Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29568 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4708/2014 R.G. proposto da:

Riscossione Sicilia S.p.A. (già SE.RI.T. Sicilia S.p.A.), in persona

del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gremano Garao, presso

cui è elettivamente domiciliata in Catania al viale A. De Gasperi

n. 173;

– ricorrente –

e

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

L.S.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Tricomi,

del foro di Catania, e Vincenzo Alberto Pennisi, presso cui

elettivamente domicilia in Roma ai viale Mazzini n.142;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 329/18/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, emessa in

data 13 giugno 2013, depositata in data 14 novembre 2013 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre

2018 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Riscossione Sicilia S.p.A. (già SE.RI.T. Sicilia S.p.A.) ricorre con due motivi contro l’Agenzia delle Entrate e L.S.A. per la cassazione della sentenza n. 329/18/13 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, emessa in data 13 giugno 2013, depositata in data 14 novembre 2013 e non notificata, che ha rigettato l’appello principale della SE.RI.T. Sicilia S.p.A. e quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza impugnata della C.T.P. di Catania, in controversia concernente l’impugnativa dell’estratto di ruolo trasfuso nella cartella di pagamento emessa a carico di L.S.A. per Irpef, Irap ed Addizionale Regionale relative all’anno 1999;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Sicilia rilevava che il contribuente aveva impugnato l’estratto di ruolo, deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento e la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo; che la SE.RI.T. Sicilia S.p.A., pur risultando destinataria del ricorso in primo grado, non si era costituita in quel grado; che l’Agenzia delle Entrate, costituitasi innanzi alla C.T.P. di Catania, non aveva fornito la prova della notifica della cartella esattoriale, a suo dire avvenuta il 26 novembre 2003;

pertanto la C.T.R. concludeva nel senso che, non essendo stata prodotta in primo grado la notifica della cartella, avvenuta 26 novembre 2003, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58,l’appello della SE.RI.T. Sicilia S.p.A. andava rigettato;

inoltre, la C.T.R. rigettava anche l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo sussistente la legittimazione passiva di quest’ultima;

3. a seguito del ricorso, L.S.A. e l’Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

5. la ricorrente ha depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo, la Riscossione Sicilia S.p.A. denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, la C.T.R. della Sicilia non avrebbe tenuto conto della produzione documentale della società, dalla quale risultava l’avvenuta notifica della cartella in data 26 novembre 2003, ritenendo erroneamente che la SE.RI.T. Sicilia S.p.A., non essendosi costituita in primo grado, non potesse, nel costituirsi in appello, produrre i documenti attestanti l’avvenuta notifica;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che le prove nuove restano vietate in appello, al pari delle nuove domande ed eccezioni;

1.2. i motivi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti;

1.3. invero, la C.T.R. della Sicilia ha escluso l’ammissibilità della produzione documentale attestante la notifica della cartella, poichè avvenuta in grado di appello, da parte dell’Agente della riscossione, che non si era costituito in primo grado;

ritiene la C.T.R., in consapevole contrasto con la sentenza della Cassazione n. 13133 del 2010, che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, non consentirebbe la produzione in appello di nuovi documenti tout court, ma, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, solo di quelli che “intendono costituire aggiunta o chiarimento delle prove già offerte, nei modi e termini di cui all’art. 32. E ciò al pari di quanto disposto per le nuove domande e le nuove eccezioni dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57”;

il giudice di appello ha affermato che tale interpretazione si impone a tutela dei principi costituzionali di ragionevole durata del processo e del pieno diritto di difesa, in particolare nel caso di comportamento omissivo di una parte, contumace in primo grado, che negherebbe a controparte sostanzialmente il doppio grado del giudizio di merito;

costituisce, invece, un orientamento ormai pacifico e consolidato di questa Corte quello secondo cui “nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2: tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all’art. 57 del detto decreto” (Sez. 5 -, Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018; Cass. sent. n. 27774/2017);

l’accoglimento del motivo d’impugnazione riposa sulla chiara lettera del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, che abilità alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel primo comma, sottopone invece a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova (Cass. n. 22776/2015; vedi anche la sentenza n. 0199 del 2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2,);

deve, quindi, ritenersi che la C.T.R. avrebbe dovuto valutare la produzione documentale dell’appellante, ai fini della decisione sull’ammissibilità e fondatezza del ricorso, poichè non può escludersi che tale produzione in appello è consentita anche alla parte rimasta contumace in primo grado, in quanto il divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57,concerne solo le eccezioni in senso stretto (Cass. n. 12008/2011, n. 13144/2010, n. 14020/2007);

in un caso analogo, questa Corte ha inoltre chiarito che “l’inerzia” dell’allora Serit Sicilia s.p.a. può trovare più razionale considerazione nell’ambito della regolamentazione del rimborso delle spese di lite (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, che ricomprende le spese cagionate dalla trasgressione le dovere di lealtà e di probità – art. 88 c.p.c.)” (Sez. 5 -, Ordinanza n. 8927 del 11/04/2018, in motivazione a pag.3);

nel caso di specie, il giudice di appello avrebbe dovuto valutare la documentazione prodotta dalla Riscossione Sicilia S.p.A. (già SERIT S.p.A.) relativa alla notifica della cartella di pagamento in data 26 novembre 2003, e conseguentemente l’eventuale inammissibilità del ricorso del contribuente, non solo perchè introdotto con atto depositato il 28 gennaio 2008, ben oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, ma anche perchè rivolto avverso l’estratto del ruolo;

invero, “in tema di contenzioso tributario, l’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22184 del 22/09/2017);

2.1. infine, risulta inammissibile l’eccezione dell’Agenzia delle Entrate, relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, che la C.T.R. ha, invece, ritenuto sussistente, rigettando l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, con una statuizione che non risulta impugnata con ricorso incidentale dall’Amministrazione;

3.1. in conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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