Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29563 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Eva Informatica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 61,

presso l’avv. Drisaldi Luciano, rappresentata e difesa dall’avv.

Benedetto Guglielmo giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 01, n. 231/01/08 del 22 aprile 2008, depositata il 21

maggio 2008, non notificata;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di Consiglio del 6 dicembre 2011 dal Relatore Cons. Dott.

Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorso – che concerne una controversia relativa ad una cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis per omesso versamento IRPEF e relativa addizionale sostituti d’imposta – poggia su un motivo: 1) violazione e falsa applicazione L. n. 241 del 1990, art. 5, L. n. 212 del 2000, artt. 3 e 7, D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, in ordine alla inapplicabilità, alle cartelle anteriori al 1 giugno 2008, della obbligatorietà a pena di nullità della indicazione del responsabile del procedimento.

Ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato, sulla base del principio espresso da questa Corte, secondo cui: l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.d. Statuto del contribuente), a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Cass. n. 11722 del 2010).

Ritenuto pertanto che debba essere accolto ricorso e che la sentenza impugnata debba essere cassata. Sussistendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente. Ritenuto che la formazione del principio enunciato successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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