Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29569 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 6625/2012 R.G. proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

B.L. e P.F., quale tutrice del minore

A.Y., rappresentati e difesi dall’avv. Adriana Romoli, elettivamente

domiciliati presso il suo studio in Roma, via Ildebrando Goiran.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione n. 29, n. 23/29/2011, pronunciata il 9 novembre 2010,

depositata il 27 gennaio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre

2018 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia riguarda l’avviso di accertamento, notificato a B.M.S., con il quale l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP, IVA, per l’anno 2001, maggiori redditi dell’impresa individuale di commercio al dettaglio di dischi e nastri esercitata dalla contribuente.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso.

Avverso tale decisione la parte soccombente interponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR) che, per quanto adesso rileva, con ordinanza depositata il 27 febbraio 2008, dichiarava l’interruzione del processo, per la morte dell’appellante, comunicata dal suo difensore all’udienza del 15 gennaio 2008.

Con ordinanza depositata il 6 maggio 2010, richiamata la propria ordinanza del 1^ dicembre 2009, con la quale l’appello era stato rinviato a nuovo ruolo, nelle more della ricerca degli eredi della parte, nella quale si dava atto della comunicazione del difensore di quest’ultima secondo cui il Comune di Roma aveva indicato, quali componenti della famiglia della de cuius, P.F. e A.Y., la CTR disponeva: “la comunicazione della sospensione del presente ricorso ai suddetti eredi al fine di potere riassumere la causa nei termini di legge (…)”.

P.F., con nota depositata il 25 maggio 2010, esponeva che sia lei, madre di B.M.S., che B.P., fratello della de cuius, avevano rinunciato all’eredità della congiunta, sicchè la CTR, con la sentenza in epigrafe, dichiarava l’estinzione del processo per cessata materia del contendere.

Per la cassazione ricorre l’Agenzia delle entrate, per tre motivi, nei confronti di B.L. e del minore A.Y. (rappresentato dalla tutrice P.F.), quali eredi (rispettivamente padre e figlio) di B.M.S.; questi ultimi resistono con controricorso, illustrato anche con memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

a. In applicazione del condivisibile orientamento della Corte (Cass. 10/04/2017, n. 9225), preliminarmente si osserva che il ricorso per cassazione notificato (il 9 marzo 2012) a P.F., in qualità di tutrice di A.Y., quale chiamato all’eredità materna, è inammissibile in quanto il chiamato ha rinunciato all’eredità (con dichiarazione del 26 novembre 2008).

Diversamente da quanto prospettato dal controricorrente B.L., invece, sussiste la legitimatio ad causam di quest’ultimo che, in qualità di “chiamato”, non ha assolto all’onere di dimostrare di avere rinunciato all’eredità della propria congiunta.

b. Va disattesa la censura formulata nel controricorso, secondo cui l’Agenzia sarebbe decaduta dal potere di sollevare l’eccezione di estinzione del giudizio per inattività delle parti, non avendo essa fatto valere la doglianza dinanzi al giudice del gravame.

Osserva al riguardo la Corte che nessuna norma processuale prevede un simile congegno estintivo, laddove, all’evidenza, contro l’erronea declaratoria d’estinzione del processo, dichiarata (come nella specie) dalla Commissione, con sentenza, è ammesso il ricorso per cassazione, così restando assicurato anche il diritto di difesa (Cass. 13/10/2011, n. 21128).

1. Primo motivo di ricorso: “Nullità della sentenza o del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 43 e 45, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Secondo la linea difensiva dell’Ufficio, dopo l’interruzione del processo per morte di una delle parti, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43, comma 2, il giudizio riprende solo se entro sei mesi, da quando è stata dichiarata l’interruzione, i successori della parte che è venuta meno o qualsiasi altra parte presentino istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione.

Nella specie, poichè nessuna delle parti si era riattivata per riassumere il giudizio entro il termine perentorio di sei mesi (decorrente dall’ordinanza dichiarativa dell’interruzione del processo del 27 febbraio 2008), il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, per inattività delle parti, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, comma 1, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento che ne costituiva l’oggetto.

Ciò premesso, sul piano dei principi di diritto, l’Agenzia denuncia l’error in procedendo della CTR che, in modo non consentito, ha disposto ex officio il rinvio della causa a nuovo ruolo per la ricerca degli eredi della defunta, salvo poi dichiarare contra legem, dopo il deposito in giudizio della rinuncia all’eredità da parte di P.F. e B.P. (rispettivamente madre e fratello della de cuius), l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46.

1.1. Il motivo è fondato.

In tema di contenzioso tributario, la dichiarazione di estinzione del processo per inattività delle parti, successivamente al provvedimento di interruzione per morte di una di esse, emesso in udienza a seguito della dichiarazione del difensore del soggetto colpito dall’evento, è validamente pronunciata d’ufficio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 45,comma 3, anche se gli eredi non abbiano ricevuto comunicazione nè del provvedimento di interruzione, nè della successiva data di trattazione della controversia, atteso, quanto al primo profilo, che il precisato atto del giudice, per la sede in cui è stato adottato, è legalmente noto, e, quanto al secondo, che l’estinzione costituisce la reazione dell’ordinamento al protrarsi del comportamento inerte delle parti, mirando allo scopo di attuare il principio della ragionevole durata del processo; ne consegue che eventuali censure in ordine a detta declaratoria sono proponibili davanti al giudice del reclamo o dell’impugnazione, così restando assicurato anche il diritto di difesa (Cass. 13/10/2011, n. 21128).

La CTR, senza attenersi a tali canoni processuali, ha dichiarato contra legem l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, laddove, invece, essa avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del processo per inattività delle parti; del resto, un simile errore processuale ha avuto anche un rilevante risvolto sostanziale poichè, in realtà, come ha opportunamente rimarcato l’Agenzia, la controversia sulla pretesa tributaria non era affatto venuta meno all’esito della vicenda della successione della contribuente.

2. Secondo motivo: “Nullità della sentenza o del procedimento per falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46,in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Si fa valere, in via gradata, la violazione dell’art. 46 proc. trib. in quanto la CTR ha dichiarato l’estinzione del processo, per cessazione della materia del contendere, sulla scorta della rinuncia all’eredità di due eredi, senza avvedersi che, in base alla dichiarazione di successione del 4 giugno 2008, risultavano altri eredi, non rinuncianti, nelle persone dei controricorrenti B.L. (padre della contribuente) e A.Y. (figlio della contribuente).

2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente mezzo.

3. Terzo motivo: “Insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

In via ulteriormente gradata si deduce il vizio dell’apparato argomentativo della decisione che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere senza approfondire, adeguatamente, se, oltre ai chiamati rinuncianti all’eredità, ve ne fossero altri.

3.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente mezzo.

4. In definitiva, innanzitutto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di A.Y.; inoltre, in accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo, la sentenza è cassata e, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 2, va dichiarata l’estinzione del processo per inattività delle parti, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 45, comma 1.

5. La declaratoria di difetto di legitimatio ad causam di A.Y. comporta la condanna dell’Agenzia al pagamento, a favore di quest’ultimo, delle spese del giudizio di legittimità, in virtù del principio della soccombenza.

In forza della medesima regola processuale, B.L. è condannato a pagare all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva di A.Y.; accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e dichiara l’estinzione del processo per inattività delle parti, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, comma 1.

Condanna l’Agenzia delle entrate a pagare a A.Y. le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00, a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, oltre agli accessori di legge;

condanna B.L. a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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