Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29566 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 29/12/2011), n.29566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

PYRAMID SRL SOCIETA’, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43 presso lo

studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2 007 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 23/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO ALESSANDRO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione nei confronti della Pyramid s.r.l. (che resiste con controricorso successivamente illustrato da memoria) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpeg e Ilor relativo al 1997, la C.T.R. Lazio riformava la sentenza di primo grado – che aveva rigettato il ricorso della contribuente – rilevando la sussistenza di un precedente giudicato tra le stesse parti in ordine ai medesimi elementi posti a base dell’accertamento in esame, ancorchè relativo a differenti annualità.

2. Col primo motivo, deducendo violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (rectius, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4) la ricorrente sostiene che la sentenza è solo apparentemente motivata in quanto contiene l’enunciazione di principi astratti relativi al giudicato esterno del tutto sganciata dalla realtà processuale, senza esaminare il contenuto della sentenza asseritamente passata in giudicato e l’oggetto del giudizio devoluto alla C.T.R. per effettuare gli opportuni raffronti.

Tale censura (riproposta nel terzo motivo, sia pure sotto il diverso profilo della omessa motivazione su fatto controverso e decisivo), è fondata.

La motivazione della decisione impugnata è esclusivamente fondata sulla esistenza di un precedente giudicato, tuttavia in tale sentenza i giudici d’appello non hanno sostenuto che il suddetto giudicato era intervenuto tra le medesime parti ed aveva ad oggetto il medesimo debito di imposta, emergendo invece dalla suddetta sentenza che tale giudicato tra le medesime parti riguardava un diverso debito di imposta in quanto relativo a diversa annualità (e ciò a prescindere dalla medesimezza o meno dell’imposta). In simili casi il giudice della seconda controversia non può astenersi dalla decisione sul merito semplicemente limitandosi ad invocare l’esistenza del precedente giudicato e della relativa preclusione, ma deve decidere, essendo sub iudice un debito di imposta sul quale non è intervenuta alcuna decisione.

E’ vero che se due giudizi tra le stesse parti fanno riferimento al medesimo rapporto giuridico, l’accertamento passato in giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo, è tuttavia evidente che in tali casi il giudice non può limitarsi (come è invece accaduto nella specie) ad affermare l’esistenza del precedente giudicato, ma deve innanzitutto precisare se, sulla base di quali presupposti ed in che termini sussista la possibilità di “estensione” del suddetto giudicato alla fattispecie sub iudice, individuando quali accertamenti coperti da giudicato siano comuni alla suddetta controversia ed in che limiti essi siano pertanto preclusi al secondo giudice, essendo appena il caso di rilevare che tale individuazione deve essere rigorosa e specifica, posto che ogni indebita “estensione” del giudicato finisce per risolversi in una compressione del diritto di azione costituzionalmente presidiato.

Tanto premesso, deve convenirsi che la motivazione della sentenza impugnata, fondata esclusivamente sul generico riferimento alla esistenza di una sentenza passata in giudicato tra le stesse parti ma per periodi di imposta differenti (senza nemmeno precisare se relativa almeno alle medesime imposte, senza operare un raffronto con la controversia sub iudice, senza individuare i presupposti eventualmente comuni ad entrambe le controversie ed il contenuto della decisione su di essi, decisione in ipotesi “estensibile” alla seconda controversia, con conseguente relativa preclusione) è da ritenersi meramente apparente, in quanto astratta e generica al punto da essere assolutamente inidonea a consentire il controllo della ragioni poste a fondamento della decisione, avendo il giudice di merito del tutto pretermesso l’indicazione degli elementi su cui ha fondato il proprio convincimento (v. tra le altre cass. n. 2067 del 1998). E’ peraltro appena il caso di evidenziare che tale motivazione sarebbe in ogni caso da ritenersi viziata perchè omessa con riguardo ai suddetti fatti decisivi.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento dei successivi, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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