Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29567 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 29/12/2011), n.29567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

XANITALIA SRL SOCIETA’, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51

presso lo studio dell’avvocato LUPONIO ENNIO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2007 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 03/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO ALESSANDRO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato LUPONIO ENNIO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 18.11.2008 è stato notificato alla Agenzia delle Entrate un ricorso della Xanitalia srl per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 3.10.2007), che ha rigettato l’appello dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pesaro n. 345/04/2005, che aveva integralmente accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per IVA relativa all’anno 1999.

La società contribuente si è difesa con controricorso e successiva memoria illustrativa.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 20.9.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento parziale del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con pvc di data 11.2.2002 sono state accertate a carico di Xanitalia srl omessa fatturazione e indebite detrazioni d’imposta, contestazioni che la Xanitalia ha poi definito ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15 altresì provvedendo ad effettuare dichiarazione integrativa ex art. 8 della predetta legge.

Con l’avviso di accertamento qui impugnato, l’Agenzia ha poi provveduto a disconoscere una parte del credito d’imposta indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 1999 (Euro 69.286,80 ridotti a Euro 66.586,89 per effetto della franchigia riconosciuta in relazione alla definizione ex art. 8 dianzi menzionato), proprio in conseguenza delle contestazioni di cui sopra si è detto e nonostante l’intervenuta definizione delle stesse, denegando l’effetto “preclusivo” di detta definizione, alla luce della tesi secondo cui la definizione prevista dal menzionato art. 15 riguarda esclusivamente la pretesa dell’Amministrazione di ottenere il recupero di imposta evasa, ma non ha efficacia alcuna in relazione ai crediti d’imposta esposti in dichiarazione.

Il ricorso proposto dalla contribuente società avverso il provvedimento di accertamento è stato accolto dalla CTP di Pesaro ed il gravame proposto dall’Agenzia contro la pronuncia di primo grado è stato disatteso dalla sentenza della CTR di Ancona, qui impugnata.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che la disciplina dettata dalla L. n. 289 del 2002, art. 15 è differente e distinta rispetto a quella dettata dall’art. 9 della stessa legge (rispetto al quale l’ordinanza n. 340/2005 della Corte Costituzionale ha fornito un’interpretazione che giustifica la conclusione secondo cui il condono non vale di per sè a consolidare i crediti IVA richiesti a rimborso per il periodo oggetto di condono e non vagliati dall’A.F., restando comunque onere del contribuente fornire la dimostrazione del diritto al rimborso in caso di contestazione), atteso che la disciplina dell’art. 15 non contempla la definizione dei rapporti relativi ad un intero periodo d’imposta, bensì di quelli nascenti soltanto da specifici e determinati atti, dalla stessa norma espressamente previsti, ciò che comporta la conseguenza della “rinuncia dell’Erario” a far valere quella specifica pretesa fiscale da individuarsi attraverso l’ammontare dell’imposta e le ragioni della pretesa.

Da qui l’ostacolo per l’A.F. di pretendere ulteriori imposte in ragione dei medesimi componenti di reddito contestati con l’atto oggetto di definizione (per i quali è previsto il pagamento di una somma percentuale in rapporto all’ammontare accertato, sì che anche del credito di imposta si tiene conto nel calcolo della somma necessaria a definire la pretesa fatta valere con il provvedimento impositivo), che non possono essere fatti oggetto di ulteriore provvedimento di accertamento “sol perchè aventi natura di credito”.

Anche nelle specie di causa le detrazioni asseritamente indebite (e che non avevano dato luogo alla richiesta di un rimborso di somme in epoca eventualmente successiva alla istanza di definizione del verbale di accertamento della GdF) avevano costituito base di calcolo per la determinazione dell’ammontare dovuto in virtù dell’istanza di definizione, e da qui la preclusione in capo all’A.F. di disconoscere il credito costituente componente negativa dell’operazione economica contestata.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e si conclude (previa indicazione del valore della lite come compreso tra Euro 52.000,00 e 260.000,00) con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata e con la condanna di parte avversaria al pagamento delle spese di lite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il motivo d’impugnazione.

Il motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica:

“Violazione – Falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La parte ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia erroneamente distinto tra gli effetti delle disciplina dettata dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 e quelli prodotti dalla disciplina dettata dall’art. 15 della stessa legge. Viceversa, secondo la parte ricorrente, “nessun tipo di condono può avere l’effetto di consolidare crediti d’imposta chiesti a rimborso”, atteso che proprio per la sua natura il condono è diretto ad incidere sulle pendenze tributarie dei contribuenti e non anche sui crediti che questi avanzano.

