Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29563 del 24/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29563
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 22799-2019 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ALFONSO ALIPERTA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 10930/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 07/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
VALITUTTI.
Fatto
RILEVATO
che:
con ordinanza n. 10930/2018, la Sesta Sezione Civile di questa Corte ha accolto il ricorso proposto da S.A. avverso il decreto della Corte d’appello di Torino, depositato il 15 giugno 2017, che aveva rigettato il gravame proposto dal medesimo e dalla consorte nei confronti della decisione di primo grado, con la quale il Tribunale per i minorenni aveva disatteso l’istanza dei medesimi di proroga dell’autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano.
Diritto
RILEVATO
che:
per mero errore materiale, nel dispositivo della succitata ordinanza n. 10930/2018, è stata disposta la cassazione del decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, e non alla Corte d’appello di Torino che, come si desume dalla stessa ordinanza, è il giudice di appello che ha emesso il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione;
Ritenuto che:
per le ragioni esposte, l’istanza di correzione debba essere accolta.
PQM
Accoglie l’istanza di correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 10930/2018, disponendo che nel dispositivo di detta ordinanza, laddove è scritto “rinvia alla Corte d’appello di Ancona”, deve leggersi ed intendersi: “rinvia alla Corte d’appello di Torino”.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020