Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29566 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/12/2020, (ud. 15/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7665-2019 proposto da:

C.G., C.L., C.E., domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO CALABRO’;

– ricorrenti –

contro

G.A., CA.MA., CA.PA., CA.EM.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RAFFAELE DE CESARE 30, presso

lo studio dell’avvocato MARIA TERESA CALABRIA, rappresentati e

difesi dall’avvocato FRANCESCO REALE;

– controricorrenti –

e contro

C.F.M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2211/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2010 G.A. nonchè Ca.Pa., Ca.Ma. e Ca.Em., esponevano che: 1) erano proprietari iure successionis di due unità immobiliari site in Cosenza, (OMISSIS); 2) dal mese di maggio del 2009 C.E., C.G., C.L. e C.F. (indicato negli atti del giudizio anche come F.M.F.) avevano occupato sine titulo i locali suindicati esercitandovi l’attività di ristorante con denominazione “Osteria La Corbelleria”; 3) nonostante le richieste loro rivolte, i convenuti non avevano inteso regolarizzare la loro posizione con un formale contratto.

Tanto premesso, gli attori convennero in giudizio C.F.M.F., C.E., C.L. e C.G. quali “gestori” dell’Osteria La Corbelleria per sentire dichiarare che gli stessi “occupa(va)no abusivamente ed illegittimamente in quanto sine titulo, a far data dal mese di maggio 2009, le due unità immobiliari site in Cosenza alla (OMISSIS),… e per l’effetto ordinarne il rilascio immediato, libero e sgombero da persone e/o cose in loro favore, con condanna al pagamento dell’indennità per l’illegittima occupazione che si protrae(va) dal mese di maggio 2009 fino al rilascio, oltre al risarcimento dei danni, in favore degli attori, il tutto nella somma di Euro 25,000,00, ovvero quell’altra diversa somma, maggiore o minore ritenuta equa dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, con vittoria di spese e competenze di Giudizio”.

Si costituirono in giudizio C.E., C.L. e C.G. contestando, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che essi non erano titolari dell’Osteria La Corbelleria, nè la gestivano, nè vi espletavano alcuna attività lavorativa, in quanto unico titolare era C.F. (o F.M.F.). Nel merito, sostennero l’infondatezza della domanda atteso che, sulla base di quanto a loro conoscenza, C.F. (o F.M.F.) non occupava i locali illegittimamente.

Si costituì in giudizio anche C.F. (o F.M.F.) che contestò la domanda, sostenendo che la gestione e la titolarità dell’Osteria La Corbelleria fosse solo a lui riconducibile e che l’occupazione del locale fosse del tutto legittima; negò, invece, di aver occupato il locale posto di fronte, di cui aveva le chiavi solo per poterlo fare visitare a terzi, secondo quanto richiesto dall’avv. Calabria.

Il Tribunale adito con sentenza n. 2099/2016 accolse la domanda e, per l’effetto, ordinò ai convenuti il rilascio immediato dell’immobile sito in Cosenza (OMISSIS); condannò i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dagli attori per l’illegittima occupazione del locale anzidetto nonchè dell’immobile sito in Cosenza (OMISSIS), sgomberato in data 14 febbraio 2013, danni che liquidò complessivamente in Euro 50.200,00 nonchè al pagamento del canone di occupazione determinato nella somma di Euro 500,00 mensili – fino alla data dell’effettivo rilascio dell’immobile ancora occupato -, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, determinati come indicato nella parte motiva di quella sentenza, e regolò, infine, il pagamento delle spese di lite.

Avverso la sentenza proposero appello C.E., C.L. e C.G..

Si costituirono in giudizio G.A., Ca.Pa., Ca.Ma., Ca.Em., chiedendo la riunione del procedimento con altro relativo ad impugnazione avverso la medesima sentenza proposta da C.F. (o F.M.F.).

Ed infatti avverso la medesima sentenza, C.F. (o F.M.F.) aveva proposto appello ed anche in quel giudizio si erano costituiti gli appellati G. e Ca..

Previa riunione dei gravami proposti, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 2211/2018, pubblicata il 17 dicembre 2019, rigettò sia l’appello principale che l’appello incidentale e condannò C.E., C.L., C.G. nonchè F. (o F.M.F.), in solido, al pagamento in favore di G.A., Ca.Pa., Ca.Ma. e Ca.Em. alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito C.E., C.L., C.G. hanno proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui hanno resistito G.A., Ca.Pa., Ca.Ma. e Ca.Em. con controricorso.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

I controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si osserva che i ricorrenti hanno depositato il ricorso notificato in via telematica, corredato della relata di notifica, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nonchè dell’attestazione di conformità, sottoscritta in forma autografa dal difensore, delle copie cartacee prodotte agli atti notificati in formato telematico, sicchè non sussiste improcedibilità del ricorso eccepita dai controricorrenti.

2. Va poi precisato che deve intendersi come primo motivo quello riportato a p. 9 e sgg. del ricorso, corrispondente a quello indicato come motivo n. 2 a p. 2 e 3 del detto atto ed ivi riportato in sintesi, evidenziandosi che il mezzo indicato come n. 1 a p. 2 del ricorso in sintesi, così come ivi rubricato, non si rinviene poi nell’illustrazione dei motivi.

Con il motivo di ricorso così individuato, rubricato “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), artt. 100,115,116 e 228, c.p.c., art. 2730 c.c., relativamente all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3”, i ricorrenti sostengono che la Corte di merito “avrebbe dovuto prendere atto del difetto di legittimazione passiva in capo agli odierni ricorrenti” e lamentano che la medesima Corte, come già il Tribunale, non abbia attribuito “alcun valore neppure indiziario alle dichiarazioni rese nell’ambito del giudizio di primo grado” da C.F. (o F.M.F.) e da C.E. in sede di interrogatorio formale, mentre avrebbero posto a fondamento della loro decisione “l’unica circostanza in cui gli odierni ricorrenti venivano trovati all’interno dei locali dell’Osteria dai sigg. Ca.Em. e A.C., nonchè la ricostruzione dell’incontro avvenuto presso il Royal Hotel di Cosenza”.

3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in riferimento agli artt. 1591 e 2697 c.c.” (v. ricorso p. 13), i ricorrenti deducono che la Corte territoriale avrebbe errato “nell’applicazione dei principi di diritto in materia di onere della prova” e sostengono che, in relazione al danno da illegittima occupazione, la controparte non avrebbe allegato alcuna prova e che la Corte di merito si sarebbe basata su una “mera asserzione non provata”.

4. Entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto non contengono alcuna specifica denuncia del paradigma degli articoli indicati nelle rubriche dei motivi all’esame, bensì lamentano soltanto un’erronea valutazione di risultanze probatorie, tendendo così gli stessi, in sostanza, ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede, evidenziandosi che la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.

Va, altresì, evidenziato che le doglianze veicolate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono pure inammissibili ex art. 348-ter c.p.c., avendo la decisione di secondo grado confermato la sentenza del Tribunale.

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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