Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29567 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 31/10/2019, dep. 14/11/2019), n.29567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13192-2017 proposto da:

D.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato GIULIO DE CESARE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DINO LUCCHETTI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE

10, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO VISCA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO GRASSO in virtù di procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.L.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1387/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

D.L.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina i germani P. e G. deducendo che in vita il comune genitore D.L.A. aveva effettuato alcune donazioni in favore dei convenuti, e precisamente al figlio P. con atto del (OMISSIS), ed alla figlia G. con atto del (OMISSIS).

Aggiungeva che in seguito sia il donante che la di lui moglie, D.N.A. erano deceduti ab intestato, rispettivamente in data (OMISSIS) e (OMISSIS), lasciando a se superstiti i tre figli.

Tuttavia, a seguito dell’accettazione dell’eredità beneficiata da parte dell’attrice, la quale era stata dichiarata interdetta con sentenza del 26/5/1966, la consulenza disposta dal giudice tutelare aveva evidenziato che le suddette donazioni avevano leso la quota di riserva dell’attrice, la quale proponeva domanda per la divisione dei beni relitti previa riduzione e collazione delle donazioni effettuate.

Si costituiva D.L.G. che in relazione alla donazione asseritamente ricevuta, sosteneva che la stessa era stata preceduta da una compravendita per scrittura privata del (OMISSIS), con la conseguenza che la successiva donazione era priva di efficacia, proponendo a tal fine domanda riconvenzionale.

Il Tribunale adito con la sentenza n. 2408/2012, rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta, e accoglieva la domanda di riduzione della donazione effettuata in favore della stessa convenuta, come precisato in motivazione.

La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 1387 del 28/2/2017 accoglieva l’appello proposto da D.L.G., dichiarando che la stessa era proprietaria del bene oggetto di causa in virtù della scrittura privata di compravendita del (OMISSIS), rigettando per l’effetto la domanda di riduzione dell’attrice.

A tal fine osservava che la risoluzione convenzionale del precedente contratto di compravendita anteriore, avendo ad oggetto beni immobili, doveva essere a sua volta rivestita della forma scritta ad substantiam, dovendo quindi escludersi che potesse operare per facta concludentia.

Quindi rigettata anche l’eccezione di nullità della scrittura privata di compravendita per l’assenza delle indicazioni di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, atteso che era nelle more intervenuto il rilascio della concessione in sanatoria, che ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 57, determinava la sanatoria anche degli atti anteriormente posti in essere, e privi delle suddette indicazioni, accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta, escludendo che la stessa avesse beneficiato di una donazione, suscettibile di essere aggredita con l’azione di riduzione proposta dall’attrice.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso D.L.M. sulla base di un motivo.

D.L.G. ha resistito con controricorso

L’intimato D.L.P. non ha svolto attività difensiva in questa fase.

Ritiene il Collegio che non possa essere condivisa la proposta del relatore quanto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, occorrendo avere riguardo alle conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite nella sentenza n. 8312/2019, le quali hanno affermato che ove, come nella fattispecie, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica del ricorso, risulti depositata in cancelleria copia della relata della notifica telematica della decisione impugnata e del corrispondente messaggio pec con annesse ricevute, sebbene senza attestazione di conformità da parte del difensore, il ricorrente evita la sanzione dell’improcedibilità del ricorso laddove depositi l’asseverazione di conformità della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, sino alla data dell’udienza camerale.

Nel caso di specie, attesa anche la presenza di un intimato, che non consentiva di superare l’originale difetto di attestazione di conformità per effetto della condotta della controricorrente, il difensore di D.L.M. in data 16/4/2019, e quindi prima della celebrazione dell’udienza camerale del 31 ottobre 2019, ha depositato attestazione di conformità della relata di notifica telematica della sentenza impugnata, impendendo in tal modo la declaratoria di improcedibilità.

Tuttavia la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, anche al fine di consentire al Consigliere relatore di poter eventualmente formulare nuova proposta.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo anche a fine di consentire al Consigliere relatore di formulare eventuale nuova proposta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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