando avere errato il tribunale,
oltre che il riferimento normativo per fissare la competenza per
valore, anche la qualificazione della domanda, di natura risarcitoria
indeterminabile, per la cui limitazione non poteva valere la

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Hanno resistito i signori Sabattini e Ibba con controricorso.

dichiarazione di valore di cui alla corresponsione del contributo
unificato, avente mera valenza fiscale.
2. I tre motivi sono strettamente connessi; il secondo è infondato e il
terzo è inammissibile, per cui il loro esser disattesi determina
l’assorbimento del primo, concernente una

ratio

alternativa di

3. In ordine al secondo motivo va data continuità alla giurisprudenza
di questa corte, per la quale rientrano nella competenza per materia
del giudice di pace tutte le controversie nelle quali siano in
discussione i limiti quantitativi e qualitativi dell’esercizio delle facoltà
spettanti ai condomini, restando escluse solo quelle nelle quali si
controverta circa l’esistenza (o l’inesistenza) del diritto stesso di
usare le cose comuni per determinati fini. In tal senso, mentre ad es.
è stata affermata la competenza del tribunale a conoscere della
controversia avente ad oggetto la sussistenza o meno d’un divieto di
far un determinato uso di spazi comuni, asseritamente imposto dal
regolamento di condominio (Cass. n. 7547 del 31/03/2011), è stata
ritenuta rientrare nella competenza per materia del giudice di pace la
lite sulle modalità d’uso dell’area condominiale, come quando si
discuta se essa sia utilizzabile per una determinata finalità (Cass. n.
21910 del 27/10/2015 relativa alla collocazione di tavolini e sedie).
Nel caso di specie, si verte in una fattispecie della seconda tipologia,
avendo le due delibere impugnate a oggetto il divieto di fare solo
determinati usi di aree comuni. 4. In ordine al terzo motivo, poi, deve rilevarsi come, a sostegno
dell’affermazione della competenza per valore del giudice di pace
sulla domanda risarcitoria, la sentenza impugnata abbia posto due
diverse rationes decidendi: una, oggetto del motivo, per la quale la
parte avrebbe indicato a fini fiscali il valore inferiore a euro 5.000,
l’altra, sostanzialmente non impugnata (se non per stigmatizzare che
la norma citata era quella dell’art. 14 e non dell’art. 7 cod. proc. civ.),

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decisione costituita dalla preclusione delle questioni di incompetenza.

per cui “in mancanza di indicazione o dichiarazione la causa si
presume di competenza del giudice adito” (così art. 14 primo comma
cod. proc. civ.). Tale seconda ratio non essendo stata contestata, il
motivo riguardante la sola ratio concorrente è inammissibile (cfr. ad
es. Cass. n. 9752 del 18/04/2017).

con la lett. c) dopo che anche il precedente era indicato con la stessa
lettera); con esso il condominio lamenta violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3) cod.
proc. civ., in relazione all’art. 1102 cod. civ., contestando che – nella
parte in cui la sentenza impugnata ha statuito che regolamentare
l’uso delle parti comuni vietando l’apposizione di vasi, essenze
vegetali, materiali per il giardinaggio ecc. svilirebbe a tal punto il
diritto di comunione sulle parti comuni da impedire l’uso di tutti i
partecipanti su esse – vi sia stata affermazione di una regula iuris
difforme da quella contemplata dalla citata disposizione.
6. In argomento, va premesso che la decisione del tribunale appare in
continuità con la giurisprudenza di questa corte (v. Cass. n. 27233
del 04/12/2013) per cui l’art 1102 cod. civ., nel prescrivere che
ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne
alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne
parimenti uso, non pone una norma inderogabile; ne consegue che, i
suddetti limiti possono essere resi più rigorosi dal regolamento
condominiale, o da delibere assembleari adottate con i

quorum

prescritti dalla legge (fermo restando che non è consentita
l’introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti
comuni).
Nel caso di specie, l’affermazione del tribunale, secondo la quale
sarebbero illegittime (il tribunale adopera la categoria della nullità, ciò
che non rileva ai fini dell’impugnazione – ma cfr. Cass. sez. U n. 4806
del 07/03/2005) le delibere in questione in quanto impedirebbero ai

