Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29567 del 24/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29567
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13178-2016 proposto da:
G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIOVANNI DE DONNO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2414/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 18/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
LUCIA.
Fatto
RILEVATO
che con la sentenza impugnata la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di G.C. all’assegno di invalidità civile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, con decorrenza 28/6/2013, condannando l’Inps al pagamento della relativa prestazione;
che la Corte fissava la decorrenza della prestazione in data successiva all’entrata in vigore del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, rilevando che solo a seguito della nuova legge era stata esclusa la considerazione del reddito del coniuge ai fini del computo del limite reddituale per il riconoscimento della prestazione, reddito da computarsi secondo il precedente regime per il periodo antecedente;
che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la G. sulla base di unico motivo;
che l’Inps si è costituito con memoria in calce al ricorso notificato;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
che con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1972, artt. 12 e 13, della L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, in relazione all’art. 112 c.p.c., osservando che, essendo la domanda diretta al riconoscimento del solo assegno di invalidità civile, ai fini dell’attribuzione della prestazione a nulla rilevano i redditi conseguiti dal coniuge dal 2009 in poi, come espressamente previsto dalla L. n. 33 del 1980, art. 14 septies;
che la causa, dopo il rinvio a nuovo ruolo disposto in attesa dell’intervento nomofilattico sulla questione relativa al reddito necessario per l’ottenimento dell’assegno di invalidità in conseguenza della riforma della L. n. 118 del 1971, art. 13,L. n. 247 del 2007 ex art. 1, comma 35, viene per la decisione a seguito della formulazione della proposta, comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
che questa Corte, con pronuncia chiarificatrice al cui percorso argomentativo si rinvia, ha stabilito che, anche alla luce del D.L. n. 76 del 2013 conv. in L. n. 99 del 2013, resta confermato che per l’assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, occorre far riferimento al reddito personale dell’assistito, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte (Cass. n. 14415 del 27/05/2019: In tema di assegno di invalidità civile, ai fini della verifica della sussistenza del requisito reddituale previsto per il riconoscimento del beneficio, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 247 del 2007 occorre fare riferimento al reddito personale dell’assistito, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare);
che, pertanto, in base al principio di cui sopra, il diritto al beneficio in controversia doveva essere riconosciuto anche in relazione al periodo antecedente all’entrata in vigore del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, previa verifica che i redditi personali non superino la soglia di legge e degli altri presupposti;
in base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto, con rinvio alla Corte d’appello che, previo compimento degli accertamenti in fatto necessari, deciderà la controversia facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020