Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29562 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29562 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20180-2016 proposto da:
BRIOLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SAN BASILIO 61, presso lo studio dell’Avvocato ANNALISA DI
GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANCARLO
MARIA BRIOLI;

– ricorrente contro
ESPOSTO ALESSANDRO;

– intimato nonché contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

Data pubblicazione: 11/12/2017

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il
18/05/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Ritenuto che l’Avv. Francesco Brioli ha proposto ricorso, ai sensi
degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, e 15 del d.lgs. n. 150 del
2011, avverso il provvedimento del Tribunale di Rimini, sezione
penale, emesso in data 18 dicembre 2013, con il quale gli era stata
liquidata la somma di euro 933, oltre accessori, per l’attività di
difensore d’ufficio di Alessandro Esposto nell’ambito di un
procedimento penale;
che l’opponente ha contestato il provvedimento impugnato con
riferimento al mancato riconoscimento delle spese vive sostenute e
all’inadeguatezza della somma liquidatagli per onorario, tenuto conto
dell’attività in concreto svolta;
che il Tribunale di Rimini, con ordinanza in data 18 maggio 2016,
ha rigettato l’opposizione, sul rilievo che l’Esposto non poteva
considerarsi irreperibile (dal momento che la diffida di pagamento
dell’Avv. Brioli era stata notificata all’Esposto non nel luogo di
residenza) e che non poteva essere presa in considerazione — in quanto
allegato, per la prima volta nel corso del giudizio di opposizione, quale
fatto costitutivo del proprio diritto al compenso — la circostanza
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell’Esposto;
che per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale l’Avv. Brioli ha
proposto ricorso, con atto notificato il 17 luglio 2016 e il 12 agosto
2016, sulla base di tre motivi;

2

26/10/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di
norme di diritto, avendo il giudice del reclamo sostanzialmente eluso
l’obbligo di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato,
provvedendo ultra petitum, avendo riconsiderato e di poi escluso il
diritto del difensore al compenso a carico dell’erario;

giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) lamenta che il
giudice dell’opposizione abbia omesso di esaminare, “come fatto
storico”, il provvedimento del GIP del Tribunale di Rimini di
ammissione dell’imputato, Alessandro Esposto, al patrocinio a spese
dello Stato;
che con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa
applicazione di norme di diritto, sostenendo che, in sede di reclamo sul
quantum liquidato, il difensore sarebbe abilitato a “indicare il corretto
presupposto presente ab origine negli atti di causa, ove il giudice di
seconde cure estenda il giudizio, oltre il devoluto, al fatto costitutivo
del diritto”;
che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha
depositato un atto di costituzione solo al fine dell’eventuale
partecipazione all’udienza di discussione;
che l’Esposto è rimasto intimato;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Considerato che il Collegio ritiene che le questioni sollevate con il
ricorso non siano di evidenza decisoria tale da permetterne la
definizione in camera di consiglio presso la Sezione filtro;

3

che il secondo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il

che, pertanto, dovendo il ricorso essere deciso all’esito della
discussione in pubblica udienza presso la Sezione tabellarmente
competente, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione
Civile, il 26 ottobre 2017.

udienza presso la Sezione II civile, tabellaimente competente.

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