Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29568 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 31/10/2019, dep. 14/11/2019), n.29568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13983-2017 proposto da:

M.E.B., B.G., BE.TE.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO GIOVE, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ETTORE DITTA giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), G.G., GA.GU., MA.GI.,

P.R.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIANTURCO 6,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONIO GARIBALDI in virtù di

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1290/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 7/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dai ricorrenti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli odierni ricorrenti impugnavano la Delib. adottata dal condominio convenuto in data 12 marzo 2009, con la quale si era deliberata la sostituzione dell’impianto di adduzione dell’acqua a bocca tassata che serviva sei appartamenti del fabbricato con un impianto ad acqua diretta.

Si contestava la validità formale della delibera sia per quanto concerneva la redazione del verbale sia in ordine all’assenza del quorum deliberativo, mentre nel merito si deduceva che la trasformazione deliberata costituiva un’innovazione vietata dalla legge in quanto contraria al decoro architettonico ed alla sicurezza dello stabile, atteso che la nuova tubazione oltre ad alterare l’estetica della facciata, poteva favorire l’ingresso di ladri negli appartamenti.

Il Tribunale di Genova accoglieva la domanda, ma a seguito di appello del condominio e di alcuni condomini, la Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 1290 del 7 dicembre 2016, dichiarava cessata la materia del contendere sull’impugnazione della Delib. 13 marzo 2009, in quanto sostituita da una successiva delibera adottata dai soli condomini proprietari dell’impianto di cui era stata disposta la sostituzione, e nel merito, rigettava la domanda di rimozione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, reputando che non sussisteva la dedotta lesione del decoro architettonico, attesa la presenza in loco già da prima di tubazioni, ed essendosi provveduto sia ad accorciare il percorso della tubazione, sia a colorare i tubi con tinta dello stesso colore della facciata.

Le spese del doppio grado erano invece compensate, ponendosi quelle della CTU, come liquidate dal Tribunale, per la metà a carico di ognuna delle parti.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso M.E.B., B.G. e Be.Te. sulla base di quattro motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Ritiene il Collegio che non possa essere condivisa la proposta del relatore quanto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, occorrendo avere riguardo alle conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite nella sentenza n. 8312/2019, le quali hanno affermato che ove, come nella fattispecie, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica del ricorso, risulti depositata in cancelleria copia della relata della notifica telematica della decisione impugnata e del corrispondente messaggio pec con annesse ricevute, sebbene senza attestazione di conformità da parte del difensore, il ricorrente evita la sanzione dell’improcedibilità del ricorso laddove depositi l’asseverazione di conformità della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, sino alla data dell’udienza camerale ovvero il controricorrente non disconosca la conformità dell’atto prodotto in copia all’originale.

Nel caso di specie, la difesa del condominio non ha contestato la conformità della copia messaggio pec in forma analogica all’originale telematico, il che impedisce di poter pervenire alla declaratoria di improcedibilità.

Tuttavia la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, anche al fine di consentire al Consigliere relatore di poter eventualmente formulare nuova proposta.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo anche a fine di consentire al Consigliere relatore di formulare eventuale nuova proposta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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