Nè può avere alcun rilievo la circostanza che – per effetto della somma tra il pagamento effettuato a seguito della dichiarazione integrativa e la perdita del credito vantato – il contribuente venga a esborsare addirittura somma maggiore rispetto a quella derivante dall’accertamento, sia perchè la definizione agevolata preclude comunque l’applicazione di sanzioni o la punibilità di eventuali reati connessi con le condotte oggetto di accertamento (ciò che già costituisce una autonoma ragione di interesse per l’adesione alla dichiarazione integrativa) sia perchè l’adesione all’istanza di definizione è oggetto di libera scelta da parte del contribuente, che è tenuto a valutarne gli effetti.

La censura è infondata e da disattendersi.

Da una parte è senz’altro vero che questa Corte – con giurisprudenza ormai costante ed incontroversa – ha ritenuto in molteplici occasioni che qualsivoglia condono o sanatoria pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano fra loro: o coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate o comunque spettanti, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto sulla linea del procedimento fiscale ordinario. Infatti, la disciplina del condono tributario persegue il fine di definire le controversie pendenti e di prevenire future vertenze a condizioni di particolare favore per il contribuente in relazione ai tributi non ancora pagati e non è, pertanto, invocabile per conseguire la ripetizione di somme già pagate ed asseritamente non dovute, mentre del tutto estranea alla “ratio” di detta disciplina è la (pretesa) consolidazione di crediti d’imposta dichiarata dal contribuente, ma non sottoposti al vaglio dell’amministrazione finanziaria e che diventerebbero incontestabili, ancorchè in tutto o in parte insussistenti, per il solo fatto che il contribuente abbia ritenuto di usufruire del più favorevole trattamento, presentando la prescritta dichiarazione integrativa, pagando gli importi dovuti in base alle disposizioni della legge di condono e così definendo il rapporto per il periodo d’imposta cui la dichiarazione stessa si riferisce (per esempio, proprio con riferimento a fattispecie disciplinata dall’art. 15 qui in considerazione, un espresso precedente di questa Corte è rinvenibile nella pronuncia di Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22559 del 08/09/2008).

D’altra parte, però, occorre tenere conto del fatto che nella specie di causa (ed indipendentemente dalle indimostrate allegazioni di parte ricorrente, la quale si limita ad asserire che l’avviso di accertamento avrebbe per effetto il diniego del rimborso di un credito esposto in dichiarazione, senza però offrirne la dettagliata delucidazione), non risulta affatto che si versasse nell’ipotesi della richiesta di rimborso di un credito, sibbene invece nell’ipotesi di semplice detrazione di IVA “a credito”, secondo quanto si desume dallo specifico passo della sentenza impugnata nel quale il giudicante evidenzia che “tale società, infatti, non ha avanzato una richiesta di rimborso della suddetta somma….nel qual caso avrebbe dovuto essa dare dimostrazione della fondatezza della richiesta stessa”.

Se dunque di semplice applicazione del meccanismo di detrazione dell’imposta a credito si è trattato (sicchè l’imposta dovuta, a mente del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17 si determina “al netto della detrazione prevista nell’art. 19”, con riferimento al “momento in cui l’imposta diviene esigibile”, salvo l’esercizio del diritto stesso “al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo”), non vi è dubbio che del tutto correttamente il giudice di secondo grado ha considerato tale credito d’imposta come componente del reddito contestato e prodotto a mezzo dell’operazione oggetto dell’accertamento sottoposto a condono.

Del pari correttamente, il giudicante ha ritenuto che è impedito per l’Erario rideterminare un elemento di cui si è tenuto conto nel calcolo della somma necessaria a definire l’oggetto della contestazione (con le modalità ed i criteri fissati dalle lett. a) e b) – rispettivamente per le imposte sui redditi e per l’imposta sul valore aggiunto – del menzionato art. 15, comma 4), appunto perchè detto elemento resta sottratto a successivi accertamenti fiscali, in ragione dell’effetto preclusivo che si determina in conseguenza della specifica tipologia di “definizione” che è contemplata dalla disciplina qui in esame.

Non resta che concludere che il motivo unico di ricorso – peraltro assistito da un quesito generico e non adeguato alle peculiarità dei fatti di causa – non può essere accolto.

La regolazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 7.000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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