Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29566 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6777/2012 R.G. proposto da:

C.T., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Lucisano,

presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Crescenzio

n. 91;

– ricorrente –

e

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/10/11 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia Romagna, emessa in data 17 gennaio 2011,

depositata in data 4 aprile 2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre

2018 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.T. ricorre con quattro motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 34/10/11 della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, emessa in data 17 gennaio 2011, depositata in data 4 aprile 2011 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, dichiarando la validità degli avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione aveva rettificato, ai fini Irpef ed Ilor per l’anno 1992, il reddito imponibile di C.T. e F., in qualità di soci della società “R.P. di C.T. & C. s.n.c.” rispettivamente nella misura dell’88,90% e 5,5%;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. dell’Emilia Romagna rilevava che la funzione di C.T., socio con quota dell’88,90% ed amministratore della società in nome collettivo, costituita con i due fratelli ( F. e M., soci con partecipazione nella misura del 5,5% ciascuno), aveva indotto l’Ufficio a riferire tutte le movimentazioni bancarie sul conto del socio alla società, in applicazione della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, ed in mancanza di prova contraria da parte del contribuente; che la sentenza della Cassazione n. 9587/2007, nella controversia relativa all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, aveva precisato che “incombeva al contribuente l’onere di dimostrare che le risultanze dei controlli bancari concernenti i prelevamenti ed i versamenti erano del tutto estranee all’attività della R.P.. Tuttavia nulla in questo senso risulta provato”; che l’accertamento nei confronti dei soci doveva essere confermato, perchè doveva ritenersi consequenziale a quello nei confronti della società, divenuto ormai definitivo, a seguito delle pronunce della Suprema Corte, che ne avevano accertato la legittimità;

3. la C.T.R. dell’Emilia Romagna concludeva, quindi, nel senso dell’accoglimento dell’appello dell’Ufficio, dichiarando la validità ed efficacia degli accertamenti nei confronti dei ricorrenti;

4. all’esito del giudizio di secondo grado, C.F. definiva la propria posizione ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12;

5. C.T., invece, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della C.T.R., al quale l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

6. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, deve rilevarsi che il giudizio si è svolto senza la partecipazione di C.M., socio con la partecipazione del 5,5% della società “R.P. di C.T. & C. s.n.c.”;

invero, secondo il consolidato indirizzo della Corte, “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -” (Cass. S.U. sent. n. 14815/08);

nel caso di specie il giudizio, che non aveva ad oggetto questioni personali dei soci C.F. (per il quale la posizione risulta definita) e T., bensì la fondatezza dell’accertamento nei confronti della società, che si riflette sulle posizioni dei singoli soci, si è svolto senza la necessaria partecipazione del terzo socio, C.M., per cui deve dichiararsi la nullità dell’intero procedimento e delle sentenze di primo e secondo grado, rimettendo le parti innanzi alla C.T.P. competente, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette le parti innanzi alla C.T.P. competente (Rimini), cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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