Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29568 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29568 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 14234-2012 proposto da:
AMIU GENOVA S.P.A. 03818890109, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio
dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ANTONIO PUGLIESE,
PAOLO PUGLIESE, giustab delega in atti;
– ricorrente 2017
2975

contro

ELIA FRANCESCO, CURCIARELLO STEFANO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo
studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato CARLO GOLDA, giusta

Data pubblicazione: 11/12/2017

:)delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 606/2011 della CORTE D’APPELLO

di GENOVA, depositata il 14/06/2011 R.G.N. 696/2010.

RAI: 4234/2012

Premesso
che con sentenza n. 606/2011, depositata il 14 giugno 2011, la Corte di appello di
Genova – in riforma delle sentenze di primo grado e previa riunione dei procedimenti
promossi dai lavoratori nei confronti della S.p.A. Azienda Multiservizi e di Igiene Urbana

addetti al servizio spurgo come operatori autisti di

combinata Canal-Jet, ad essere

inquadrati nel superiore IV livello, Area conduzione, del CCNL dei servizi ambientali e
territoriali, in luogo del III livello, Area spazzamento, loro riconosciuto dall’Azienda, con
le pronunce di condanna al pagamento delle corrispondenti differenze retributive e al
ricalcolo del trattamento di fine rapporto;
che, a sostegno della propria decisione, il giudice di appello ha richiamato la sentenza n.
3602/2011 pronunciata da questa Corte in esito a procedimento ex art. 420 bis c.p.c.,
condividendone la lettura data alla norma collettiva; e inoltre rilevato come la difforme
interpretazione espressa dalla Commissione Nazionale paritetica, prevista dall’art. 71 del
CCNL di settore, riguardando la diversa figura professionale dell’addetto ad altro mezzo
(autospazzatrice), rivestisse scarso valore ai fini della risoluzione della controversia;
che nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda con tre
motivi;
che i lavoratori hanno resistito con controricorso e depositato memoria;

rilevato
che, con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e
1363 c.c. e degli artt. 14 e 15 CCNL dei servizi ambientali e territoriali, nonché vizio di
motivazione, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che
la previsione contrattuale relativa alla figura dell’operatore autista di

combinata Canal-

Jet, siccome introdotta dall’avverbio “altresì”, avesse portata derogatoria rispetto ai
requisiti stabiliti dalla declaratoria generale dell’Area conduzione e, in particolare, a quello
del possesso della patente di categoria C;
che, con il secondo, deducendo violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, la
ricorrente si duole che la Corte di merito sia pervenuta a ritenere fondata la domanda
nonostante il difetto di allegazioni circa l’elevato spazio di autonomia e lo svolgimento di
mansioni non meramente esecutive, che caratterizzano il IV livello dell’Area conduzione,
e nell’assenza di contestazioni in ordine alle produzioni documentali della resistente e alle
deduzioni istruttorie dalla stessa formulate nella memoria difensiva di primo grado;

1

(A.M.I.U.) di Genova – ha accertato il diritto di Stefano Curciarello e di Francesco Elia,

on il terzo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e
art. 71 CCNL di settore, nonché vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la
Corte di merito non abbia ritenuto rilevante la delibera della Commissione paritetica, di
cui al verbale in data 17/6/2005, senza considerare che la Commissione aveva emesso
una pronuncia di interpretazione vincolante avente valore generale;

osservato

vengono riproposte questioni interpretative già oggetto di esame da parte di Cass. n.
3602/2011, la quale, a seguito di ricorso ex art. 420 bis c.p.c., ha affermato che “in tema
di inquadramento professionale dei lavoratori, l’art. 14 del CCNL dei servizi ambientali e
territoriali del 22 maggio 2003 deve essere interpretato nel senso che l’operatore autista
di combinata canal-jet, responsabile della manovra dell’alta pressione con intervento
personale e diretto, in fognature e pozzi neri, in concorso con altri lavoratori, deve essere
inquadrato nell’Area conduzione, 4° livello, a prescindere dal fatto che per la guida
dell’automezzo sia richiesta la patente di categoria C”;
che il secondo motivo risulta di conseguenza inammissibile, soltanto una diversa opzione
interpretativa potendo attribuire rilievo alla eventuale insussistenza dei requisiti previsti
dalla declaratoria generale dell’Area conduzione;
che risulta altresì inammissibile il terzo motivo, posto che il rilievo della Commissione
paritetica, secondo il quale l’Area conduzione è “quella di riferimento per i lavoratori
addetti alla conduzione di veicoli per la guida dei quali sia richiesto il possesso della
patente di categoria C”, risulta ininfluente rispetto alla linea interpretativa seguita da
Cass. n. 3602/2011 e dalla sentenza impugnata, non esaminando la questione del
rapporto tra la specifica previsione per gli operatori autisti di combinata Canal-Jet e la
declaratoria del 4° livello e, in particolare, la deroga che essa introduce nei confronti dei
criteri generali di appartenenza a tale livello;

ritenuto
che il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
che di esse va disposta, ex art. 93 c.p.c., come da richiesta, la distrazione a favore dei
procuratori dei controricorrenti, avvocati Carlo Golda e Bruno Cossu

p.q.m.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro

2

che il primo motivo è da ritenersi manifestamente infondato, posto che con lo stesso

5.00040 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di
(disponendone la distrazione in favore degli avvocati Carlo Golda e Bruno Cossu.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 giugno 2017.

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