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5. E’ infondato, poi, il quarto motivo (indicato, per evidente refuso,

singoli condomini di porre proprie piante a dimora nelle aiuole comuni
(con rimozioni di arbusti privati), ravvisando nelle delibere un intento
emulativo e un abuso di maggioranza, con statuizione secondo cui
sarebbe la piantumazione in questione espressione del diritto di
ciascun condomino di migliorare l’uso delle aiuole ex art. 1102 cod.

essendo eventualmente opinabile nel merito. In tal senso, sotto la
veste di impugnazione per violazione di legge, il motivo si traduce in
una istanza di riesame dell’apprezzamento fattuale operato dal
tribunale, inesigibile da questa corte di legittimità al di fuori del
sindacato sulla motivazione (oggi ridotto al “minimo costituzionale”
dell'”omesso esame” di cui al testo del riformato n. 5 dell’art. 360
primo comma cod. proc. civ. applicabile alla presente controversia
ratione temporis).
7. Analogamente, stante il mancato accoglimento dei precedenti
motivi, va rigettato il quinto – con cui è stata dedotta violazione e/o
falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3)
(sic) cod. proc. civ., in relazione all’art. 96 comma terzo cod. proc.
civ. – in quanto non sussisterebbe alcuna temerarietà nelle posizioni
del condominio, peraltro vittorioso in prime cure.
In argomento, va data continuità alla giurisprudenza di questa corte
(cfr. Cass. 29 settembre 2016 n. 19285) secondo cui l’art. 96, comma
terzo, cod. proc. civ., nel testo introdotto con la I. 69 del 18 giugno
2009 che consente al giudice – – anche d’ufficio -• di condannare il
soccombente al pagamento di una somma equitativamente
determinata, configura una responsabilità “non risarcitoria (o,
comunque, non esclusivamente tale) e, più propriamente,
sanzionatoria, con finalità deflattive” (così Corte Cost. n. 152 del
2016, richiamata anche da Cass. sez. U n. 16601 del 5 Luglio 2017),
presupponendo comunque la mala fede o colpa grave della parte
soccombente (cfr. Cass. n. 3003 del 11/02/2014).

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civ., non contrasta con la retta interpretazione di questa norma, pur

Rispetto alla regula iuris in parola non si pone in contrasto la
sentenza impugnata, che del resto viene contestata in quanto non
sussisterebbe, ad avviso del ricorrente, la colpa grave nell’agire in
giudizio, visto anche l’esito favorevole del giudizio di prime cure.
Emerge dunque evidente, come per il precedente motivo, che anche

violazione di legge, in effetti sollecita un riesame di merito circa il
sussistere o il non sussistere in concreto del presupposto soggettivo
per l’applicabilità della sanzione, ciò che è precluso in sede di
legittimità. Ciò posto, solo per completezza può ricordarsi che non
rileva ai fini anzidetti il fatto che, in primo grado, l’odierno ricorrente
soccombente in appello fosse stato vittorioso (peraltro su profili
processuali): come precisato ad es. da Cass. n. 11917 del
07/08/2002 presupposto della condanna al risarcimento dei danni ex
art. 96 cod. proc. civ., disciplina oggi completata dalla sanzione del
comma terzo che ne condivide il presupposto stesso, è la totale
soccombenza, che va considerata in relazione all’esito del giudizio in
cui viene pronunciata la condanna, senza che si debbano considerare
gli esiti dei precedenti gradi di giudizio.
8. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
Trattandosi di ricorso notificato dopo il 30/01/2013, ai sensi dell’art.
13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del
co. 1-bis dell’art. 13 cit.

P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a
favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 200 per esborsi ed euro 1.500 per compensi, oltre
spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

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in questo caso il ricorrente, apparentemente deducendo una

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del
sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione

Il presidente

(V. Mazzacane)

11

. 0 Giudiziari
‘a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERR
Roma , O

? FEB, 2018

civile, il 12 dicembre 2017.

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