Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29567 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18970/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in Catania, alla via Verona

n. 62, presso l’avv. Vincenzo Petralia, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 275/34/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, emessa in

data 22 novembre 2010, depositata in data 13 giugno 2011 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre

2018 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro M.C. per la cassazione della sentenza n. 275/34/11 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, emessa in data 22 novembre 2010, depositata in data 13 giugno 2011 e non notificata, che ha rigettato il ricorso dell’Ufficio, in controversia concernente l’impugnativa delle cartelle di pagamento emesse a seguito del mancato pagamento della seconda rata di cui al condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 12, per ritenute anni 1993 e 1994, i.v.a. anni 1991, 1995 e 1996, irpef anno 1993, sulla base delle quali veniva notificato avviso di vendita immobiliare;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Sicilia, pur dando atto della natura “clemenziale” del condono e della necessità, per il suo perfezionamento, dell’integrale pagamento delle rate dovute, riteneva tuttavia che nel caso di specie ricorresse un’ipotesi di errore scusabile del contribuente, che, con il pagamento di somme cospicue, aveva dato prova di voler definire tutti i carichi pendenti;

3. a seguito del ricorso, il contribuente resisteva con controricorso e spiegava ricorso incidentale, affidato a due motivi;

4. il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 17 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. ragioni di priorità logica impongono l’esame preliminare dei motivi di ricorso incidentale;

con il primo motivo, il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e dell’art. 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

in particolare, il ricorrente in via incidentale deduce l’inammissibilità del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, riproduttivo delle doglianze introdotte per la prima volta nel giudizio con i motivi di appello e respinte dalla C.T.R.;

secondo il ricorrente, l’Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in primo grado, non avrebbe contestato il diritto del contribuente ad avvalersi del condono, ma avrebbe solo eccepito il suo difetto di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c., chiedendo la sospensione del giudizio fino alla scadenza della proroga dei termini per la definizione agevolata del pagamento conseguente al sisma del 1990;

la contestazione successiva, relativa all’insussistenza del diritto ad avvalersi del condono, introdotta per la prima volta con i motivi di appello, sarebbe inammissibile;

1.2. il motivo è inammissibile perchè privo della necessaria specificità;

1.3. invero, il ricorrente, riportando alle pagine 3 e 4 solo la parte conclusiva dell’atto di costituzione in primo grado dell’Agenzia delle Entrate, non consente alla Corte di verificare, con la semplice lettura del controricorso, l’intero contenuto del suddetto atto di costituzione e di riscontrare la denunciata omissione (per altro difficilmente ipotizzabile, poichè, dalle stesse conclusioni riportate nel controricorso, si evince che l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto fin dal primo grado di giudizio la piena legittimità delle cartelle emesse a seguito del mancato perfezionamento del condono);

2.1. con il secondo motivo di ricorso incidentale, il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 81 e dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

secondo il ricorrente, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sarebbe inammissibile perchè quest’ultima non avrebbe interesse ad agire, dato che l’esecuzione del ruolo è demandata all’Agente della riscossione;

2.2. il motivo è infondato;

2.3. l’oggetto del giudizio è l’annullamento delle cartelle emesse sul presupposto del mancato perfezionamento del condono e che, quindi, sussisteva l’interesse ad agire dell’Agenzia delle Entrate;

invero, nel giudizio in cui si controverte della validità del condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 12, sussiste la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, titolare del credito oggetto della definizione agevolata, nonchè parte sostanziale, interessata alla definizione delle condizioni di validità ed efficacia del condono;

3.1. passando al ricorso principale, con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, della L. n. 289 del 2002, art. 12, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

secondo la ricorrente, la C.T.R. della Sicilia avrebbe erroneamente ritenuto che il procedimento conseguente all’istanza di sanatoria, della L. n. 289 del 2002, ex art. 12, prevedesse una necessaria attività di liquidazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, all’esito della quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emanare un provvedimento espresso di diniego di condono;

sostiene, invece, l’Agenzia ricorrente che la L. n. 289 del 2002, art. 12, prevede un procedimento semplificato per la definizione dei ruoli pregressi, mediante sottoscrizione e contestuale versamento dell’80% del dovuto, con successivo pagamento della seconda rata pari al 20%, subordinando la sanatoria al pagamento integrale e tempestivo di tutto quanto dovuto;

nel caso di specie, il contribuente non risultava aver versato per intero la quota dell’80%, nè la rata successiva del 20% e la C.T.R., senza motivare sul punto, aveva apoditticamente ritenuto che il contribuente fosse incorso in un errore scusabile, dato il comportamento conforme a buonafede, ricavabile dall’ingente pagamento effettuato;

3.2. i motivi sono connessi, possono essere esaminati congiuntamente; il primo è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo;

3.3. invero, la legge citata, art. 12, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e dell’avvenuto pagamento integrale, gravando sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto di controversia;

“in tema di condono fiscale, della L. n. 289 del 2002, art. 12, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è, pertanto, condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente” (Cass. sent. n. 20746/2010);

nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, a fronte di un saldo di Euro 50.784,73, il contribuente avrebbe dovuto versare il 25%, pari ad Euro 12.696,00, in due versamenti, il primo di Euro 10.156,00 (l’80% del dovuto) ed il secondo per il rimanente 20%;

risulta, invece, effettuato un solo versamento per Euro 6.962,00, cioè insufficiente a coprire anche l’importo dovuto per la prima rata;

a fronte delle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso contribuente si era limitato ad affermare di non aver reperito la ricevuta del saldo;

la C.T.R. della Sicilia, quindi, non ha fatto corretta applicazione delle norme sul condono e dei principi sopra riportati, ed ha ritenuto che il contribuente fosse incorso in un errore scusabile, avendo tenuto un comportamento conforme a buona fede, versando una parte consistente dell’importo dovuto;

sebbene il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1, (Statuto dei diritti del contribuente), sia è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3,23,53 e 97 Cost., espressamente richiamati dall’art. 1 del medesimo statuto (Sez. 5, Sentenza n. 9308 del 17/04/2013), il giudice di appello lo ha impropriamente richiamato nel caso in esame;

la controversia, infatti, ha ad oggetto l’omesso perfezionamento del condono cd. “clemenziale” per il mancato pagamento integrale dell’importo dovuto dal contribuente;

nel caso in esame, quindi, non è riscontrabile alcun inadempimento dell’Amministrazione finanziaria ad obblighi informativi, inesistenti nella specie, nè la sussistenza della buona fede tutelabile da parte del contribuente inadempiente;

in conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, con conseguente assorbimento del secondo;

la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso del contribuente va respinto nel merito ex art. 384 c.p.c.;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del controricorrente secondo la liquidazione effettuata in dispositivo;

sussistono, invece, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, attesa la particolarità della vicenda trattata ed il definitivo consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale citato in epoca successiva alla proposizione del ricorso originario.

P.Q.M.

La Corte, rigettato il ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente;

condanna il ricorrente incidentale al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito;

compensa tra le parti le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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