Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29564 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6605/2012 R.G. proposto da

SE.RI.T. Sicilia S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e

difesa dall’avv. Alberto Giaconia ed elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Baiamonti n.4, presso l’avv. Rosaria Internullo;

– ricorrente –

e

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

nonchè

L.S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 357/34/2011 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, emessa in

data 13 giugno 2011, depositata in data 11 luglio 2011 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre

2018 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la SE.RI.T. Sicilia S.p.A. ricorre con due motivi contro l’Agenzia delle Entrate e L.S.A. per la cassazione della sentenza n. 357/34/2011 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, emessa in data 13 giugno 2011, depositata in data 11 luglio 2011 e non notificata, che ha rigettato l’appello della SE.RI.T. Sicilia S.p.A., confermando la sentenza impugnata, in controversia concernente l’impugnativa delle cartelle di pagamento emesse a carico di L.S.A. per Irpef, Irap ed Addizionale Regionale relative all’anno 2001;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Sicilia rilevava che il contribuente aveva impugnato le cartelle di pagamento, deducendone la mancata notifica e la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo; che la SE.RI.T. Sicilia S.p.A., pur risultando destinataria del ricorso in primo grado, non si era costituita in quel grado; che l’Agenzia delle Entrate, costituitasi innanzi alla C.T.P. di Catania, non aveva fornito la prova della notifica delle cartelle esattoriali, a suo dire avvenuta il 2/10/2006;

pertanto la C.T.R. concludeva nel senso che, non essendo stata prodotta la notifica del 2 ottobre 2006, l’appello della SE.RI.T. Sicilia S.p.A. andava rigettato;

3. a seguito del ricorso, L.S.A. è rimasto intimato, mentre l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale avente ad oggetto l’omessa pronuncia da parte del giudice di appello sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva, avanzata sia in primo, sia in secondo grado;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo, la SE.RI.T. Sicilia S.p.A. denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2 e art. 21, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

secondo la ricorrente, la C.T.R. della Sicilia non avrebbe tenuto conto della produzione documentale della società, dalla quale risultava l’avvenuta notifica della cartella in data 2 ottobre 20006 (e la conseguente inammissibilità del ricorso del contribuente, notificato solo in data 24 gennaio 2008, oltre i termini di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21), erroneamente ritenendo che la SE.RI.T. Sicilia S.p.A., non essendosi costituita in primo grado, non poteva, nel costituirsi in appello, produrre i documenti attestanti l’avvenuta notifica;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il giudice di appello ha condannato la società ricorrente, in solido con l’Agenzia delle Entrate, al pagamento delle spese di appello, nonostante L.S.A. non si fosse costituito;

1.2. il primo motivo del ricorso principale è fondato, con conseguente assorbimento del secondo;

1.3. invero, la C.T.R. della Sicilia, con una laconica motivazione, ha evidentemente escluso l’ammissibilità della produzione documentale attestante la notifica, poichè avvenuta in grado di appello, da parte della società che non si era costituita in primo grado;

costituisce, invece, un principio pacifico quello secondo il quale “nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2: tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all’art. 57 del detto decreto” (Sez. 5 -, Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018; Cass. sent. n. 27774/2017);

l’accoglimento del motivo d’impugnazione riposa sulla chiara lettera del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, che abilità alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel comma 1, sottopone invece a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova (Cass. n. 22776/2015);

deve, quindi, ritenersi che la C.T.R. avrebbe dovuto valutare la produzione documentale dell’appellante, ai fini della decisione sull’ammissibilità e fondatezza del ricorso, poichè non può escludersi che tale produzione in appello è consentita anche alla parte rimasta contumace in primo grado, in quanto il divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57,concerne solo le eccezioni in senso stretto (Cass. n. 12008/2011, n. 13144/2010, n. 14020/2007);

in un caso analogo, questa Corte ha inoltre chiarito che “l’inerzia” dell’allora Serit Sicilia s.p.a. può trovare più razionale considerazione nell’ambito della regolamentazione del rimborso delle spese di lite (D.Lgs. n. 546 del 19929, art. 15, che ricomprende le spese cagionate dalla trasgressione le dovere di lealtà e di probità – art. 88 c.p.c.)” (Sez. 5 -, Ordinanza n. 8927 del 11/04/2018, in motivazione a pag. 3);

all’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento del secondo, sulle spese del grado di appello, che andranno nuovamente regolate all’esito del giudizio di rinvio;

in conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia per nuovo esame;

2.1. con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate censura l’omessa pronuncia da parte del giudice di appello sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva, avanzata sia in primo, sia in secondo grado;

2.2. il motivo è infondato e va rigettato;

2.3. non sussiste, invero il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate (ove esistente rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento);

sul punto basta rilevare che l’Agenzia delle Entrate è titolare del credito tributario riportato nella cartella e che l’oggetto del giudizio è l’annullamento della cartella sul presupposto della omessa notifica della stessa;

3.1. in conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e rigettato il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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