Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29562 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10818-2019 proposto da:

A.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 16/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Torino, A.Y., cittadino della Nigeria, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 1092/2019, depositato il 16 febbraio 2019, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il Collegio giudicante escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando inattendibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso A.Y. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a due motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, A.Y. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, 6, e art. 14, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, artt. 2 e 10 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale – senza, peraltro, procedere all’audizione del richiedente – non abbia inteso riconoscere al medesimo la protezione sussidiaria, sebbene ricorressero i relativi presupposti di legge.

1.2. La censura è inammissibile.

1.2.1. Per quanto concerne, invero, la mancata audizione personale del richiedente, secondo il costante insegnamento di questa Corte, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare, pena la violazione del contraddittorio, l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, senza che sorga tuttavia l’automatica necessità di dare corso all’audizione il cui obbligo, conformemente alla Dir. n. 2013/32/CE, grava esclusivamente sull’autorità amministrativa incaricata di procedere all’esame del richiedente. Ne consegue che il giudice può decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione (Cass., 31/01/2019, n. 2817; Cass., 28/02/2019, n. 5973; Cass., 20/01/2020, n. 1088; Cass., 14/05/2020, n. 8931).

Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non ha neppure allegato quali ulteriori elementi, oltre quelli già dedotti, avrebbe potuto sottoporre alla valutazione del Tribunale in caso di nuova audizione.

1.2.2. Nel merito, va rilevato che, ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è invero indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione (Cass. 05/02/2019, n. 3340).

In mancanza di credibilità dell’istante deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

1.2.3. Nel caso di specie, il Tribunale ha adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del richiedente, rilevando l’inverosimiglianza del fatto che il medesimo, che non si era mai occupato di politica e che non aveva neppure dimostrato di essere laureato, fosse stato assunto da parte di un uomo politico, che gli avrebbe addirittura proposto di abitare nella casa del Parlamento. Per tali motivi il giudice di merito ha, altresì escluso – in difetto di prove al riguardo, non essendo neppure il video prodotto ricollegabile con certezza alla situazione narrata – che l’istante possa essere ritenuto credibile, laddove ha affermato di avere ucciso un aggressore, addirittura assecondando per questo il trasferimento della moglie e dei figli nel nord della Nigeria, regione particolarmente pericolosa per l’incolumità dei singoli.

A fronte di tali motivate argomentazioni, le censure in esame si traducono, in concreto, in una richiesta di rivisitazione del merito della vicenda, improponibile in questa sede (Cass., 04/04/2017, n. 8758). E neppure risulta che l’istante abbia allegato e dimostrato, nel giudizio di merito, di essersi rivolto alle autorità di polizia e di non avere ricevuto protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. c). Va, pertanto, esclusa in radice – attesa la non credibilità dello straniero – la concessione al medesime dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

1.2.4. Quanto alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), va osservato che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197). Pertanto, soltanto quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio (ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8), se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c), (Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 31/01/2019, n. 3016). La nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale – di cui è menzione nella norma succitata – deve, infatti, essere rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass., 12/12/2018, n. 32064).

1.2.5. Nel caso concreto, già la Commissione territoriale aveva rilevato che il ricorrente si era limitato ad allegare una vicenda a carattere personale, con riferimento alla quale il medesimo è stato ritenuto, peraltro, non credibile; cosa che – già di per sè – escluderebbe il riconoscimento della protezione internazionale. Il Tribunale ha, di più, accertato – mediante il ricorso a fonti internazionali aggiornate – l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata e generalizzata nella regione della Nigeria dalla quale proviene il ricorrente. Per contro, il mezzo, oltre che generico, ripropone questioni di merito già esaminate nelle precedenti fasi del giudizio.

2. Con il secondo motivo di ricorso, A.Y. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 2 e 10 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale non abbia inteso riconoscere al medesimo neppure la protezione umanitaria, in forza del regime normativo applicabile temporalmente alla fattispecie concreta.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.2.1. La protezione umanitaria – che si applica temporalmente al caso di specie (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019 – postula invero, la attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, pur partendo dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

2.2.2. Nel caso di specie, per contro, la narrazione dei fatti che avevano indotto lo straniero ad abbandonare il proprio Paese si è rivelata – come dianzi detto – del tutto inidonea a fondare una domanda di protezione internazionale, anche nella forma del permesso umanitario di soggiorno, avendo il Tribunale accertato, non soltanto la mancanza di palesi e generalizzate violazioni dei diritti umani nella zona di provenienza del ricorrente, ma altresì che l’istante non ha allegato alcuna specifica situazione di vulnerabilità, o ragioni che possano far ritenere un’effettiva disparità tra la vita condotta in Italia – nella quale ha realizzato una forma di inserimento minima – e quella condotta nel suo Paese di origine, anche sotto il profilo lavorativo. Nè il ricorrente ha dedotto, in questa sede, di avere allegato, nel giudizio di merito, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità, essendo il motivo di ricorso del tutto generico sul punto.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

 

 

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