Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29565 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6775/2012 R.G. proposto da:

C.T., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Lucisano,

presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Crescenzio

n. 91;

– ricorrente –

e

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/10/11 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia Romagna, emessa in data 17 gennaio 2011,

depositata in data 11 aprile 2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre

2018 dal Consigliere Andreina Giudicepietro;

viste le conclusioni depositate dal P.G. Umberto De Augustinis, che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.T. ricorre con quattro motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 38/10/11 della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, emessa in data 17 gennaio 2011, depositata in data 11 aprile 2011 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, dichiarando la validità dell’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione aveva rettificato, ai fini Irpef ed Ilor per l’anno 1991, il reddito imponibile di C.M., T. e F., in qualità di soci della società “R.P. di C.T. & C. s.n.c.” rispettivamente nella misura del 5,5%, 88,90% e 5,5%;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. dell’Emilia Romagna rilevava che i verificatori potevano chiedere informazioni agli Istituti di credito sui conti correnti dei contribuenti, anche per periodi d’imposta anteriori al 1992; che era possibile estendere il controllo al conto corrente dei soci amministratori; che la funzione di C.T., socio con quota dell’88,90% ed amministratore della società in nome collettivo, costituita con i due fratelli, aveva indotto l’Ufficio a riferire tutte le movimentazioni bancarie sul conto del socio alla società, in applicazione della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, ed in mancanza di prova contraria da parte del contribuente; che la sentenza della Cassazione n. 9588/2007, nella controversia relativa all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, aveva precisato che “acquisti e vendite da parte della società erano avvenuti senza fattura”; che l’accertamento nei confronti dei soci doveva essere confermato, perchè doveva ritenersi consequenziale a quello nei confronti della società, divenuto ormai definitivo, a seguito delle pronunce della Suprema Corte, che ne avevano accertato la legittimità;

3. la C.T.R. dell’Emilia Romagna concludeva, quindi, nel senso dell’accoglimento dell’appello dell’Ufficio, dichiarando la validità ed efficacia degli accertamenti nei confronti dei ricorrenti;

4. in esito al giudizio di secondo grado, C.F. e C.M. hanno definito la propria posizione avvalendosi delle disposizioni di cui al D.L. n. 98 del 2011;

5. C.T. ha, invece, proposto ricorso per cassazione, al quale l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

6. il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 17 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

7. il P.G. Umberto De Augustinis ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo, C.T. denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con conseguente illegittimità dell’intero procedimento;

1.2. i motivi sono connessi e vanno esaminati congiuntamente; essi sono infondati e vanno rigettati;

1.3. invero, in base al consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte (Cass., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815) “nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento dei redditi di società ed associazioni, ove, in violazione dei principi del litisconsorzio necessario, si formino giudicati “parziali” relativi a singole posizioni, i rapporti fra il giudicato parziale e le posizioni dei soggetti nei cui confronti non si sia formato il giudicato debbono essere risolti in base ai principi del contraddittorio e del diritto di difesa, per cui il terzo può trarre beneficio dal giudicato inter alios, ma non esserne pregiudicato”;

con la conseguenza, ha ulteriormente puntualizzato la Corte (Cass., ord. 6 giugno 2014, n. 12793), che la formazione di un giudicato a carico di uno dei litisconsorti impedisce la concreta attuazione del litisconsorzio processuale, e tale giudicato – ove sia sfavorevole – non pregiudica la posizione degli altri litisconsorti;

nel caso di specie, il ricorrente si duole della mancata integrazione del contraddittorio nel procedimento nei confronti della società, che si è concluso con il rigetto definitivo del ricorso della “R.P. di C.T. & C. s.n.c.” con le sentenze della Corte di Cassazione nn. 9585, 9587 e 9588 del 2007 per le diverse annualità in contestazione;

il giudicato formatosi nei confronti della società è inopponibile al socio, che non ha partecipato a quel giudizio, ma rimane fermo e non può essere oggetto di impugnazione in questa sede, come sembrerebbe dal tenore del motivo di ricorso;

nel caso di specie, il giudizio sulle posizioni dei soci si è svolto unitariamente sia in primo sia in secondo grado ed i soci C.F. e C.M. risultano aver definito la propria posizione avvalendosi delle disposizioni di cui al D.L. n. 98 del 2011;

pertanto, la domanda del ricorrente di annullamento delle sentenze di primo e secondo grado, perchè il procedimento si sarebbe sviluppato in violazione dell’art. 101 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e dell’art. 111 Cost., comma 2, non è fondata, dovendosi semplicemente affermare, in ciò correggendosi la motivazione della C.T.R. dell’Emilia Romagna ex art. 384 c.p.c., comma 4, che il giudicato sfavorevole nei confronti della società non pregiudica la posizione del socio, odierno ricorrente;

2.1. con il terzo motivo, il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e della L. n. 4 del 1929, art. 24, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo la nullità dell’avviso di accertamento per la mancata instaurazione del contraddittorio con il contribuente e mancata redazione del relativo processo verbale;

con il quarto motivo, il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè l’Amministrazione non avrebbe fornito la prova, anche presuntiva, che i movimenti bancari, intestati al socio, fossero riferibili alla società;

il ricorrente, inoltre, lamenta che la C.T.R. dell’Emilia Romagna abbia ritenuto l’insussistenza di documentazione idonea a provare la sfera strettamente personale delle movimentazioni bancarie, pur in presenza di idonea documentazione esaminata favorevolmente dal giudice di primo grado;

2.2. anche tali motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente;

essi sono infondati e vanno rigettati;

2.3. destituita di giuridico fondamento deve ritenersi la costruzione del contraddittorio precontenzioso come requisito di legittimità della procedura;

nessuna norma, infatti, sancisce la nullità degli atti posti in essere dall’Ufficio senza l’instaurazione del contraddittorio anticipato, inteso a consentire la prova contraria nella fase amministrativa (Cass. n. 5365/2006);

“in tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l’utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicchè dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti” (Sez. 5, Sentenza n. 25770 del 05/12/2014);

inoltre, nel caso di specie, correttamente la C.T.R., partendo dalla preliminare considerazione del ruolo e della funzione del socio, amministratore di una società di persone, costituita tra tre fratelli, con una partecipazione sociale pari all’88,90%, ha riconosciuto la riferibilità alla società di tutte le movimentazioni bancarie apparentemente inerenti alla sfera patrimoniale personale;

il tutto in base ad una presunzione iuris tantum, a fronte della quale incombeva al contribuente l’onere di dimostrare che le risultanze dei controlli bancari concernenti prelevamenti e versamenti erano del tutto estranee alla attività della società R.P.;

tuttavia, nulla in questo senso risulta provato;

invero, “in tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica della società sottoposta a verifica ” (Sez. 5, Sentenza n. 428 del 14/01/2015; vedi anche Sez. 5, Ordinanza n. 6595 del 15/03/2013 in tema di accertamento IVA relativo a società di persone a ristretta base familiare);

3.1. in conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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