Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2957 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/02/2017, (ud. 29/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3222-2013 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. – (OMISSIS) (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del

Curatore avv. MATTEO DEL GIUDICE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso l’avvocato MARIO MELILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE SALVEMINI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C., S.B., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE MAZZINI 73 (SC. B), presso l’avvocato FABIO DI CAGNO, che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

P.A., FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S., DEL SOCIO

ACCOMANDATARIO A.F. E IN ESTENSIONE DI S.B.;

– intimati –

sul ricorso 3941-2013 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S. (c.f./p.i. (OMISSIS)), DEL SOCIO

ACCOMANDATARIO A.F. E IN ESTENSIONE DI S.B., in

persona dei Curatori Dott. C.V. e avv. M.V.,

nonchè P.A. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

amministratore unico di (OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato BENITO

PANARITI, rappresentati e difesi dall’avvocato GENNARO ACCLAVIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.C., S.B., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE MAZZINI 73 (SC. B), presso l’avvocato FABIO DI CAGNO, che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1600/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 31/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. CRISTIANO MAGDA;

udito, per i controricorrenti S. +1, l’Avvocato DEL VECCHIO

ARNALDO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento dei due

ricorsi (L.Fall., art. 18, comma pen.).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Bari, accogliendo il reclamo proposto da C. e S.B., detentori, nelle rispettive misure del 5% e del 95%, dell’intero capitale sociale di (OMISSIS) – (OMISSIS) – (in seguito (OMISSIS)) s.r.l., ha revocato la sentenza del tribunale di Foggia dichiarativa del fallimento della società.

La corte del merito – affermata la legittimazione degli S. a proporre il reclamo, in quanto soci della fallita – ha rilevato: che il fallimento era stato richiesto dal dr. P.A., nuovo A.U. di (OMISSIS), nominato il 7.3.011 dall’assemblea della società, convocata dai curatori del fallimento personale di Beniamino S., dichiarato per ripercussione del (OMISSIS) s.a.s., di cui il reclamante era socio accomandatario; che, tuttavia, il (OMISSIS) s.a.s. era stato revocato con sentenza di essa corte del 3.11.2011, ancorchè impugnata in cassazione e non ancora passata in giudicato; che, nella pendenza del reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa, il giudice delegato al (OMISSIS), accogliendo l’istanza dei curatori, aveva autorizzato il dr. P. a presentare il c.d. ricorso per “autofallimento” di (OMISSIS); che, ottenuta l’autorizzazione, e pur consapevoli che nel frattempo era intervenuta la revoca del fallimento della s.a.s., i curatori avevano nuovamente convocato l’assemblea della società e deliberato di dare mandato all’A.U. di presentare il ricorso, che era stato depositato da P. nel gennaio 2012. Tanto premesso in fatto, il giudice a quo ha ritenuto in diritto: che la richiesta e la concessione dell’autorizzazione alla presentazione della domanda di autofallimento esorbitavano dai compiti degli organi della procedura concorsuale apertasi a carico di (OMISSIS), funzionalmente limitati alla cura degli interessi del ceto creditorio della fallita, ed avevano, in contrario, determinato la perdita del valore della partecipazione di S.B. in (OMISSIS), così privando la massa del valore di un bene acquisito all’attivo del fallimento del socio accomandatario; che l’illegittimo provvedimento autorizzativo del G.D., che aveva innescato l’iter che aveva condotto al fallimento di (OMISSIS), era sindacabile in sede di reclamo; che, in definitiva, doveva escludersi la legittimazione degli organi della procedura e del nuovo A.U. di (OMISSIS) alla presentazione del ricorso per autofallimento, sicchè, non essendovi altri creditori istanti, il procedimento era stato avviato al di fuori dei casi tipici contemplati dalla L.Fall., art. 6.

La sentenza, pubblicata il 31.12.012, è stata impugnata dal Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a tre, e con separato ricorso (da qualificare incidentale, in quanto iscritto a ruolo successivamente), affidato a due motivi, dal (OMISSIS) s.a.s. e dei suoi soci accomandatari, unitamente ad P.A., B. e S.C. hanno resistito ad entrambi i ricorsi con un unico controricorso.

