Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29567 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29567 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 14205-2012 proposto da:
CAPUTO PASQUALE C.F. CPTPQL51CO3A064E, domiciliato in
ROMA PIAllA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato RAFFAELE FERRARA, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro
2017
2974

DIEMME

99

S.R.L.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio
dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 11/12/2017

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 2765/2011 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/05/2011 R.G.N.

3969/2008.

”d?. 4205/2012

Premesso
che con sentenza n. 2765/2011, depositata il 28 maggio 2011, la Corte di appello di
Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stata respinta la
domanda di Pasquale Caputo volta all’accertamento del diritto ad essere assunto dalla

presso le aziende cessionarie del sito produttivo e delle attività che FAG Italia S.p.A., già
sua datrice di lavoro fino al 12/1/2001, data di collocamento in mobilità, aveva assunto
con le organizzazioni sindacali;
che a sostegno della decisione la Corte ha rilevato come la lettera della società in data 9
marzo 2001 configurasse non un vero e proprio contratto di lavoro, rimasto inadempiuto
per inerzia di entrambi i contraenti, secondo la ricostruzione del giudice di primo grado,
ma un contratto preliminare di lavoro, senza che peraltro ricorressero i presupposti per
una pronuncia costitutiva, posto che, entro il termine di diciotto mesi (a decorrere dal
12/1/2001) previsto per l’assunzione, termine di cui era da ritenersi l’essenzialità, anche
tenuto conto dei rispettivi interessi delle parti, né la società aveva invitato il lavoratore a
prendere servizio, né questi aveva offerto la propria prestazione;
che nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Caputo con due
motivi;
che DEMA S.p.A. ha resistito con controricorso;

rilevato
che, con il primo motivo, il ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1325, 1326, 1351, 1353, 1453, 1185 e 1457 c.c., nonché degli artt. 1360 ss. nella
interpretazione del contratto, censura la sentenza per avere ritenuto che la lettera del 9
marzo 2001 integrasse un preliminare, anziché un contratto di lavoro, nonostante che il
documento contenesse una proposta di assunzione recante tutti gli elementi che
concorrono a definire un rapporto di lavoro e che, con la firma per accettazione, dovesse
ritenersi intervenuto fra le parti un contratto di lavoro, il previsto decorso dell’assunzione
entro e non oltre 18 mesi dal 12/1/2001 costituendo il termine ultimo, entro il quale il
contratto avrebbe dovuto iniziare a spiegare i propri effetti, e non la condizione cui era
sottoposta l’efficacia dello stesso ovvero la condizione per la stipula del contratto
definitivo;
che, con il secondo motivo, deducendo nuovamente violazione e falsa applicazione delle
stesse norme del Codice civile, oltre alla violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché vizio di
motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto l’essenzialità
1

società DIEMME 99 S.r.l. (poi DEMA S.p.A.) in attuazione dell’impegno di ricollocazione

del/t mine e, di conseguenza, intempestiva, per decorso dello stesso, la richiesta di
unzione avanzata dal lavoratore soltanto in data 10/1/2004;

osservato
che il primo motivo risulta anzitutto inammissibile, riportando il testo dell’accordo solo
per estratto e non nella sua interezza (Cass. n. 9712/2002; n. 12006/2003), pur a fronte
di sentenza che ne ha esteso l’esame a parti diverse, quali le premesse e l’oggetto (cfr.
p. 7), traendone argomento a sostegno delle proprie conclusioni;

come più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte – in un accertamento di
fatto rimesso al giudice di merito (Cass. n. 23142/2014): accertamento incensurabile in
sede di legittimità ove sia sorretto da una motivazione sufficiente ed esente da vizi logici
od errori giuridici e sia il risultato di un’interpretazione condotta nel rispetto delle regole
di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 24150/2007);
che, nella specie, il giudice di merito ha correttamente preso in esame l’intero contesto
contrattuale, ponendo in particolare rilievo come la lettera del 9 marzo 2001, sottoscritta
dal lavoratore per accettazione, avesse esplicitamente dichiarato di essere un “impegno
all’assunzione” e come a tale obbligo non fosse seguita la stipula del contratto definitivo
per inerzia di entrambe le parti;
che anche il secondo motivo non si sottrae ad un preliminare profilo di inammissibilità,
non risultando trascritte, nell’inosservanza del principio dell’autosufficienza del ricorso per
cassazione (Cass. n. 17915/2010), le deposizioni suscettibili di lettura difforme da quella
operata dalla Corte di appello;
che, in ogni caso, il giudice di secondo grado, nel -ritenere l’essenzialità del termine, si è
uniformato al consolidato orientamento, per il quale “l’accertamento in ordine alla
essenzialità del termine per l’adempimento, ex art. 1457 c.c., è riservato al giudice di
merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e,
soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, di modo che risulti
inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del
contratto con l’inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo
dall’uso dell’espressione “entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione della
prestazione, se non emerga, dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle
parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l’utilità
prefissatasi” (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 14426/2016);

ritenuto
che il ricorso deve, in conclusione, essere respinto;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

2

che, d’altra parte, la qualificazione del contratto come preliminare o definitivo si risolve –

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per
compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 giugno 2017.

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