Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29562 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6348/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Casa di Cura Villa Azzurra s.r.l., in persona del l.r.p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 31/16/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, emessa in

data 17 dicembre 2010, depositata in data 18 gennaio 2011 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre

2018 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi contro la Casa di Cura Villa Azzurra s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 31/16/11 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, emessa in data 17 dicembre 2010, depositata in data 18 gennaio 2011 e non notificata, che ha rigettato il ricorso dell’Ufficio, in controversia concernente l’impugnativa della cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, ed oggetto di successivo sgravio parziale, con cui l’Amministrazione liquidava le somme dovute dalla società contribuente in qualità di sostituto d’imposta, le imposte Irap ed il recupero di un credito indebitamente compensato per l’anno di imposta 2004;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Sicilia riteneva che la cartella impugnata fosse “affetta da nullità, perchè l’Ufficio ha omesso di inviare alla società il preventivo invito a fornire i necessari chiarimenti, nonostante sussistessero, e sussistano ancora oggi, gravi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e sullo stesso ammontare della pretesa tributaria”;

3. a seguito del ricorso, la società è rimasta intimata;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6,comma 5 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, la C.T.R. della Sicilia avrebbe erroneamente ritenuto che la cartella emessa dal D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, fosse nulla, in assenza dell’invito previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, poichè nel caso di specie non vi erano gravi incertezze nella dichiarazione e la liquidazione del quantum dovuto era avvenuta sulla base dei dati indicati in dichiarazione, con il raffronto tra le imposte dichiarate ed i versamenti effettuati (alcuni dei quali avvenuti tardivamente ed oggetto di successivo sgravio);

con il secondo motivo, la ricorrente censura l’insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il giudice di appello, pur avendo dato atto dell’avvenuto deposito da parte del contribuente della documentazione richiesta dall’Amministrazione, avrebbe contraddittoriamente rilevato l’omesso invio dell’invito a fornire i necessari chiarimenti, senza chiarire le ragioni della nullità della cartella impugnata;

con il terzo motivo, la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione di natura procedimentale in cui sarebbe incorsa la C.T.R. della Sicilia nel limitarsi a rilevare l’incongruenza delle richieste dell’Ufficio (Euro 153.614,16 in primo grado ed Euro 199.365,55 in secondo grado), senza determinare l’importo effettivamente dovuto dal contribuente;

1.2. i motivi sono connessi e possono essere esaminati insieme;

il primo ed il secondo sono fondati e vanno accolti, con conseguente assorbimento del terzo;

1.3. nel caso di specie, il giudice di appello sostiene sia pacifico che la cartella impugnata sia conseguenza di un accertamento automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis;

“non è dubitabile che la norma di cui all’art. 6, comma 5, st. contr. concorra con quella di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, nel delineare un quadro normativo unitario diretto a disciplinare le modalità partecipative del contribuente nelle fasi successive al controllo automatizzato delle dichiarazioni e alla conseguente liquidazione d’imposta, prevedendo adempimenti, bensì diversi – cd. comunicazione d’irregolarità da un lato (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3); c.d. avviso bonario dall’altro (art. 6, comma 5, st. contr.) -, ma tuttavia concorrenti e potenzialmente anche contestuali, entrambi ricadenti nella medesima fase prodromica all’emissione della cartella di pagamento, tanto da essere sovente sovrapposti nella casistica giurisprudenziale e da giustificare comunque una ricostruzione del loro reciproco rapporto in termini di sostanziale integrazione o, secondo alcuni, di sostituzione” (cfr. in motivazione Cass. sent. n. 19861/2016, p. 5);

ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, è previsto, a pena di nullità della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, l’obbligo del preventivo invio al contribuente dell’invito a fornire chiarimenti (che può essere anche contenuto nella comunicazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis), solo nel caso in cui l’Amministrazione abbia rilevato gravi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione;

invero, secondo l’orientamento ormai costante di questa Corte, “in tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi d’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto invalida, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, una cartella di pagamento relativa ad omesso o insufficiente versamento di imposte dirette e indirette dovute in base alla dichiarazione presentata)” (Sez. 5, Sentenza n. 8342 del 25/05/2012; vedi, ex multis, Sez. 5 -, Sentenza n. 9463 del 12/04/2017, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27716 del 21/11/2017, Sez. 5 -, Ordinanza n. 9450 del 18/04/2018);

nel caso invece in cui, versandosi sempre in ipotesi di liquidazione d’imposta sulla base delle dichiarazioni ex art. 36-bis, non ricorra il detto presupposto della sussistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, riemerge la regola procedimentale ordinaria di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, (comunicazione di irregolarità o comunicazione dell’esito della liquidazione), ma alla minore “importanza” della partecipazione del contribuente al procedimento de quo non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale “disciplina partecipativa” ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo;

nei procedimenti “ordinari” di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell’elevato grado di “attendibilità” delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile del procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo;

il giudice di appello, quindi, nel ritenere nulla la cartella impugnata, avrebbe dovuto idoneamente evidenziare la sussistenza delle gravi incertezze nella dichiarazione, che avrebbero imposto l’invio del previo avviso bonario ai fini della validità della cartella;

la C.T.R. della Sicilia, invece, si è limitata ad affermare apoditticamente la sussistenza di gravi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, senza chiarire in cosa esse consistessero, ed omettendo ogni esame in ordine alla causale della liquidazione degli importi indicati in cartella;

la motivazione, inoltre, appare contraddittoria ed omissiva laddove, nel rilevare l’omesso invio dell’invito bonario, il giudice d’appello da atto dell’avvenuto deposito da parte del contribuente della documentazione richiesta dall’Amministrazione, senza chiarire in che fase del procedimento ex art. 36 bis si inserisca tale richiesta e se essa sia conseguenza dell’avvenuta contestazione dell’omesso versamento;

l’accoglimento del primo e del secondo motivo, assorbito il terzo, comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, affinchè, in applicazione dei principi enunciati, motivi adeguatamente in ordine alla necessità o meno, nel caso di specie, dell’invito della L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5, ai fini della validità della cartella impugnata, chiarendo, in caso affermativo, se tale invito sia stato o meno inviato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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