Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29563 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6559/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.E., destinatario dell’avviso di accertamento

nell’indicata qualità di rappresentante della Siomar Immobilien Und

Finanzastalt S.p.A., soggetto non residente in Italia, rappresentato

e difeso dall’avv. Alessandro Bertolini del foro di Grosseto,

elettivamente domiciliato in Roma, al Largo Trionfale n.7, presso

l’avv. Mario scialla;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/21/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, emessa in data 14 ottobre 2010, depositata

in data 25 gennaio 2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre

2018 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro S.E., nella qualità di rappresentante della Siomar Immobilien Und Finanzastalt S.p.A., per la cassazione della sentenza n.24/21/11 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, emessa in data 14 ottobre 2010, depositata in data 25 gennaio 2011 e non notificata, che ha accolto l’appello della società contribuente, annullando l’avviso di accertamento, notificato ad S.E., quale rappresentante legale della società, con cui l’Amministrazione recuperava a tassazione maggiori plusvalenze per l’anno 1998;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Toscana ha ritenuto la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, indirizzato allo Sborchia quale legale rappresentante della società, poichè lo stesso sarebbe stato solo il rappresentante fiscale ai fini I.V.A., così come risultava dal certificato camerale, in cui era indicata la sua qualità di “procuratore speciale” e da cui risultava la sua estraneità al C.d.A. della società;

inoltre, il giudice di appello rilevava che nel caso di specie l’Ufficio aveva ritenuto che la società avesse una stabile organizzazione in Italia, per cui diveniva irrilevante il ruolo del rappresentante fiscale;

3. a seguito del ricorso, S.E., destinatario dell’avviso di accertamento nell’indicata qualità di rappresentante della Siomar Immobilien Und Finanzastalt S.p.A., resisteva con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

5. il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura l’insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nella reale posizione del rag. S. nei confronti della società, circa la quale la C.T.R. della Toscana ha dato per scontato che fosse quella di un semplice rappresentante fiscale ai fini IVA, senza esaminare la copiosa documentazione prodotta dall’Agenzia ricorrente in appello, dalla quale emergerebbe la qualità di rappresentante della società Siomar Immobilien Und Finanzastalt S.p.A.;

sostiene la ricorrente che la visura camerale non sarebbe idonea ad escludere la qualità di rappresentante della società in capo al rag. S., non avendo quest’ultimo mai prodotto la procura speciale relativa alla sola rappresentanza fiscale;

deduce, inoltre, che la qualità di rappresentante fiscale non escludeva la possibilità per il ragioniere di ricevere atti fiscali in nome e per conto della società stessa;

1.2. il motivo è fondato e deve essere accolto;

1.3. la decisione impugnata, invero, nell’affermare la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, muove dal presupposto di fatto che il rag. S. non fosse il rappresentante legale della società;

l’Agenzia delle Entrate, invece, sostiene che la società aveva una stabile organizzazione in Italia e che la persona a cui venne effettuata la notificazione era legittimata a ricevere l’atto, come risulterebbe dall’ampia documentazione prodotta (in particolare, dalle comunicazioni di variazione dei dati della società, in cui viene indicato l’indirizzo italiano della società e S.E. quale rappresentante della stessa);

in particolare, nel caso di specie, è pacifico che l’avviso di accertamento aveva quale unico soggetto destinatario, come debitore nei cui confronti è rivolta la pretesa impositiva, la Siomar Immobilien Und Finanzastalt S.p.A. e che lo stesso avviso è stato notificato al sig. S., in quanto ritenuto il rappresentante della Società, avente una stabile organizzazione in Italia (vedi, in un caso analogo, Cass. 14573/2018);

con riferimento a controversie in materia di iva, questa Corte ha configurato la stabile organizzazione nel territorio dello Stato quale “autonomo centro d’imputazione di rapporti tributari riferibili a soggetto non residente, abilitato all’effettuazione degli adempimenti correlativamente prescritti dalla legge e, anche, all’eventuale richiesta di rimborso dell’eccedenza dell’iva detraibile (cfr. Cass. 3889/08, 6799/04), cosi indubitabilmente riconoscendo alla stabile organizzazione, soggettività fiscale di diritto interno in relazione ai rapporti inerenti al soggetto non residente” (Cass. sent. n. 16106/2011, in motivazione);

secondo quanto chiarito dalla Corte nella citata sentenza, “attesa la sostanziale unitarietà, quanto agli aspetti strutturali, della nozione di stabile organizzazione (cfr. Cass. 9166/11, 17206/06, 6799/04), il criterio, seppure elaborato in relazione a controversie in materia di iva, è estendibile al campo delle imposte dirette” (Cass. sent. n. 16106/2011, in motivazione);

la sentenza impugnata, nell’affermare la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, perchè effettuata a chi non ne era il rappresentante legale, incorre in una carenza motivazionale, non avendo esaminato le concrete modalità di effettuazione della notifica, nè chiarito i motivi di nullità della stessa, alla luce della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate (in particolare, le comunicazioni di variazione dei dati della società, in cui viene indicato l’indirizzo italiano della società e S.E. quale rappresentante della stessa);

il ricorso va, quindi, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, affinchè motivi congruamente in ordine agli elementi di fatto da cui deriverebbe la nullità della notificazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Toscana anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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