Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29563 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29563 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27838-2016 proposto da:
AMINI BASHIR AHMAD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’Avvocato
DANIELA FARGNOLI, rappresentato e difeso dall’Avvocato
CATERINA CATERINO;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1590/2016 della CORTI’. D’APPELLO di
MILANO, depositata. il 26/04/2016.

Data pubblicazione: 11/12/2017

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/11/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Ritenuto che con sentenza in data 14 ottobre 2014 il Tribunale di

Bashir Ahmad contro il decreto n. 405810 dell’8 aprile 2013 emesso
dal Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione V, Dipartimento
del Tesoro, a seguito del verbale dell’Ufficio delle Dogane di Como,
con cui era stata accertata la violazione valutaria dell’art. 3 del
regolamento CE n. 1889 del 2005 e dell’art. 9 del d.lgs. n. 195 del 2008,
per avere l’Amini Bashir Ahmad, a bordo di autovettura, valicato il
confine italiano in Ponte Chiasso proveniente dalla Svizzera non
dichiarando il possesso di 10 certificati azionari sottoscritti per un
valore di 100.000 franchi svizzeri, rappresentanti un totale di 100
azioni al portatore di società per azioni di diritto svizzero per un
controvalore di euro 83.263,95, infrazione per la quale all’opponente
era stata irrogata la sanzione amministrativa di curo 21.979;
che la Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 26 aprile
2016, ha confermato la sentenza del Tribunale sul merito
dell’opposizione, mentre ha accolto il gravame sul capo relativo alle
spese, giacché la sentenza di primo grado aveva condannato
l’opponente, sulla base della soccombenza in giudizio, alla rifusione in
favore dell’Amministrazione resistente, pur costituitasi in giudizio a
mezzo di funzionario delegato senza l’assistenza dell’Avvocatura dello
Stato, delle spese di lite, liquidate in euro 1.615 per compensi
professionali;
che per quanto qui ancora rileva, la Corte di Milano ha escluso la
fondatezza del motivo con cui l’appellante rappresentava che egli
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Como respingeva l’opposizione proposta dal cittadino elvetico Amini

aveva commesso l’importazione di valori senza coscienza e volontà di
averli con sé, instando per il riconoscimento del difetto dell’elemento
soggettivo della contestata violazione amministrativa;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello l’Amini
ha proposto ricorso, con atto notificato il 25 novembre-1 0 dicembre

che il primo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo per il
giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in
relazione alla censura avente ad oggetto l’effettivo valore dei titoli
azionari rinvenuti nella disponibilità dell’Amini;
che il secondo mezzo denuncia nullità della sentenza per omessa
pronuncia su uno dei motivi di impugnazione proposti dall’appellante,
concernente appunto il valore effettivo dei titoli;
che il terzo motivo lamenta, in riferimento all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge con riferimento
all’art. 9 del d.lgs. n. 195 del 2008 e all’art. 23, commi 1 e 3, del d.P.R.
n. 148 del 1988, sotto il profilo del mancato apprezzamento, anche al
fine di determinare l’entità della sanzione, del reale valore dei
certificati;
che il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con
controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che nella detta proposta è stata ipotizzata l’inammissibilità del
ricorso;
che il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

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2016, sulla base di tre motivi;

Considerato che il Collegio ritiene che non sia ravvisabile una
evidenza decisoria tale da permettere la definizione del ricorso presso
la Sezione filtro;
che, pertanto, la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza
della Sezione tabellarmente competente, ai sensi dell’art. 380-bis, terzo

P. Q. M.
rimette la causa alla pubblica udienza della Seconda Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione
Civile, il 30 novembre 2017.

comma, cod. proc. civ.;

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