Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29562 del 22/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 22/10/2021), n.29562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32065/2018 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per

legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Lazio il 17 maggio 2018 n. 3276/02/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13 maggio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 17 maggio 2018 n. 3276/02/2018, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento per rideterminazione di rendita catastale di immobile sito in (OMISSIS) (microzona n. (OMISSIS)), ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti di C.G. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 13 luglio 2016 n. 17218/02/2016. La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto che la notifica dell’appello a mezzo di operatore postale privato fosse inesistente, non essendo ancora entrata in vigore la L. 4 agosto 2017, n. 124. C.G. è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, nessuna delle parti ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, art. 1, comma 2, lett. o, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello sul presupposto dell’inesistenza della relativa notifica a mezzo di operatore postale privato.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. emanata dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea il 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. 4 agosto 2017, n. 124 (con decorrenza dal 10 settembre 2017). La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva, però, ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo (Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2020, n. 299 – nel medesimo senso: Cass., Sez. 6-5, 31 gennaio 2020, n. 2299; Cass., Sez. 5, 9 aprile 2020, n. 7774; Cass., Sez. 5, 12 novembre 2020, n. 25521).

1.2 Il suddetto principio è stato ulteriormente sviluppato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, affermandosi che, in tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, quale novellato dal D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, art. 1, se pure è fidefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, e quella portata a compimento dalla L. 4 agosto 2017, n. 124 – tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 3, comma 1, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validità per la notificazione con la medesima “licenza individuale” di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservata al solo gestore del “servizio postale universale” nel regime del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, così come ai soli titolari di “licenza individuale speciale”, nel successivo regime della L. 4 agosto 2017, n. 124 (Cass., Sez. 5, 12 novembre 2020, n. 25521; Cass., Sez. 6-5, 8 marzo 2021, nn. 6371 e 6375).

1.3 Nel caso di specie, l’appellato è rimasto contumace, per cui la nullità della notifica non è stata sanata per il mancato raggiungimento dello scopo; né la ricorrente ha dato prova della tempestiva spedizione del ricorso, posto che alla distinta di spedizione rilasciata dall’operatore non si può attribuire tale fede.

2. Valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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