I controricorrenti ed il Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1) Con il primo motivo del ricorso principale il Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. lamenta che la corte del merito, respingendo l’eccezione da esso proposta, abbia ritenuto C. e B. S. legittimati a proporre il reclamo, stante la loro qualità di soci della fallita, nonostante la sentenza dichiarativa fosse stata emessa ad istanza dell’A.U. della società, a tanto autorizzato da apposita delibera assembleare.

2) Il motivo è fondato.

E’opportuno premettere che, contrariamente a quanto affermato dalla corte barese, gli organi della procedura concorsuale apertasi a carico di (OMISSIS) s.a.s. e del suo socio accomandatario, una volta preso atto della deficitaria situazione economica e patrimoniale di (OMISSIS), hanno correttamente, e doverosamente, adottato tutti i provvedimenti necessari a farne dichiarare il fallimento.

E’ sfuggito al giudice del reclamo che il venir meno del valore della partecipazione del socio fallito in (OMISSIS) è derivato dalle ripetute perdite di esercizio, mai ripianate, che avevano da tempo azzerato il capitale della società, provocandone lo scioglimento ai sensi dell’art. 2484 c.c., e non certo dalla sentenza dichiarativa, che ha meramente accertato la ricorrenza dello stato di insolvenza in cui la stessa versava: e, in presenza di tale stato, il nuovo A.U. di (OMISSIS) era non solo pienamente legittimato alla presentazione della c.d. domanda di autofallimento, ma era tenuto a presentarla, al fine di evitare di rispondere dell’eventuale aggravamento del passivo cagionato dal ritardo nella dichiarazione del fallimento.

Escluso, dunque, che si versi in fattispecie non regolata dalla L.Fall., art. 6, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il socio di una società fallita, la quale abbia domandato il proprio fallimento, non è legittimato a proporre reclamo contro la sentenza dichiarativa, in quanto la delibera assembleare che ha autorizzato l’organo amministrativo alla presentazione dell’istanza ha efficacia vincolante, ex art. 2377 c.c., comma 1, per tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salvo che non sia stata impugnata e poi sospesa od annullata (Cass. nn. 23089/014, 19923/06). Nella presente sede va soltanto aggiunto che il principio trova applicazione anche nel caso in cui il reclamo sia proposto dal socio dichiarato fallito il quale, benchè rappresentato in assemblea dal curatore, è comunque legittimato all’impugnazione delle delibere societarie nei casi consentiti dalla legge ai soggetti privi del diritto di voto.

Nella specie è pacifico che la delibera assembleare che ha autorizzato l’A.U. di (OMISSIS) a richiedere il fallimento della società non è stata impugnata da nessuno dei due soci reclamanti; ad abundantiam, va rilevato che B. S. non ha prospettato, col reclamo, ragioni di invalidità della deliberazione (diverse da quelle contemplate dall’art. 2379 c.c.), lamentando di non averle potute far valere in via di impugnazione, stante il disposto dell’art. 2377 c.c., comma 4, (ovvero per aver perso, in quanto personalmente fallito, il diritto di voto in assemblea).

Al riscontrato difetto di legittimazione dei due soci a proporre il reclamo, consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, atteso che il giudizio non poteva essere iniziato.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale nonchè il ricorso incidentale.

Le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte: riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi nonchè i due motivi del ricorso incidentale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara che il giudizio non poteva essere iniziato; condanna C. e S.B., in via fra loro solidale, al pagamento delle spese processuali, che liquida per il giudizio di merito in Euro 5.600, di cui Euro 600 per esborsi, e per il presente giudizio di legittimità in Euro 8.200, di cui Euro 200 per esborsi – oltre, per entrambi i giudizi, rimborso forfetario e accessori di legge – sia in favore del (OMISSIS) s.r.l. sia in favore del (OMISSIS) s.a.s. e di P.A. in via fra loro solidale.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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