Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29566 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29566 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 28670-2012 proposto da:
TENERELLI ROSANNA C.F. TNRRNN78R57A662K, domiciliata
in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dagli avvocati ETTORE SBARRA, MARIA GOFFREDO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro
2017
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POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 11/12/2017

- controricorrente

avverso la sentenza n. 7263/2011 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 06/12/2011 R.G.N.

2416/2008.

PROC nr. 28670/2012 RG

RILEVATO
che con sentenza in data 22 novembre- 6 dicembre 2011 (nr.
7263/2011) la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza del
Tribunale della stessa sede ( del 5-13 giugno 2007), che aveva respinto la
domanda proposta da ROSANNA TENERELLI per la dichiarazione di nullità
del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con POSTE ITALIANE

spa, nel periodo dal 21 ottobre 2003 al 15 gennaio 2004, per ragioni
sostitutive
«correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del
personale inquadrato nell’Area Operativa e addetto al servizio di recapito
presso il Polo Corrispondenza Puglia, assente con diritto alla conservazione
del posto di lavoro nel periodo dal 21.10.2003 al 15.1.2004» (pagina 3 della
sentenza, in fine);

che avverso la sentenza ha proposto ricorso ROSANNA TENERELLI,
affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese POSTE ITALIANE spa con
controricorso;

CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha dedotto:
-con il primo motivo: ai sensi dell’articolo 360 nr 3 cod.proc.civ.,
violazione e falsa applicazione dell’articolo 202 cod.proc.civ. e dell’articolo
116 cod.proc.civ. Ha censurato la sentenza per avere affermato che
erroneamente il giudice del primo grado aveva ritenuto rinunziate le
istanze istruttorie articolate nel ricorso introduttivo ma avere poi concluso
che le richieste di prova erano indifferenti alla decisione per la genericità
dei capitoli — che facevano riferimento alla cronica insufficienza
dell’organico a tempo indeterminato — e la loro irrilevanza, dovendosi
valutare la effettività delle ragioni sostitutive della specifica assunzione e
non anche l’impiego di personale precario in altre zone di recapito . Ha
esposto di avere articolato anche la richiesta di prova contraria, con i propri
testi, sulle circostanze dedotte dalla controparte. Ha lamentato che la Corte
di merito, contraddittoriamente rispetto alla statuizione di genericità delle
circostanze capitolate in ricorso, aveva valorizzato la deposizione del teste

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PROC nr. 28670/2012 RG

di controparte, che riferiva come negli uffici di Bitonto non vi fossero
carenze strutturali di personale;
-con il secondo motivo: ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 244 cod.proc.civ. La censura
afferisce alla statuizione di rigetto del motivo di appello con il quale ella
deduceva la inammissibilità della prova testimoniale acquisita nel primo

LUIGI BALLIANA, non era compreso tra quelli indicati nella memoria
difensiva, nella quale veniva indicato il responsabile dell’ufficio-recapito di
Gravina in Puglia e non il responsabile dell’ufficio di Bitonto. Tale statuizione
era fondata sulla emendabilità dell’errore relativo alla indicazione dell’ufficio
di applicazione della lavoratrice, che non determinava incertezza sulla
persona fisica chiamata a testimoniare nonché sul principio di diritto
secondo cui la omissione delle generalità delle persone da interrogare
integrava una mera irregolarità, che avrebbe abilitato il giudice all’esercizio
del potere dovere di integrazione degli atti di cui all’articolo 421 comma
primo cod.proc.civ. La ricorrente ha dedotto che Poste Italiane non aveva
richiesto al giudice del merito di emendare l’errore nella indicazione del
testimone, provvedendo direttamente a citare un teste diverso da quello
indicato in memoria;
– con il terzo motivo: ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.,
violazione ed errata applicazione dell’articolo 1 comma 2 del D.L.gs.
368/2001 e dell’articolo 25 del CCNL dell’Il gennaio 2001 nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla statuizione resa
sulla mancata indicazione in contratto del personale sostituito. Ha assunto
la necessità di indicare nel contratto di lavoro il nominativo del lavoratore
sostituito ovvero, comunque, quanto meno di indicare e provare, almeno
in giudizio, i soggetti sostituiti, le ragioni ed il periodo di assenza, l’ambito
territoriale del Comune di Bitonto in cui essi operavano. La deposizione
testimoniale posta a fondamento della decisione non offriva tale prova,
poiché il teste genericamente aveva confermato che nell’ufficio postale di
Bitonto vi era personale assente per infortunio.

che il ricorso è infondato;

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grado ad istanza di POSTE ITALIANE giacchè l’unico teste escusso, signor

PROC nr. 28670/2012 RG

che, infatti:
– il primo motivo, con il quale si censura l’apprezzamento del giudice del
merito sulla genericità

ed irrilevanza dei capitoli di prova articolati nel

ricorso introduttivo, investe una valutazione di merito, impugnabile in
questa sede di legittimità esclusivamente con la deduzione di un vizio della
motivazione ex articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. Il motivo, così riqualificato, è

potenzialmente decisivo che sarebbe stato dedotto nei capitoli di prova
(diretta e contraria) non ammessi, né le ragioni di tale decisività;
– il secondo motivo è infondato. Correttamente la Corte di merito ha
evidenziato che costituiva mero errore materiale, non determinante alcuna
incertezza circa la persona fisica chiamata a deporre, l’errore di indicazione
nella richiesta della prova orale dell’ufficio di applicazione della lavoratrice
ricorrente, sulla cui identificazione

non vi era contestazione. Da ciò

derivava che la escussione del medesimo teste non determinava alcuna
ragione di nullità della assunzione della prova.
– il terzo motivo è parimenti infondato. Inconferente è il richiamo alle
previsioni dell’articolo 25 CCNL 2001, trattandosi di assunzione avvenuta ai
sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 368/2001 per ragioni sostitutive. Quanto al
requisito di specificità della causale, nella giurisprudenza di questa Corte è
ormai consolidato

il principio secondo cui nelle situazioni aziendali

complesse- in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona ma
ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scopertal’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione
dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad
assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata
dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di riferimento,
le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla
conservazione del posto di lavoro, che consentano di determinare il numero
dei lavoratori da sostituire ancorchè non identificati nominativamente,
ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del
prospettato presupposto di legittimità ( ex plurimis: 25/02/2016, n. 3719;
Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-4-2012 n. 6216,

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inammissibile giacchè non indica un preciso fatto storico di rilievo

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Cass. 30-5-2012 n. 8647, Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2-5-2011 n.
9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868) . Infondato è pertanto l’assunto della parte
ricorrente circa la necessità di indicare in contratto il nominativo del
lavoratore sostituito. In coerenza con il principio di diritto qui ribadito va
ancora evidenziato che la prova in giudizio della effettività della ragione
sostitutiva va riferita alla esigenza elastica evidenziata, relativa alla

singolo lavoratore sostituito né le ragioni del verificarsi della assenza del
personale stabile.

che il ricorso deve essere conclusivamente respinto
che le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C
200 per spese ed C 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al
15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017

IL PRESIDENTE

funzione produttiva scoperta senza che sia necessario dimostrare né il

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