Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29569 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SIRELMA GROUP SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 11, presso lo studio

dell’avvocato VALENZA DINO, che lo rappresenta e difende, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE;

– intimato –

sul ricorso 17590-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SIRELMA GROUP SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 468/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato VALENZA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato ALBENZIO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Sirelma Group srl. propone ricorso principale per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della corte di appello di Torino n. 468/06, depositata il 21 marzo 2006, con la quale il gravame dell’agenzia delle dogane contro quella di primo grado veniva accolto solo in parte, sul presupposto che l’energia elettrica consumata dall’azienda per la produzione di “particolari” metallici mediante stampaggio a caldo dovesse considetarsi materia prima nel ciclo produttivo con mutamento della composizione strutturale del prodotto finito, giusta anche le valutazioni del CTU, e ciò però solamente per il rimborso dell’imposta di consumo principale e delle addizionali locali dal mese di novembre 2000 a quello di dicembre 2001, e cioè a seguito della installazione dei contatori per la registrazione dei consumi esenti, e non invece per gli anni precedenti, posto che la domanda di rimborso non era suffragata da prova. Nè al riguardo la CTU poteva supplire, atteso che si trattava di dati ed elementi recenti all’espletamento di essa, e che non potevano riferirsi ai periodi precedenti, potendo essersi verificate modifiche nella caratteristica degli impianti ovvero variazioni di produzione. L’agenzia delle dogane resiste con controricorso, svolgendo a sua volta quello incidentale sulla base di due motivi, ed ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.

A) Ricorso incidentale.

3. Innanzitutto appare opportuno esaminare il ricorso incidentale, trattandosi di questioni preliminari rispetto a quelle di cui all’altro principale.

4. Col primo motivo la ricorrente per incidente deduce violazione di diverse norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l’esenzione da imposta di consumo e dalle addizionali non competeva, atteso che l’energia elettrica veniva utilizzata solo a fini di riscaldamento per la fusione dei grani di acciaio, onde sottoporli allo stampaggio, senza che essa costituisse “materia prima”, necessaria nel processo elettrometallurgico per l’ottenimento di un prodotto finito modificato nella composizione chimica o della struttura intrinseca del metallo.

Il motivo è infondato. Il giudice di appello osservava che l’energia elettrica serviva per il riscaldamento della massa metallica, onde modificarne non solo la forma esteriore, ma anche la struttura intrinseca, e cioè “il reticolo di cristallizzazione”, giusta anche le risultanze della CTU. L’assunto è esatto, dal momento che il principio secondo il quale l’energia elettrica impiegata negli opifici industriali non è soggetta all’addizionale d’imposta di cui al D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6 convertito in L. 27 gennaio 1989, n. 20, si applica, oltre che a quella principale sui consumi, alla luce della norma interpretativa dettata dal D.L. 28 giugno 1995, n. 250, art. 4 come convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 349, limitatamente all’ipotesi di uso dell’energia “come materia prima” nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie, come nella specie, e non anche nel caso di uso della stessa in funzione di riscaldamento (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 22566 del 08/09/2008, n. 22021 del 2004). Infatti si trattava di un processo produttivo relativo all’attività di stampaggio a caldo di spezzoni di barre di acciaio per la produzione di pezzi di volume e di forma come richieste dalla clientela – quale fonte di riscaldamento per rendere la parte esterna del pezzo da modellare più duttile, così da consentire al pezzo ammorbidito dal calore di acquisire la forma voluta sotto l’azione della pressa, e pertanto come materia prima insostituibile, tanto che la stessa struttura interna del metallo ne risultava modificata, gusta anche i rilievi del CTU, e non invece come semplice fonte di produzione del calore ed, in quanto tale, sostituibile.

5. Col secondo motivo la ricorrente denunzia vizi di motivazione, giacchè la CdA non considerava che aveva aderito acriticamente alle osservazioni del CTU, secondo cui ci sarebbe stata una modificazione della composizione chimica o strutturale dell’acciaio trattato dopo il processo di riscaldamento e che invece non poteva sussistere, atteso che si era verificato solo un modellamento per il riscaldamento stesso, senza che invece alcun surriscaldamento era stato determinato, come peraltro ben specificato nella nota dell’ufficio tecnico di finanza di Torino, allegata nel fascicolo di primo grado.

La censura, che in parte rimane assorbita dal motivo testè esaminato, e che perciò non va condivisa, pecca di genericità, dal momento che la ricorrente non ha indicato le parti dell’appello con cui avrebbe sollevato la questione attinente alla relazione dell’ufficio tecnico di finanza con cui l’elaborato peritale sarebbe stato contestato, sicchè non è dato a questo Collegio di vagliare se veramente il giudice del gravame avrebbe omesso di specificare le ragioni, in virtù delle quali i rilievi e le deduzioni dell’amministrazione, secondo cui il processo di lavorazione dei pezzi metallici non consistesse in surriscaldamento, e quindi nell’utilizzo come materia prima dell’energia elettrica, e non invece come fonte di calore soltanto per il riscaldamento, non sarebbero stati vagliati.

Ne discende che il ricorso dell’amministrazione va rigettato.

B) Ricorso principale.

6. Col primo motivo la società ricorrente denunzia vizi di motivazione, poichè la Corte distrettuale non poteva non considerare la percentuale media di energia consumata nel periodo 1991-95, che oscillava tra il 59/% e il 72/%, e quindi si trattava del 67,56/%, posto che era emerso indubbiamente il consumo di essa nell’arco di tempo considerato.

La doglianza va condivisa. Invero la corte distrettuale evidenziava che era precipuo onere della contribuente fornire la prova non solo dei consumi esenti, ma anche del loro quantitativo in mancanza di misuratori specifici installati, dal momento che l’indagine del consulente svolta in periodo successivo non poteva ritenersi rilevante per quelli passati, posto che il tipo di impianti e la loro resa ben potevano anche essere differenti, senza che si potesse addivenire ad una valutazione equitativa, non trattandosi di risarcimento.

L’assunto non è esatto, atteso che correttamente il giudice del primo grado aveva determinato l’ammontare del rimborso relativo al periodo anteriore alla installazione dei misuratori, escluso quello inerente al 1995-2000, per l’intervenuta decadenza, con riferimento alla percentuale media del 67,56%, sulla base dell’elaborato del CTU, che non aveva trovato smentita, e ciò in mancanza di prova precisa sul “quantum” attinente all’esenzione, ben potendo il consulente stabilirla sulla base degli impianti esistenti, giusta i vari elementi raccolti. Si tratta evidentemente di prova presuntiva nell’impossibilità di dimostrazione in modo certo dell’ammontare, non essendo peraltro limitato il metodo equitativo solamente alla liquidazione del danno da risarcimento.

7. Col secondo motivo la ricorrente lamenta violazione di norme di legge, in quanto il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere sussistente la prova presuntiva dei consumi esenti nel periodo considerato, posto che un uso promiscuo c’era stato prima della installazione dei contatori nel 2000.

La censura rimane assorbita da quanto enunciato in relazione al motivo testè esaminato.

Ne deriva che il ricorso della società Sirelma Group va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ad esso, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, sicchè il ricorso introduttivo della contribuente va accolto per quanto di ragione.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, tenuto conto della natura delle questioni trattate.

PQM

LA CORTE Riuniti i ricorsi, rigetta quello incidentale; accoglie il principale; cassa la sentenza impugnata senza rinvio in relazione a questo, e, decidendo nel merito, accoglie per quanto di ragione il ricorso introduttivo, e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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